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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22964/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello di Catania che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra due condanne (una per estorsione con pena 5 anni e 8 mesi e multa, l'altra per 416-bis con pena 7 anni) e aveva rideterminato la pena complessiva in 7 anni e 8 mesi. Il ricorso deduceva violazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. (richiamato dall'art. 671 c.p.p.), sostenendo che l'aumento applicato al reato satellite (estorsione) era inferiore al minimo legale pari a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, poiché il reato satellite sarebbe aggravato dalla recidiva reiterata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha prima escluso l'inammissibilità per tardività ritenendo che il provvedimento impugnato era stato sottoposto al visto della Procura Generale in data 11 agosto 2022. Sul merito, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza: l'aumento minimo previsto dall'art. 81, comma 4, cod. pen. (un terzo della pena del reato più grave) si applica solo quando la recidiva reiterata sia stata accertata con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati unificati; nel caso di specie non risultava una tale sentenza passata in giudicato che avesse qualificato GRASSO come recidivo reiterato prima dei fatti oggetto di unificazione, per cui la regola del minimo non era applicabile. La sentenza richiama inoltre il principio che il giudice dell'esecuzione deve motivare non solo la pena-base ma anche l'entità degli aumenti per ciascun reato-satellite. Il ricorso è quindi respinto e non si sono imposte spese processuali al ricorrente, essendo parte pubblica.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Norma procedurale che disciplina l'istanza al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento del vincolo della continuazione; richiamata quale titolo dell'istanza proposta dall'interessato

  • art. 81 cod. pen., comma 4

    «se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma 4, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave»

    La Corte interpreta questa disposizione nel senso che l'aumento minimo di un terzo si applica solo quando la recidiva reiterata sia stata accertata con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati; non opera se la recidiva è accertata con riferimento agli stessi reati oggetto della continuazione

  • art. 99 cod. pen., comma 4

    Norma sulla recidiva reiterata; la sua applicazione ai fini dell'art. 81, comma 4, richiede un accertamento precedente e definitivo della recidiva

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Fissano i parametri del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena; il giudice deve motivare la scelta della pena-base e degli aumenti applicati

  • Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone) e giurisprudenza citata

    Giurisprudenza di legittimità che precisa l'obbligo del giudice di calcolare e motivare l'aumento di pena distintamente per ciascun reato-satellite e di fornire motivazione proporzionale all'entità degli aumenti per consentire il controllo sulla conformità ai limiti di cui all'art. 81 c.p.

  • Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018 (Dal Pan) e Sez. 1, n. 31735 del 01/07/2010 (Samuele)

    Precedenti che hanno già affermato che l'aumento minimo di un terzo previsto dall'art. 81, comma 4, si applica solo quando la recidiva reiterata sia stata dichiarata con sentenza definitiva anteriore ai fatti

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alla decisione di non imporre le spese processuali al pubblico ministero: disciplina della contribuzione per spese processuali e principi collegati

Massime di principio

  • L'aumento minimo previsto dall'art. 81, comma 4, cod. pen. (un terzo della pena del reato più grave) si applica soltanto se la recidiva reiterata è stata accertata da una sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati oggetto della continuazione.
  • Nel procedimento esecutivo per riconoscimento della continuazione il giudice deve motivare non solo la scelta della pena-base, ma anche l'entità degli aumenti per ciascun reato-satellite, in modo da consentire il controllo della proporzionalità e dell'aderenza ai limiti di legge.
  • Non è sufficiente che l'imputato sia ritenuto recidivo nel quadro complessivo dei reati uniti dalla continuazione: per applicare il minimo legale di aumento ai sensi dell'art. 81, comma 4, occorre una precedente sentenza passata in giudicato che abbia dichiarato la recidiva reiterata prima dei fatti.
  • L'onere della parte che eccepisce l'erronea quantificazione della pena è dimostrare l'esistenza dei presupposti di legge (ad es. la recidiva reiterata anteriore) che rendono applicabile limiti minimi di aumento.
  • Le impugnazioni proposte dalla Procura generale non sono automaticamente soggette a condanna alle spese se il ricorrente è parte pubblica; il giudice può non assegnare spese nei confronti della pubblica accusa.

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