Cassazione Civile, Ordinanza n. 13472/2024 del 15/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento, previsto da una disciplina speciale, del personale a tempo indeterminato di una società incorporata alle dipendenze dell'ente pubblico economico incorporante. I lavoratori, in precedenza inquadrati nell'Area Quadri secondo il CCNL applicato presso la società di origine, chiedevano che, all'esito del passaggio, fosse loro riconosciuto il livello Quadri del CCNL vigente presso l'ente di destinazione. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo che la legge speciale avesse attribuito al commissario straordinario il potere di procedere all'inquadramento del personale secondo il CCNL dell'ente incorporante, nel rispetto dell'invarianza finanziaria e dell'allineamento retributivo, e che le tabelle di equiparazione approvate in sede commissariale e sindacale collocassero correttamente i ricorrenti in un'area diversa da quella rivendicata. Nel ricorso per cassazione, i lavoratori hanno dedotto: 1) la violazione della disciplina legale di trasferimento e delle norme dei due CCNL, sostenendo che i quadri dell'originario CCNL avrebbero dovuto essere conservati come quadri anche presso l'ente incorporante; 2) in subordine, l'erronea interpretazione comparativa delle declaratorie contrattuali, perché la categoria Quadri del CCNL di origine sarebbe stata sovrapponibile al quadro del CCNL dell'ente di destinazione e non, come ritenuto, all'Area C.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio limitatamente alla ricorrente che ha depositato rinuncia accettata dalla controparte, senza statuizione sulle spese tra tali parti. Quanto al ricorrente residuo, ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. La Corte ha affermato che la legge speciale imponeva l'inquadramento del personale trasferito secondo il CCNL applicato presso l'ente incorporante, demandandolo al commissario straordinario e vincolandolo solo all'invarianza finanziaria e all'allineamento retributivo; pertanto non esisteva un diritto alla conservazione della precedente categoria contrattuale del CCNL non più applicabile. Inoltre, ha ritenuto legittimo il criterio di equiparazione adottato in sede commissariale e sindacale, fondato su un raffronto complessivo delle declaratorie e non su una corrispondenza meccanica tra livelli di diversi contratti collettivi. Il ricorrente residuo è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 659-664, L. 28 dicembre 2015, n. 208
la legge dispone l'incorporazione di diritto della società nell'ente pubblico economico, il subentro dell'ente nei rapporti giuridici attivi e passivi e il trasferimento, a domanda, del personale a tempo indeterminato, da inquadrare secondo il CCNL applicato presso l'ente di destinazione, con provvedimento del commissario straordinario e nel rispetto dell'invarianza finanziaria e dell'allineamento retributivo
art. 391, u.c., c.p.c.
in caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il giudizio si estingue senza provvedere sulle spese tra le parti che hanno aderito alla rinuncia
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
le censure sono state formulate come violazione e falsa applicazione di norme di legge e di contratto collettivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è dovuto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, e non anche in caso di rinuncia al ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 12 CCNL per il personale non dirigente di ISMEA
richiamato dal ricorrente come norma del contratto collettivo asseritamente violata
art. 13 CCNL per il personale non dirigente di ISMEA
utilizzato per sostenere la corrispondenza tra declaratorie contrattuali e il preteso diritto al diverso inquadramento
art. 29 CCNL per i quadri e impiegati delle Aziende del Gruppo Invitalia
richiamato per sostenere che la declaratoria del quadro del CCNL Invitalia sarebbe equivalente a quella del CCNL ISMEA
art. 1, legge n. 208 del 2015
richiamato in relazione alla disciplina speciale dell'incorporazione e dell'inquadramento del personale trasferito
Massime di principio
- Quando una legge speciale prevede il trasferimento del personale a domanda presso l'ente di destinazione, l'inquadramento deve essere effettuato secondo il contratto collettivo applicato da quest'ultimo, non potendosi pretendere la conservazione automatica della categoria prevista dal precedente contratto collettivo non più applicabile.
- Se la legge affida a un organo straordinario il compito di inquadrare il personale trasferito, l'organo esercita un potere tipicamente attribuito dalla norma, nei limiti fissati dalla stessa, e il controllo giudiziale deve verificare il rispetto di tali limiti e non sostituire il giudizio di merito dell'amministrazione/ente.
- Nel raccordo tra sistemi classificatori diversi di contratti collettivi, le tabelle di equiparazione non richiedono una corrispondenza meccanica e assoluta tra livelli o qualifiche, ma possono essere costruite attraverso un raffronto complessivo delle declaratorie e dei profili professionali.
- Chi contesta l'inquadramento ricevuto deve allegare e dimostrare che le mansioni effettivamente svolte giustificavano un livello superiore o che il trattamento economico complessivo riconosciuto è inferiore a quello conservato o dovuto; in difetto di specifiche allegazioni e prova, la censura non può essere accolta.
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio tra le parti aderenti e non comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
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