Sentenza n. 10274/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. V bis, n. -OMISSIS-REG. PROV. COLL, pubblicata in data 19 novembre 2025, resa nel giudizio inter partes n. 8399/2025 REG. RIC. notificata in data 20 novembre 2025,con cui il Collegio adito - ritenuto che l’istanza di accesso inoltrata con pec del 16 giugno 2025 “finalizzata all’acquisizione di copia della relata di notifica del predetto Decreto presidenziale” non risulta avere avuto favorevole riscontro, tenuto anche conto della mancata attività difensiva nel corso del presente giudizio da parte dell’amministrazione intimata - ha accolto il ricorso e per l’effetto ha ordinato “al Ministero dell’interno di esibire la documentazione richiesta”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio che aveva ordinato al Ministero dell'Interno di esibire la copia della relata di notifica del provvedimento di diniego della cittadinanza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio che aveva accolto una precedente istanza di accesso e ordinato al Ministero dell'Interno di esibire la documentazione richiesta, consistente nella copia della relata di notifica del provvedimento di diniego della cittadinanza. Nel corso dell'udienza camerale il ricorrente ha dichiarato che l'Amministrazione aveva ottemperato al giudicato, chiedendo quindi di prendere atto della cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'Amministrazione aveva eseguito il giudicato nelle more del giudizio. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione delle peculiari modalità di definizione della controversia e della particolarità della questione, relativa all'acquisizione dell'originale della relata di notifica del provvedimento di diniego della cittadinanza.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il Collegio non resta che dar atto della cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che soddisfa la pretesa azionata, rendendo non necessaria una decisione ulteriore sulla domanda.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue il comando contenuto nel giudicato nel corso del processo e la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione può giustificare la compensazione integrale delle spese quando le modalità di definizione della lite e la peculiarità della questione lo rendano equo.
Come è indicizzato
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