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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1059

Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno

Normativa europea32021R1059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in modo organico l'attuazione di Interreg nel periodo 2021-2027, fissando componenti, aree ammissibili, dotazioni finanziarie, obiettivi specifici, regole di programmazione e gestione, ammissibilità, controlli e recuperi. Introduce anche norme per la partecipazione di paesi terzi, paesi partner e PTOM, nonché per programmi particolari come PEACE PLUS e per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche. L'impianto è fortemente semplificato e coordinato con la disciplina generale dei fondi della politica di coesione e con gli strumenti esterni dell'Unione.

Disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), finanziato dal FESR e, ove applicabile, dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, per il periodo 2021-2027.

Ambito di applicazione

Si applica ai programmi Interreg del periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2027, riguardanti la cooperazione transfrontaliera, transnazionale, interregionale e tra regioni ultraperiferiche. Coinvolge Stati membri, loro regioni, paesi terzi, paesi partner, PTOM e organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali, secondo le condizioni e le aree geografiche definite dagli articoli 4-7; sono previste regole specifiche per programmi con finanziamento esterno (IPA III, NDICI e PTOM), per PEACE PLUS e per la gestione indiretta dei programmi di cooperazione delle regioni ultraperiferiche. Restano ferme le disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 e, ove pertinente, del regolamento (UE) 2021/1058, salvo deroghe specifiche; il regolamento (UE) n. 1299/2013 continua ad applicarsi solo ai programmi 2014-2020.

Regolamento (UE) 2021/1059 - Cooperazione territoriale europea (Interreg)

Il regolamento definisce il quadro giuridico specifico per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) nel periodo di programmazione 2021-2027. Esso si coordina con il regolamento (UE) 2021/1060 e con il regolamento (UE) 2021/1058, ma introduce regole speciali per la cooperazione tra Stati membri, regioni, paesi terzi, paesi partner, PTOM e organizzazioni regionali, inclusi i programmi finanziati anche da IPA III, NDICI e dal programma PTOM.

Ambito e componenti dell'Interreg

Interreg è articolato in quattro componenti:

  • Interreg A: cooperazione transfrontaliera interna ed esterna;
  • Interreg B: cooperazione transnazionale;
  • Interreg C: cooperazione interregionale;
  • Interreg D: cooperazione delle regioni ultraperiferiche.

L'assetto geografico è definito dagli articoli 4-7 sulla base di criteri NUTS e di specifiche delimitazioni territoriali. Per la cooperazione transfrontaliera, sono ammesse le regioni NUTS 3 lungo frontiere terrestri e marittime, con una distanza massima di 150 km per le frontiere marittime, salvo aggiustamenti per garantire continuità e coerenza dei programmi. Sono altresì previste aperture a territori di paesi terzi e partner, compresi Norvegia, Svizzera, Regno Unito, Fær Øer, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, PTOM e regioni ultraperiferiche.

Risorse finanziarie e cofinanziamento

L'articolo 9 assegna all'Interreg 8.050.000.000 EUR a prezzi 2018. La ripartizione è la seguente:

  • componente A: 5.812.790.000 EUR (72,2%);
  • componente B: 1.466.000.000 EUR (18,2%);
  • componente C: 490.000.000 EUR (6,1%);
  • componente D: 281.210.000 EUR (3,5%).

Il regolamento consente trasferimenti fino al 15% della dotazione di uno Stato membro tra le componenti A, B e D. Per i programmi esterni e misti, il contributo del FESR deve essere accompagnato, a seconda dei casi, da importi almeno equivalenti di IPA III-CBC o NDICI-CBC, nel rispetto dei massimali previsti nei rispettivi atti di base. Il tasso di cofinanziamento a livello di programma non può superare l'80%, salvo regole speciali per la componente D e per i programmi sostenuti da IPA III o NDICI.

Obiettivi specifici e concentrazione tematica

Oltre al contributo agli obiettivi strategici della politica di coesione, il FESR e, se del caso, gli strumenti di finanziamento esterno contribuiscono anche agli obiettivi del FSE+ mediante azioni comuni Interreg. Il regolamento introduce due obiettivi specifici propri di Interreg:

  • "Una migliore governance della cooperazione";
  • "Un'Europa più sicura".

La concentrazione tematica impone che almeno il 60% delle risorse dei programmi A, B e D sia allocato all'obiettivo strategico 2 e al massimo ad altri due obiettivi strategici. Per i programmi di cooperazione transfrontaliera lungo frontiere terrestri interne, almeno il 60% deve essere indirizzato agli obiettivi strategici 2 e 4, più al massimo altri due obiettivi. Inoltre:

  • fino al 20% può essere destinato alla governance della cooperazione;
  • fino al 5% può essere destinato all'obiettivo "Un'Europa più sicura".

Per i programmi che sostengono strategie macroregionali o per bacini marittimi, almeno l'80% delle risorse delle priorità diverse dall'assistenza tecnica deve contribuire alla strategia pertinente.

Programmazione, approvazione e modifiche

I programmi devono essere preparati congiuntamente dagli Stati membri e, ove applicabile, dai paesi terzi/partner/PTOM. La presentazione alla Commissione deve avvenire, in via ordinaria, entro il 2 aprile 2022; per i programmi che utilizzano strumenti di finanziamento esterno, entro nove mesi dall'adozione dei documenti strategici pluriennali pertinenti.

La Commissione valuta i programmi e può formulare osservazioni entro tre mesi; l'approvazione avviene con decisione di esecuzione entro cinque mesi dalla prima presentazione. Le modifiche dei programmi seguono una procedura analoga, ma sono consentiti trasferimenti interni fino al 10% della dotazione iniziale di una priorità e comunque non oltre il 5% del bilancio complessivo del programma, senza necessità di decisione formale di modifica. Sono ammessi anche meri correttivi materiali o redazionali, senza approvazione della Commissione.

Selezione delle operazioni, partenariato e piccoli progetti

Le operazioni sono selezionate dal comitato di sorveglianza, eventualmente tramite comitati direttivi. Devono rispettare criteri trasparenti, non discriminatori e coerenti con la Carta dei diritti fondamentali, la parità di genere, l'accessibilità e lo sviluppo sostenibile. Le operazioni devono essere coerenti con il programma, offrire il miglior rapporto tra contributo e risultati, garantire sostenibilità finanziaria e, se del caso, essere soggette a VIA o screening ambientale.

Il partenariato minimo è di norma di almeno due paesi o PTOM partecipanti per A, B e D, e di almeno tre paesi partecipanti per Interreg Europe e URBACT. Per PEACE PLUS, quando il programma sostiene pace e riconciliazione, si applica una disciplina speciale. È obbligatorio il coinvolgimento del partner capofila, cui spetta la responsabilità dell'intera operazione e la redistribuzione integrale del contributo ai partner, salvo diversa pattuizione.

Il regolamento dedica particolare attenzione ai progetti di piccolo volume finanziario e ai fondi per piccoli progetti. Questi ultimi non possono superare il 20% della dotazione totale del programma e, se il contributo pubblico per il singolo piccolo progetto non supera 100.000 EUR, il sostegno deve assumere la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi, salvo aiuti di Stato. Per i piccoli progetti, il beneficiario gestore deve applicare procedure di selezione trasparenti e conservare la documentazione necessaria per la pista di controllo.

Assistenza tecnica

L'assistenza tecnica non costituisce una priorità autonoma ma è imputata alle priorità del programma. È rimborsata a tasso fisso:

  • 7% per la cooperazione transfrontaliera interna;
  • 10% per i programmi transfrontalieri esterni, per alcune componenti B con sostegno FESR fino al 50% e per la componente D;
  • 8% per altre componenti B e per la componente C.

Per i programmi con dotazione FESR compresa tra 30 e 50 milioni EUR, il contributo è aumentato di 500.000 EUR; sotto i 30 milioni EUR, la Commissione fissa nella decisione di approvazione l'importo necessario e la percentuale risultante.

Sorveglianza, valutazione, comunicazione e pubblicità

Ciascun programma deve avere un comitato di sorveglianza istituito entro tre mesi dalla notifica della decisione di approvazione. Il comitato esamina andamento, indicatori, valutazioni, comunicazione, grandi progetti e sviluppo della capacità amministrativa; approva inoltre metodologia e criteri di selezione, piano di valutazione, eventuali modifiche e relazione finale di performance.

La trasmissione elettronica dei dati alla Commissione avviene trimestralmente entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre, con primi invii dal 31 gennaio 2022 e ultimo invio entro il 31 gennaio 2030. La relazione finale di performance deve essere presentata entro il 15 febbraio 2031.

Gli obblighi di comunicazione richiedono un sito web operativo entro sei mesi dall'approvazione del programma, un responsabile della comunicazione e specifiche misure di visibilità per i partner e i destinatari finali. Per operazioni di importanza strategica o oltre 5 milioni EUR è obbligatorio un evento di comunicazione. La mancata osservanza può comportare una riduzione fino al 2% del sostegno.

Ammissibilità delle spese

Il regolamento stabilisce una gerarchia chiara delle regole di ammissibilità: in primo luogo valgono le norme UE specifiche, poi eventuali regole aggiuntive programmatiche adottate dal comitato di sorveglianza, e in via residuale le norme nazionali del luogo in cui la spesa è sostenuta. Sono espressamente non ammissibili ammende, penali, spese legali e di contenzioso, costi dei regali e costi connessi alle fluttuazioni del cambio.

Sono dettagliatamente disciplinati i costi di personale, ufficio e amministrazione, viaggio e soggiorno, consulenze e servizi esterni, attrezzature e infrastrutture/lavori. È prevista la possibilità di utilizzare tassi fissi e opzioni semplificate in materia di costi, in coerenza con il regolamento (UE) 2021/1060.

Governance, gestione, controlli e audit

Ogni programma deve avere un'autorità di gestione unica e un'autorità di audit unica, ubicate nello stesso Stato membro. La gestione può essere affidata anche a un GECT. L'autorità di gestione istituisce un segretariato congiunto, eventualmente con succursali nei paesi partner o PTOM nei programmi finanziati anche da strumenti esterni.

Le verifiche di gestione possono essere svolte da controllori nazionali o regionali, pubblici o privati, purché indipendenti e in possesso dei requisiti professionali indicati dal regolamento. L'autorità di audit opera su tutto il territorio del programma e, se necessario, con un gruppo di revisori composto dai rappresentanti di tutti i partecipanti.

A livello di audit, il regolamento introduce un campionamento comune delle operazioni da parte della Commissione per i programmi Interreg finanziati dal FESR o da strumenti esterni. L'autorità di audit presenta ogni anno, entro il 15 febbraio, il parere di audit annuale e la relazione annuale di controllo; se i termini non possono essere rispettati, la Commissione può concedere una proroga limitata.

Gestione finanziaria e recuperi

Il contributo del FESR e degli strumenti esterni è versato in un unico conto senza sottoconti nazionali. Il prefinanziamento segue una sequenza annuale 2021-2026, con rate dell'1%, 1%, 3%, 3%, 3% e 3%, e liquidazione contabile annuale o finale secondo le regole applicabili.

Gli importi irregolarmente versati sono recuperati, in via prioritaria, dal partner capofila o unico; se il recupero non riesce, interviene lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM competente, che può poi agire nei confronti del soggetto responsabile secondo il diritto nazionale. Per importi non superiori a 250 EUR, i partecipanti possono decidere di non attivare il recupero. Se lo Stato o il partner esterno non rimborsa l'autorità di gestione, la Commissione può emettere ordine di riscossione, senza che ciò incida sulla dotazione del programma.

Partecipazione di soggetti esterni e regole speciali per PEACE PLUS e regioni ultraperiferiche

Il regolamento disciplina in modo specifico la partecipazione di paesi terzi, paesi partner, PTOM e organizzazioni regionali, richiedendo convenzioni di finanziamento o di attuazione con la Commissione e con lo Stato membro ospitante, nonché punti di contatto nazionali/territoriali. Le spese sono ammissibili, per i fondi esterni, dal 1° gennaio 2021 o dalla data di presentazione del programma, se anteriore, ma il rimborso è subordinato alla conclusione della relativa convenzione di finanziamento.

Per PEACE PLUS è prevista una disciplina speciale, con contributo del Regno Unito quale entrata con destinazione specifica esterna e gestione concorrente con Irlanda e Regno Unito. Per la componente D, invece, è ammessa la gestione indiretta, anche affidata all'autorità di gestione, con regole dedicate del regolamento finanziario.

Entrata in vigore e regime transitorio

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il regolamento (UE) n. 1299/2013 continua a disciplinare i programmi e le operazioni del periodo 2014-2020.

Disposizioni principali

Oggetto, coordinamento con altri regolamenti e definizioni

L'articolo 1 definisce finalità e perimetro di Interreg e richiama l'applicazione del regolamento (UE) 2021/1060 e del regolamento (UE) 2021/1058, salvo deroghe. L'articolo 2 introduce definizioni specifiche, tra cui "paese terzo", "paese partner", "entità giuridica transfrontaliera" e "organizzazione di integrazione e cooperazione regionali", e adatta i rinvii del regolamento 2021/1060 al contesto Interreg.

Componenti dell'Interreg e copertura geografica

L'articolo 3 articola Interreg in quattro componenti: A cooperazione transfrontaliera, B cooperazione transnazionale, C cooperazione interregionale e D cooperazione delle regioni ultraperiferiche. Gli articoli 4-7 delimitano le aree ammissibili, con regole specifiche per frontiere terrestri e marittime, regioni NUTS 2 e NUTS 3, paesi terzi/partner, PTOM, Norvegia, Svizzera, Regno Unito, Fær Øer e regioni ultraperiferiche.

Risorse finanziarie, trasferimenti e cofinanziamento

L'articolo 9 assegna ai programmi Interreg 8.050.000.000 EUR a prezzi 2018, ripartiti tra componente A (72,2%), B (18,2%), C (6,1%) e D (3,5%). Gli articoli 10-13 disciplinano i programmi con più fondi, i documenti di strategia pluriennale, il meccanismo di restituzione/riassegnazione delle risorse in caso di programmi non adottati o sospesi e i tassi massimi di cofinanziamento, generalmente non superiori all'80%, con disciplina speciale per la componente D e per i programmi sostenuti anche da IPA III o NDICI.

Obiettivi specifici e concentrazione tematica

L'articolo 14 prevede che Interreg contribuisca agli obiettivi strategici della politica di coesione e, inoltre, agli obiettivi specifici del FSE+ attraverso azioni comuni. Vengono introdotti due obiettivi specifici Interreg: "una migliore governance della cooperazione" e "un'Europa più sicura". L'articolo 15 impone vincoli di concentrazione: almeno il 60% delle risorse per A, B e D verso l'obiettivo strategico 2 e al massimo altri due obiettivi, fino al 20% per la governance e fino al 5% per la sicurezza; per programmi macroregionali o di bacino marittimo è richiesto almeno l'80% delle risorse pertinenti sulle priorità della strategia.

Programmazione, approvazione e modifica dei programmi

Gli articoli 16-19 disciplinano la preparazione congiunta dei programmi, la presentazione entro il 2 aprile 2022 o entro nove mesi dall'adozione dei documenti strategici per i programmi finanziati con fondi esterni, la conferma scritta dell'accordo tra partecipanti e l'approvazione della Commissione entro cinque mesi. Le modifiche ordinarie richiedono approvazione della Commissione, mentre sono consentiti trasferimenti interni fino al 10% della dotazione iniziale di una priorità e fino al 5% del bilancio del programma senza decisione di modifica; sono previste correzioni materiali senza approvazione.

Sviluppo territoriale, operazioni e fondi per piccoli progetti

Gli articoli 20 e 21 consentono lo sviluppo territoriale integrato e il CLLD nei programmi Interreg, con requisiti di partenariato transnazionale. Gli articoli 22-26 disciplinano la selezione delle operazioni, i criteri di ammissibilità sostanziale, il partenariato minimo, i progetti di piccolo volume finanziario, i fondi per piccoli progetti (con tetto del 20% della dotazione del programma), le soglie sotto le quali si applicano costi unitari/somme forfettarie/tassi fissi e i compiti del partner capofila.

Assistenza tecnica

L'articolo 27 prevede che l'assistenza tecnica sia finanziata nell'ambito delle priorità, non come priorità autonoma, e rimborsata a tasso fisso: 7% per la cooperazione transfrontaliera interna, 10% per i programmi esterni e per alcune componenti B e D, 8% per altre componenti B e per la componente C. Sono previsti importi supplementari per programmi con dotazione FESR tra 30 e 50 milioni EUR e regole speciali sotto i 30 milioni EUR.

Sorveglianza, valutazione, comunicazione e trasparenza

Gli articoli 28-36 disciplinano comitati di sorveglianza, composizione, funzioni, riesame della Commissione, trasmissione periodica dei dati, relazione finale di performance, uso degli indicatori e obblighi di valutazione e comunicazione. Sono previsti sito web dedicato entro sei mesi dall'approvazione, riconoscimento pubblico del sostegno Interreg, eventi per operazioni strategiche o superiori a 5 milioni EUR e sanzione fino al 2% del sostegno in caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione.

Ammissibilità delle spese e categorie di costo

Gli articoli 37-44 stabiliscono la gerarchia delle regole di ammissibilità, la possibilità di norme aggiuntive programmatiche, l'applicazione delle norme nazionali per i profili non disciplinati e un elenco di spese non ammissibili. Vengono definiti in dettaglio i costi per il personale, le spese d'ufficio e amministrative, viaggio e soggiorno, consulenze e servizi esterni, attrezzature e infrastrutture/lavori, con possibilità di tassi forfettari e semplificazioni.

Autorità di programma, controlli e audit

Gli articoli 45-49 richiedono un'autorità di gestione unica e un'autorità di audit unica, la possibilità di affidare la gestione a un GECT, l'istituzione di segretariati congiunti e, se del caso, di controllori nazionali per le verifiche di gestione. L'audit è disciplinato da un modello coordinato con campionamento comune della Commissione, parere di audit annuale e relazione annuale di controllo entro il 15 febbraio, con regole dettagliate per i casi di insufficienza o incompletezza dei dati.

Gestione finanziaria, recuperi e responsabilità

Gli articoli 50-52 regolano gli impegni di bilancio, il versamento del prefinanziamento in rate tra il 2021 e il 2026, la liquidazione contabile e la catena dei recuperi. Gli importi indebitamente versati sono recuperati dal partner capofila o unico; se il recupero non riesce, interviene lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM competente, con eventuale intervento della Commissione tramite ordine di riscossione. È prevista una soglia di non recupero fino a 250 EUR per contributo di un fondo Interreg, se decisa dai partecipanti.

Partecipazione di paesi terzi, paesi partner, PTOM e organizzazioni regionali

Gli articoli 53-60 disciplinano la partecipazione di soggetti esterni nei programmi Interreg in gestione concorrente, la presenza di un punto di contatto nazionale o regionale, i metodi di gestione, la disciplina delle spese ammissibili dal 1° gennaio 2021 o dalla data di presentazione del programma, i grandi progetti infrastrutturali (soglia di almeno 2.500.000 EUR per la quota di bilancio dedicata), gli appalti e la conclusione delle convenzioni di finanziamento e di attuazione.

Gestione indiretta per le regioni ultraperiferiche e disposizioni finali

L'articolo 61 consente, per i programmi della componente D, la gestione indiretta totale o parziale con affidamento a organismi del regolamento finanziario, compresa l'autorità di gestione. Gli articoli 62-65 disciplinano delega alla Commissione, procedura di comitato, transitorie e entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Come è indicizzato

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