Cassazione Penale, Sentenza n. 12226/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 6 ottobre 2023 che aveva rigettato l'istanza di correzione di errore materiale presentata da Visicale avverso l'ordinanza del 7 giugno 2023, con la quale la Corte d'appello aveva revocato l'ordine di scarcerazione provvisorio emesso dal G.U.P. il 16 marzo 2022. Il ricorrente contestava la legittimità della revoca sostenendo che la scarcerazione si sarebbe dovuta disporre per il superamento dei termini massimi di custodia cautelare relativi al giudizio di primo grado e che tale superamento non poteva essere neutralizzato da provvedimenti di "congelamento" adottati successivamente (es. provvedimento del 27 aprile 2023). In sostanza, deduceva che l'ordine di scarcerazione del 16 marzo 2022 si riferiva ai termini del giudizio di primo grado e che quindi la revoca era illegittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'istanza di correzione dell'errore materiale è impugnabile cassazionalmente, ma ha giudicato le censure manifestamente infondate: l'ordine di scarcerazione del 16 marzo 2022 era riferito ai termini di fase del giudizio di secondo grado (richiamando l'art. 303, comma 1, lett. c)), quindi la revoca operata dalla Corte d'appello il 7 giugno 2023 era legittima poiché, alla data di revoca, non era ancora decorso il termine di fase di un anno e sei mesi stabilito per l'appello. La Corte ha inoltre ritenuto legittime le sospensioni/"congelamenti" operate per la redazione della sentenza, per il rinvio disposto su richiesta dei difensori e per la complessità del giudizio. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende. Infine la sentenza dispone gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 130 cod. proc. pen.
l'espressione "a norma dell'art. 127 cod. proc. pen." contenuta nell'art. 130, comma 2, cod. proc. pen.
tale richiamo non si limita alle forme del procedimento camerale ma riguarda anche il regime di impugnabilità del provvedimento finale (quindi l'ordinanza che decide sull'istanza di correzione dell'errore materiale è cassabile)
art. 127 cod. proc. pen.
richiamato in relazione al regime processuale della correzione dell'errore materiale e alla sua impugnabilità
art. 303, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
fissa i termini massimi di durata della custodia cautelare per la fase di appello; l'ordine di scarcerazione del 16 marzo 2022 è stato interpretato come riferito ai termini di fase per il giudizio di secondo grado ai sensi di questa norma
art. 303, comma 1, lett. c), n. 3, cod. proc. pen.
applicato per determinare che, trattandosi di condanna a pena superiore a 15 anni, il termine di fase per l'appello era di un anno e sei mesi
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
richiamato nei provvedimenti di rinvio alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali
Massime di principio
- L'istanza di correzione di errore materiale è impugnabile in Cassazione: non è esclusa la via del ricorso per cassazione contro l'ordinanza che la decide.
- Per valutare la legittimità di un ordine di scarcerazione occorre verificare a quale "termine di fase" l'ordine stesso si riferisca (primo grado o grado successivo): se l'ordine richiama espressamente le disposizioni relative alla fase di appello, la decorrenza e la durata dei termini vanno calcolate secondo quella fase.
- Le misure di "congelamento" o sospensione dei termini possono incidere sul computo dei termini di custodia cautelare: se il termine di fase non era ancora decorso alla data della revoca, la revoca è legittima anche se sono intervenute sospensioni per redazione della sentenza, rinvii richiesti dai difensori o per la complessità del giudizio.
- Nel contestare una revoca di scarcerazione è essenziale dimostrare concretamente che il provvedimento originario si riferiva ai termini di una fase diversa (es. primo grado) e che tali termini erano già effettivamente scaduti alla data delle sospensioni; allegazioni generiche sul "congelamento" adottato successivamente sono deboli se l'atto originario richiama la normativa dell'appello.
- Se il ricorso è manifestamente infondato si può incorrere in condanne alle spese e ad ammende: valutare la fondatezza del motivo prima di proporre impugnazione straordinaria.
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