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Sentenza

Sentenza del 17/05/2017 n. 12321 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le contribuenti contestavano gli avvisi di accertamento Irpef relativi alla plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno ritenuto edificabile. L'Amministrazione aveva determinato la plusvalenza assumendo come corrispettivo imponibile il maggior valore del terreno accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. Le ricorrenti sostenevano inoltre che il terreno non fosse edificabile, che il valore dichiarato nell'atto fosse corretto e che l'accertamento ai fini del registro fosse stato sottoscritto soltanto dall'acquirente. L'Agenzia delle entrate, con ricorso incidentale condizionato, eccepiva invece l'inammissibilità dell'appello per il tardivo deposito presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, privo di legittimazione dopo l'istituzione delle Agenzie fiscali. Ha ritenuto fondato il ricorso incidentale dell'Agenzia: l'appello era stato consegnato direttamente all'Ufficio il 6 novembre 2009, ma la copia era stata depositata presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale soltanto il 26 gennaio 2010, oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto, a pena di inammissibilità, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 22. La sentenza regionale è stata quindi cassata senza rinvio; il ricorso principale delle contribuenti è stato dichiarato assorbito. Le spese dei giudizi di appello e cassazione sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

    La disposizione è stata qualificata dalla giurisprudenza come norma interpretativa e, pertanto, applicabile retroattivamente anche a fattispecie anteriori e ai giudizi in corso. Nel caso concreto, il motivo che contestava l'edificabilità del terreno è stato comunque dichiarato inammissibile perché fondato su una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata dalla sentenza impugnata.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4

    Il motivo relativo all'accertamento del maggior valore ai fini dell'imposta di registro è stato dichiarato inammissibile perché diretto a censurare l'operato dell'Ufficio e non la sentenza impugnata, oltre a riguardare un accertamento diverso da quello oggetto della controversia.

  • D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3

    il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 58, 68, 85 e 86 e il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, articoli 5, 5-bis, 6 e 7 si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro

    Il maggior corrispettivo ai fini delle imposte dirette non può essere presunto soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale. La Corte ha ritenuto la disposizione applicabile anche ai giudizi in corso e ha considerato illegittimo, in linea di principio, l'automatismo tra valore definito ai fini del registro e corrispettivo imponibile ai fini Irpef.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 53, comma 2, e 22, comma 1

    ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'Ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata

    Quando l'appello tributario non è notificato tramite ufficiale giudiziario o messo autorizzato, l'appellante deve depositarne copia presso la segreteria della Commissione che ha emesso la decisione impugnata entro il termine perentorio di trenta giorni. Il mancato o tardivo deposito determina l'inammissibilità dell'appello e impedisce l'esame del merito.

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1, e D.M. 28 dicembre 2000, art. 1

    Dal 1 gennaio 2001 le Agenzie fiscali sono subentrate nei rapporti e nelle competenze tributarie precedentemente facenti capo al Ministero. Pertanto, nei giudizi tributari instaurati successivamente, la legittimazione processuale spetta all'Agenzia competente e non al Ministero dell'economia e delle finanze.

  • Codice di procedura civile, art. 382

    Quando emerge una causa di inammissibilità dell'impugnazione che rende inutile il rinvio al giudice di merito, la Corte di cassazione può cassare la sentenza senza rinvio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario gli adempimenti formali di notificazione e deposito dell'appello devono essere eseguiti entro i termini perentori previsti: il tardivo deposito della copia dell'appello può comportare l'inammissibilità, con preclusione dell'esame dei motivi di merito.
  • In Cassazione non è sufficiente contestare la valutazione dell'Ufficio: il ricorrente deve individuare uno specifico errore della sentenza impugnata e rispettare i limiti del giudizio di legittimità, che non consente una nuova ricostruzione dei fatti.
  • Il valore di un immobile accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non costituisce, da solo, prova automatica di un maggior corrispettivo rilevante ai fini delle imposte dirette; l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi presuntivi o probatori.
  • Le norme qualificate dal legislatore o dalla giurisprudenza come interpretative possono applicarsi retroattivamente anche alle controversie ancora pendenti, salvo i limiti derivanti dai principi costituzionali.
  • Nei giudizi tributari instaurati dopo l'operatività delle Agenzie fiscali, il ricorso deve essere indirizzato all'Agenzia competente; il Ministero dell'economia e delle finanze è normalmente privo di legittimazione processuale passiva.
  • Un ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa sulle questioni preliminari o processuali è normalmente condizionato all'eventuale accoglimento del ricorso principale e viene esaminato soltanto se permane un interesse concreto alla decisione.

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