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Ordinanza

Ordinanza n. 463/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Verbale di esclusione dell'agenzia assicurativa concorrente dal Lotto 1 della procedura aperta per l'affidamento di servizi assicurativi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il verbale del 12 giugno 2026 con cui l'amministrazione ha escluso l'agenzia assicurativa dal Lotto 1 della procedura aperta telematica, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti né le contestazioni formulate contro la causa di esclusione.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza e impregiudicato il merito, ha accolto la domanda cautelare limitatamente all'ammissione con riserva delle ricorrenti alle ulteriori fasi della gara. Ha fissato per la trattazione del merito l'udienza pubblica dell'8 ottobre 2026 e ha rinviato la liquidazione delle spese di fase all'esito del giudizio. L'ordinanza non esplicita le ragioni analitiche della valutazione cautelare, limitandosi ad affermare la sussistenza dei presupposti per la sospensione del provvedimento di esclusione.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Procedura aperta ai sensi dell’articolo 71 del D.Lgs. 36/2023

    La procedura di gara oggetto della controversia è stata indetta come procedura aperta ai sensi della disposizione citata.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare e per la decisione del TAR sulla sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere un provvedimento di esclusione da una gara ai soli fini dell'ammissione con riserva del concorrente alle successive fasi della procedura, senza anticipare la decisione sul merito.
  • Quando accoglie una domanda cautelare con ammissione con riserva, il giudice può fissare una sollecita udienza pubblica per la definizione del merito e rinviare la liquidazione delle spese cautelari alla decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiTutela cautelare

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