Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20430/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

La controversia trae origine da due scritture private del 1954 e del 1956 con cui il soggetto originariamente promittente, allora celibe e socio di una cooperativa edilizia, aveva pattuito con la dante causa dell'odierno ricorrente che due stanze dell'appartamento da lui prenotato sarebbero state accorpate a quello della controparte, con assunzione dei relativi costi e successivo trasferimento della proprietà dei vani. Dopo il matrimonio del promittente con la resistente, e dopo l'assegnazione definitiva dell'alloggio al coniuge nel 1989, un primo giudizio promosso dal promissario acquirente per ottenere il trasferimento ex art. 2932 c.c. o per usucapione si concluse con cassazione senza rinvio nel 2003, perché l'obbligo traslativo era divenuto ineseguibile per l'intervenuto regime di comunione legale. Nel successivo giudizio la vedova chiese il rilascio delle due stanze, la restituzione dei frutti civili e il rimborso di somme pagate nel precedente contenzioso; il convenuto resistette con varie domande riconvenzionali, tra cui usucapione, trasferimento ex art. 2932 c.c. o ex art. 2058 c.c., trasferimento al 50%, risarcimento danni e rimborso delle spese sostenute. In appello il ricorrente dedusse: 1) violazione dell'art. 1141 c.c. e omessa motivazione, sostenendo che la dante causa non era mera detentrice qualificata ma possessore per effetto di un negozio fiduciario, sicché non sarebbe servita interversione del possesso ai fini dell'usucapione; 2) violazione degli artt. 186 e 191 c.c. e omessa motivazione, assumendo che la cessazione della comunione per morte del marito avrebbe consentito l'esecuzione dell'obbligo traslativo e il risarcimento per mancato trasferimento; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c., lamentando il rigetto della domanda di rimborso delle spese sostenute per l'immobile; 4) violazione delle norme sull'interpretazione e dell'art. 1372 c.c., sostenendo che il precedente giudicato avesse riconosciuto validità ed efficacia dei patti, sia pure con temporanea ineseguibilità. La resistente propose ricorso incidentale contro il capo che aveva rinviato la quantificazione dei frutti civili a separato giudizio, deducendo violazione degli artt. 112 e 360 n. 5 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto che i patti del 1954 e 1956 fossero preliminari di vendita e che la disponibilità del bene da parte della dante causa del ricorrente configurasse mera detenzione qualificata, non possesso utile all'usucapione, in difetto di prova di interversione. Ha escluso che gli artt. 186 e 191 c.c. fossero pertinenti, poiché l'obbligo era stato assunto dal solo promittente prima del matrimonio e il precedente giudicato aveva già escluso l'eseguibilità dell'obbligo nei confronti della moglie. Ha inoltre confermato il rigetto della domanda di rimborso delle spese per genericità di causa petendi e petitum e ha reputato inconferente il richiamo al giudicato del 2003, poiché il rilascio era stato chiesto e accolto per il periodo successivo alla domanda del 2005, in relazione al quale era accertata l'occupazione senza titolo. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché dagli atti risultava che la domanda sui frutti civili era stata formulata per la liquidazione nel medesimo processo, e ha confermato che il giudice non poteva rinviare ad autonomo giudizio la liquidazione del quantum, dovendo decidere anche sul merito della pretesa.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato come rimedio per l'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre/trasferire, ma ritenuto inapplicabile per sopravvenuta impossibilità giuridica dell'esecuzione dell'obbligo assunto dal solo promittente prima del matrimonio

  • art. 1141 c.c.

    la detenzione qualificata del promissario acquirente non si trasforma in possesso utile all'usucapione senza prova di interversione del possesso

  • art. 186 c.c.

    non pertinente al caso, perché riguarda beni della comunione rispetto a obbligazioni contratte da entrambi i coniugi

  • art. 191 c.c.

    non pertinente al caso, per la medesima ragione di inapplicabilità alle obbligazioni assunte dal solo coniuge prima del matrimonio

  • art. 1372 c.c.

    il richiamo è stato ritenuto inconferente rispetto al giudicato formatosi sulla precedente cassazione senza rinvio

  • art. 115 c.p.c.

    la domanda di rimborso deve essere sorretta da adeguata allegazione e prova; la generica richiesta di restituzione di spese non è sufficiente

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve corrispondere alla domanda proposta; nel caso la domanda sui frutti civili era stata chiesta per la liquidazione nel medesimo processo

  • art. 278 c.p.c.

    richiamato per chiarire che, in presenza di domanda di condanna generica, la liquidazione del quantum può essere differita nel medesimo processo, non rimessa a separato giudizio se la domanda è di condanna specifica

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per il rito di trattazione in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato per entrambi i ricorrenti in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nei preliminari di vendita con consegna anticipata del bene, la disponibilità materiale del promissario acquirente integra di regola detenzione qualificata e non possesso utile all'usucapione; per mutarla in possesso occorre la prova di una interversione nei modi di legge.
  • L'azione ex art. 2932 c.c. non è esperibile quando l'obbligo di trasferimento sia divenuto giuridicamente ineseguibile per una sopravvenienza che incide sul potere dispositivo del soggetto obbligato, senza che possa configurarsi un inadempimento risarcibile in assenza di un'obbligazione attuale ed esigibile.
  • Le norme sulla comunione legale dei coniugi non si applicano per fondare l'esecuzione di un'obbligazione di trasferimento assunta dal solo coniuge prima del matrimonio, se la pregressa decisione passata in giudicato ha escluso la praticabilità dell'adempimento coattivo.
  • La domanda di rimborso o ripetizione di somme deve essere formulata con specifica causa petendi e specifico petitum, indicando natura, entità degli esborsi e relativi elementi di prova; una domanda generica non può essere accolta.
  • Il giudice non può sostituire alla domanda di condanna specifica una mera rimessione a separato giudizio della liquidazione del quantum: deve pronunciarsi sulla spettanza del credito e, in mancanza di prova, respingere la domanda.
  • Il giudicato formatosi su una precedente cassazione senza rinvio vincola nei limiti del decisum e non può essere esteso per attribuire effetti traslativi o preclusivi che il contenuto della decisione non consente di desumere.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.