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Sentenza

Sentenza n. 994/2026 - Milano, Sezione 3

per l’esecuzione della sentenza n. 3684/2024 del 01.02.2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 22.07.2024, nell’ambito del procedimento RG n.5981/2024.

Giustizia amministrativa202502617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro che aveva condannato il Ministero ad assegnare la carta elettronica del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro. La ricorrente ha documentato la copia asseverata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e la notificazione del titolo esecutivo. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero e chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, il pagamento di una penalità di mora e la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni specifiche né fornire indicazioni sull’esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato la regolarità formale dell’azione di ottemperanza, rilevando la produzione della sentenza passata in giudicato e la notificazione del titolo esecutivo, nonché il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, l’inadempimento del Ministero è stato ritenuto incontestato, poiché l’Amministrazione non ha dedotto né provato l’avvenuta esecuzione. Il Ministero è stato quindi ordinato a rilasciare alla ricorrente la carta elettronica del docente e ad accreditarvi 2.000 euro entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. La domanda di astreinte è stata respinta perché la carta del docente costituisce un contributo per aggiornamento e formazione, non un corrispettivo, sicché la condanna a un’ulteriore somma di denaro è stata ritenuta manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    art. 112, comma 2, lett. c)

    Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Consente al giudice dell’ottemperanza di disporre una penalità di mora, ma la relativa domanda è stata respinta perché ritenuta manifestamente iniqua in relazione alla natura non corrispettiva della carta del docente.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”

    La carta del docente ha funzione di contributo per l’aggiornamento e la formazione e non costituisce un corrispettivo.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il ricorso per l’esecuzione del titolo esecutivo nei confronti dell’amministrazione è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo il decorso del termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un’amministrazione per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la produzione della copia asseverata del titolo, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione consente di verificare l’ammissibilità formale dell’azione, incluso il rispetto del termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro le pubbliche amministrazioni.
  • Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento allegato dal ricorrente e non fornisce elementi sull’esecuzione del giudicato, il giudice può ordinare l’adempimento sulla base dell’incontestata esistenza e quantificazione dell’obbligazione, fissando un termine per l’esecuzione.
  • In caso di persistente inottemperanza all’ordine giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri, il termine per l’intervento sostitutivo e le modalità di attivazione.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, avuto riguardo alla natura della prestazione dovuta, la condanna a un’ulteriore somma di denaro risulti manifestamente iniqua; in particolare, tale iniquità può sussistere quando la prestazione ha natura di contributo per aggiornamento e formazione e non di corrispettivo economico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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