Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/04/2019 n. 9614 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI - ICI - Esenzione - Società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro - Presupposti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2005-2007. Ha sostenuto che l'esenzione prevista per le associazioni sportive dilettantistiche dovesse applicarsi anche alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro, in ragione dell'equiparazione prevista dalla legge e del riconoscimento CONI. Ha inoltre denunciato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l'omesso esame della propria qualifica formale di società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che, in astratto, l'esenzione ICI può spettare anche alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro, purché ricorrano effettivamente i requisiti sostanziali previsti dalla legge. Nel caso concreto, tuttavia, la CTR aveva accertato un cospicuo volume d'affari negli anni considerati, tra 141.000 e 279.000 euro, ritenendolo indice di un'attività commerciale prevalente e di uno scopo lucrativo effettivo. La veste formale, il riconoscimento CONI e la destinazione sportiva dichiarata dell'immobile non sono stati quindi ritenuti sufficienti a dimostrare il diritto all'esenzione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune non si è costituito in Cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)

    Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché per attività religiose.

    L'esenzione richiede la compresenza di un requisito soggettivo, relativo alla natura non commerciale dell'ente, e di un requisito oggettivo, relativo all'utilizzo dell'immobile per le attività agevolate. La norma può applicarsi anche alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, ma non quando l'attività concretamente svolta abbia natura commerciale lucrativa.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 90

    Le disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

    La forma societaria di società di capitali non esclude automaticamente l'agevolazione: le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro sono equiparate alle associazioni sportive dilettantistiche, purché rispettino sostanzialmente i requisiti legali e statutari.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 90, commi 17 e 18

    Le società sportive dilettantistiche devono indicare la finalità sportiva e dilettantistica e prevedere nello statuto l'assenza di fini di lucro, il divieto di distribuzione dei proventi e la devoluzione del patrimonio per finalità sportive in caso di scioglimento.

    I requisiti formali e statutari sono necessari, ma non sempre sufficienti: l'effettiva attività esercitata deve essere coerente con l'assenza di scopo lucrativo.

  • D.L. n. 136 del 2004, art. 7, convertito in Legge n. 186 del 2004

    Il CONI è l'organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

    Il riconoscimento CONI costituisce un elemento rilevante per l'inquadramento sportivo dell'ente, ma non impedisce all'amministrazione e al giudice tributario di verificare in concreto la natura commerciale e lucrativa dell'attività.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    La Corte ha ritenuto che la valutazione del volume d'affari non costituisse una nuova eccezione in senso stretto, ma l'accertamento di un presupposto necessario dell'esenzione, verificabile anche in appello.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Il controllo in Cassazione sull'omesso esame di un fatto decisivo è limitato e non consente di rivalutare le prove o sostituire la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

Massime di principio

  • Per ottenere un'esenzione tributaria non è sufficiente la forma giuridica dell'ente, la denominazione senza scopo di lucro o il riconoscimento da parte di un organismo pubblico: occorre dimostrare che l'attività svolta e la gestione economica siano concretamente coerenti con i requisiti agevolativi.
  • Le società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali possono accedere alle agevolazioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche, purché siano realmente senza scopo di lucro e rispettino i requisiti statutari, organizzativi e sostanziali previsti dalla legge.
  • Un volume d'affari significativo non determina automaticamente la perdita dell'esenzione, ma può costituire un indice rilevante di attività commerciale prevalente o di scopo lucrativo, soprattutto se non adeguatamente giustificato dalla natura istituzionale dell'attività.
  • Chi invoca un'esenzione deve fornire la prova di tutti i presupposti, sia soggettivi sia oggettivi, compresa la concreta destinazione dell'immobile e l'assenza di un'attività commerciale lucrativa.
  • Il giudice tributario può valutare la sostanza economica dell'attività anche quando la veste formale dell'ente e lo statuto dichiarano l'assenza di scopo di lucro.
  • In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione dei dati contabili e delle prove già esaminate dal giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.