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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03624/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 14/02/2024, che lo aveva condannato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Nel ricorso ha dedotto: 1) l'illogicità della ricostruzione della destinazione alla cessione, sostenendo che il quantitativo rinvenuto fosse compatibile con uso personale; 2) la mancata configurabilità del fatto di lieve entità, anche in ragione della pretesa speciale tenuità del lucro perseguito e dell'evento; 3) l'illegittimità della determinazione della pena e del diniego delle attenuanti generiche, ritenendo necessario un diverso apprezzamento del merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva valorizzato in modo non illogico il quantitativo di stupefacente, idoneo alla preparazione di circa 405 dosi, la mancanza di prova di un rilevante uso personale e di disponibilità economiche per l'acquisto, nonché ulteriori elementi oggettivi (due piante di marijuana, un involucro con 0,30 grammi di sostanza, un bilancino di precisione e un coltello intriso di stupefacente), tutti compatibili con la preparazione delle dosi. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e comunque manifestamente infondato, poiché non risultava configurabile, in relazione al quantitativo detenuto, un lucro di speciale tenuità né un evento dannoso o pericoloso parimenti tenue. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato, in quanto volto a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte della motivazione della Corte d'appello fondata sul profilo personologico dell'imputato e sui plurimi precedenti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La Corte lo richiama implicitamente quale base della contestazione in materia di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; la valutazione del fatto lieve richiede un apprezzamento complessivo di mezzi, modalità, circostanze e qualità/quantità della sostanza.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate sulla base del profilo personologico dell'imputato e dei precedenti, quando la motivazione di merito sia congrua e non manifestamente illogica.

  • art. 606 c.p.p.

    In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito; sono inammissibili i motivi che mirano soltanto a ottenere una diversa lettura degli elementi probatori.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, il giudizio sulla destinazione della sostanza alla cessione può fondarsi su un compendio indiziario costituito dal quantitativo detenuto, dalla sua idoneità alla preparazione di dosi, dall'assenza di prova di un uso personale significativo e dalla presenza di strumenti tipicamente funzionali al confezionamento.
  • La configurabilità del fatto di lieve entità richiede che, nel complesso, la condotta presenti una offensività contenuta; un quantitativo idoneo a numerose dosi e la presenza di mezzi di confezionamento escludono normalmente la speciale tenuità del lucro o dell'evento.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o assenza di motivazione, non potendo il giudice di legittimità sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando quest'ultimo abbia valorizzato elementi come precedenti penali e profilo personologico.
  • Sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove, senza evidenziare un vizio di legittimità effettivo.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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