Sentenza n. 1076/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento dell’U.T.G. Prefettura di Foggia, area IV-S.U.I., prot. uscita n. -OMISSIS- di annullamento del nulla-osta al lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento del nulla-osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino marocchino, ha impugnato l’annullamento del nulla-osta al lavoro rilasciato ai sensi dell’art. 22 d.lgs. 286/1998. Ha dedotto violazione dell’art. 30-bis d.P.R. 394/1999 e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà. L’amministrazione aveva fondato l’annullamento sulla carenza di validità del contratto di locazione prodotto, rilevando che il ricorrente non figurava tra i destinatari degli effetti giuridici del contratto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. L’istruttoria disposta in giudizio ha confermato, sulla base delle verifiche effettuate tramite l’Agenzia delle Entrate, che il contratto di locazione non era mai stato registrato e che la ricevuta di registrazione allegata all’istanza non era autentica. Il Collegio ha ritenuto che tali risultanze confutassero le censure e giustificassero la revoca ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998, che impone la revoca del nulla-osta quando i documenti siano stati ottenuti mediante frode o siano falsificati o contraffatti; la motivazione del provvedimento dava adeguatamente conto della carenza documentale. Spese compensate per la natura e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti […], essendo sufficiente che se ne abbia contezza in sede amministrativa.
Il nulla-osta deve essere revocato quando l’amministrazione accerti che i documenti presentati siano fraudolenti o falsificati; non è necessario un ulteriore accertamento oltre alla conoscenza acquisita in sede amministrativa.
art. 30-bis d.P.R. 394/1999
La decisione menziona la disposizione tra le norme di cui il ricorrente lamentava la violazione, senza applicarla o interpretarla autonomamente.
Il testo non ricava una specifica interpretazione della disposizione; la censura di violazione è respinta in ragione delle risultanze istruttorie sull’inautenticità della documentazione.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento impugnato dà compiutamente conto nella motivazione.
La motivazione è stata ritenuta adeguata perché esponeva la carenza di un contratto di locazione idoneo, confermata dalle verifiche amministrative.
art. 60 c.p.a.
Ritenuto che il ricorso sia definibile con sentenza in forma semplificata;
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998, il nulla-osta al lavoro, anche dopo il rilascio, è rifiutato o revocato quando l’amministrazione accerti che i documenti presentati siano stati ottenuti mediante frode o siano falsificati o contraffatti; è sufficiente che tale circostanza risulti conosciuta in sede amministrativa.
- Le censure di travisamento, difetto di istruttoria e carenza di motivazione sono infondate quando verifiche documentali attendibili, anche acquisite attraverso un’istruttoria svolta in giudizio, confermino il presupposto fattuale posto a base del provvedimento e quest’ultimo ne dia conto.
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