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Parere

Parere n. 1642/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dal signor Luca Mascanzoni contro il Comune di Costermano sul Garda per l’annullamento della deliberazione n. 33 del 5 marzo 2024 concernente la realizzazione di un percorso ciclabile.

Giustizia amministrativa202500071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della deliberazione n. 33 del 5 marzo 2024 e degli ulteriori atti del procedimento espropriativo finalizzato alla realizzazione di un percorso ciclabile su una porzione della proprietà privata.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato, mediante ricorso straordinario, gli atti comunali di approvazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo, della dichiarazione di pubblica utilità e del piano particellare di esproprio, relativi alla realizzazione di un percorso ciclabile incidente su 130 mq della sua proprietà, oltre a 8 mq di occupazione temporanea. Il ricorso si fonda su tre motivi: la mancata previsione dell’opera negli strumenti di pianificazione e l’insufficiente istruttoria sulla sicurezza del tracciato; la violazione dei criteri di continuità e riconoscibilità del percorso ciclabile, nonché la disparità di trattamento nella scelta dell’area da espropriare rispetto a un percorso alternativo; l’omessa o insufficiente considerazione delle osservazioni procedimentali concernenti la pericolosità dell’intersezione tra il percorso ciclabile e l’unico accesso carraio al garage, nonché l’incertezza sui costi di un eventuale accesso alternativo.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto garantito il contraddittorio, anche a seguito dell’assegnazione al ricorrente di un termine per controdedurre ai documenti trasmessi tardivamente dal Ministero. Nel merito, ha respinto tutti i motivi. Il primo è infondato perché il percorso è inserito nel Piano degli itinerari ciclabili comunale e perché la conformazione del tracciato rientra nella discrezionalità dell’amministrazione; la mera presenza di curve non dimostra un rischio per la sicurezza dei ciclisti ed è compatibile con la finalità ludico-ricreativa e con il paesaggio. Il secondo è infondato perché non vi è nesso tra la presenza di curve e la violazione dei requisiti di continuità e riconoscibilità e perché non sussiste disparità di trattamento, essendo diverse le situazioni poste a confronto: l’area espropriata è limitata e già esterna alla recinzione, mentre il percorso alternativo inciderebbe su un’area privata interclusa da un muro di oltre due metri. Il terzo è infondato perché le osservazioni del ricorrente sono state riscontrate dall’amministrazione e l’accesso carraio esistente è destinato a rimanere in uso, con accorgimenti di sicurezza, quali specchi parabolici, conformi alle osservazioni presentate.

Osservazioni

Primo motivo - Pianificazione e sicurezza del percorso

La censura è infondata poiché il percorso ciclabile risulta inserito nel Piano degli itinerari ciclabili del Comune, cui rinviano le tavole del progetto definitivo. Inoltre, la scelta della conformazione del tracciato appartiene alla discrezionalità dell’amministrazione e la mera presenza di numerose curve non dimostra, di per sé, un rischio per l’incolumità dei ciclisti.

Secondo motivo - Continuità, riconoscibilità e scelta dell’area da espropriare

Non è ravvisabile un nesso tra la presenza di curve e la violazione dei criteri di continuità e riconoscibilità del percorso. Non sussiste neppure disparità di trattamento, poiché la situazione dell’area espropriata, limitata ed esterna alla recinzione, è diversa da quella dell’area interessata dal percorso alternativo, interclusa da un muro in sassi alto oltre due metri.

Terzo motivo - Osservazioni procedimentali e accesso carraio

Le osservazioni del ricorrente sono state prese in considerazione e riscontrate dall’amministrazione, anche se alcune erano state presentate oltre il termine. L’accesso carraio esistente rimarrà operativo, con opportuni accorgimenti di sicurezza, tra cui il collocamento di specchi parabolici.

Norme richiamate

  • art. 3 d.m. 30 novembre 1999, n. 557

    Il richiamo alla pianificazione dei percorsi ciclabili non impedisce l’intervento, poiché nel caso concreto il percorso risultava inserito nel Piano degli itinerari ciclabili comunale.

  • art. 2, comma 1, lettera b), d.m. 30 novembre 1999, n. 557

    I criteri di continuità e riconoscibilità del percorso ciclabile non risultano violati per la sola presenza di curve, in assenza di un concreto nesso dimostrativo tra tale caratteristica e la compromissione dei criteri regolamentari.

  • art. 1, legge 7 agosto 1990, n. 241

    Il principio generale dell’azione amministrativa non risulta violato dalla scelta del tracciato, adottata nell’esercizio della discrezionalità amministrativa e sorretta dalla diversità delle situazioni di fatto.

  • artt. 3, 6, 9 e 10, legge 7 agosto 1990, n. 241

    Le osservazioni del privato devono essere esaminate dall’amministrazione, ma nel caso concreto risultano tutte riscontrate.

  • artt. 11, 16 e 17, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    Nel procedimento espropriativo le osservazioni del proprietario sono state considerate; non è stata ravvisata una carenza istruttoria o motivazionale invalidante.

  • d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1199

    Il ricorso straordinario è stato esaminato dalla Sezione consultiva competente, che ha espresso parere vincolante nel senso del rigetto.

Massime di principio

  • La scelta della conformazione di un percorso ciclabile rientra nella discrezionalità tecnica e amministrativa dell’ente competente e può essere sindacata solo in presenza di manifeste illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o carenze istruttorie concretamente dimostrate.
  • La mera presenza di curve in un tracciato ciclabile non dimostra, di per sé, la violazione dei requisiti di sicurezza, continuità o riconoscibilità del percorso; occorre una specifica dimostrazione dell’effettiva incompatibilità della soluzione progettuale con tali requisiti.
  • Non sussiste disparità di trattamento quando la diversa incidenza espropriativa dipende da situazioni oggettivamente differenti e la scelta amministrativa comporta un sacrificio minore per l’interesse privato comparativamente considerato.
  • L’amministrazione assolve l’obbligo di esaminare le osservazioni procedimentali quando fornisce ad esse un riscontro sostanziale, anche mediante la previsione di accorgimenti progettuali coerenti con le esigenze rappresentate dal privato.
  • La valutazione della legittimità della scelta espropriativa può tenere conto della comparazione concreta tra le alternative progettuali, considerando l’estensione dell’area coinvolta, la sua posizione rispetto alle recinzioni e l’incidenza effettiva sulle proprietà interessate.

Ricorso straordinario sulla realizzazione di un percorso ciclabile

Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un proprietario privato contro il Comune di Costermano sul Garda, in relazione agli atti del procedimento espropriativo finalizzato alla realizzazione di un percorso ciclabile. Il progetto interessa 130 mq della proprietà privata, oltre a 8 mq di occupazione temporanea.

Atti impugnati e svolgimento del procedimento

Sono stati impugnati gli atti comunali di approvazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo, della dichiarazione di pubblica utilità e del piano particellare di esproprio. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria chiedendo il rigetto del ricorso.

La Sezione ha rilevato che il contraddittorio è stato garantito. In particolare, dopo la trasmissione al ricorrente di documenti senza assegnazione di un termine per controdedurre, la Sezione aveva disposto l’assegnazione di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni, successivamente trasmesse dal Ministero.

Primo motivo: pianificazione e sicurezza del tracciato

Il ricorrente sosteneva che il Comune non avesse previamente adottato gli atti di pianificazione necessari e che non fosse stata svolta un’adeguata istruttoria sui flussi ciclistici, sulla compatibilità dell’opera con l’area circostante e sulla sicurezza del tracciato.

La censura è stata respinta perché il percorso risulta inserito nel Piano degli itinerari ciclabili del Comune, al quale rinviano le tavole allegate al progetto definitivo. È stata inoltre esclusa l’illegittimità derivante dalla presenza di numerose curve. La conformazione del percorso rientra nella discrezionalità dell’amministrazione e la sola presenza di curve non dimostra necessariamente un pericolo per i ciclisti. Il tracciato è stato ritenuto compatibile anche con la finalità ludico-ricreativa dell’opera e con le caratteristiche del paesaggio.

Secondo motivo: continuità, riconoscibilità e disparità di trattamento

Il ricorrente deduceva la violazione dei criteri di continuità e riconoscibilità del percorso ciclabile e contestava la scelta di espropriare la propria area anziché seguire un tracciato alternativo, sostenendo che tale scelta avrebbe determinato una disparità di trattamento rispetto ad altri proprietari.

Il Consiglio di Stato ha escluso un nesso tra la presenza di curve e la violazione dei criteri di continuità e riconoscibilità. Ha inoltre escluso la disparità di trattamento, rilevando che le situazioni poste a confronto erano oggettivamente diverse. L’area interessata dall’esproprio è limitata e si trova già all’esterno della recinzione pertinenziale; il percorso alternativo avrebbe invece inciso su un’area privata interclusa da un muro in sassi alto oltre due metri. La scelta comunale è stata quindi considerata coerente con l’esigenza di minimizzare il sacrificio dell’interesse privato.

Terzo motivo: osservazioni del privato e accesso al garage

Il ricorrente lamentava che il Comune non avesse adeguatamente considerato le osservazioni relative alla pericolosità dell’intersezione tra il percorso ciclabile e l’unico accesso al garage, né avesse chiarito chi avrebbe sostenuto i costi di un eventuale nuovo accesso carraio.

La censura è stata respinta perché tutte le osservazioni sono state riscontrate dall’amministrazione, anche se alcune erano state presentate oltre il termine assegnato. Il progetto prevede che l’accesso carraio esistente rimanga in uso, con opportuni accorgimenti di sicurezza, tra cui l’installazione di specchi parabolici, soluzione conforme alle osservazioni formulate dal ricorrente.

Conclusioni

La Sezione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi di ricorso e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. Il privato non risulta vittorioso.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoLocalizzazione di opere e impiantiPartecipazione al procedimento
RamiEspropriazione per pubblica utilitàUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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