Cassazione Penale, Sentenza n. 39273/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Di Paola chiedeva il riconoscimento della continuazione tra cinque sentenze di condanna emesse dalla Corte di Appello di Bologna (reati tributari e societari). Il Tribunale di Ravenna aveva accolto la domanda con riguardo ad alcune sentenze ma dichiarato inammissibile l'istanza rispetto alla sentenza n. 2 (condanna per bancarotta, Corte d'Appello 30/06/2020, irrevocabile 31/05/2022) rilevando che la questione era già stata valutata e rigettata in una precedente istanza. Il difensore ha impugnato tale declaratoria di inammissibilità sostenendo che la nuova istanza non era meramente reiterativa perché nel frattempo erano divenute irrevocabili altre due condanne che modificavano il quadro regiudicando. Anche il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio, ritenendo errata la preclusione al riesame quando sopravvengano nuovi titoli esecutivi che possono incidere sulla valutazione della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la preclusione conseguente a un precedente rigetto non opera in modo assoluto quando sopravvengano nuovi elementi di fatto o nuovi provvedimenti di cumulo che impongano una rivalutazione del nesso tra i fatti. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile l'istanza relativa alla sentenza del 30/06/2020 (irrevocabile 31/05/2022) e ha disposto il rinvio al Tribunale di Ravenna, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame sulla possibilità di estendere la continuazione ai fatti di quella sentenza.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
richiamato quale norma procedurale per l'istanza di riconoscimento della continuazione
regola la competenza e la procedura per le istanze in materia di continuazione in sede esecutiva; la Corte ha ritenuto ammissibile la nuova istanza quando ricorrono nuovi elementi giuridici o di fatto
art. 81 cod. pen.
richiamato nel motivo di impugnazione
norma sul cumulo materiale delle pene indicata dal ricorrente per sostenere la rilevanza della nuova situazione regiudicanda
art. 663 cod. proc. pen.
richiamato nella motivazione giurisprudenziale
riguarda il cumulo delle pene in caso di pene concorrenti esecutive; la sopravvenienza di un provvedimento di cumulo può costituire elemento nuovo che giustifica la riapertura della valutazione sulla continuazione
Corte costituzionale, sent. n. 183 del 2013
citata in relazione alla necessità di rinvio in diversa persona fisica
giustifica il rinvio a giudice in diversa composizione quando l'annullamento riguarda una decisione già adottata
Giurisprudenza di legittimità (massime richiamate)
Sez. U n. 40151 del 19/04/2018; Sez. 1 n. 10320 del 06/10/2022; Sez. 1 n. 44564 del 18/10/2019; Sez. 1 n. 29983 del 31/05/2013; Sez. 1 n. 19358 del 05/10/2016; Sez. 1 n. 7333 del 09/11/2012
consolidano il principio secondo cui il rigetto dell'istanza di continuazione preclude la riproposizione solo se la domanda è meramente reiterativa; invece la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto o di diritto o di un provvedimento di cumulo è elemento idoneo a riaprire la valutazione
Massime di principio
- Il rigetto di una istanza di riconoscimento della continuazione preclude la riproposizione soltanto se la nuova domanda è meramente reiterativa e non introduce nuovi elementi di fatto o di diritto
- La sopravvenienza di ulteriori sentenze irrevocabili o di un provvedimento di cumulo costituisce elemento nuovo che può giustificare un nuovo esame da parte del giudice dell'esecuzione
- Il giudice dell'esecuzione, nel riesame, deve valutare il nesso ideativo e volitivo tra i fatti, la contiguità cronologica e l'omogeneità dei beni giuridici tutelati per decidere sull'esistenza del vincolo di continuazione
- Se la precedente decisione è stata annullata in parte, il rinvio deve essere disposto a diversa composizione del giudice per assicurare imparzialità e completa rivalutazione
- In sede esecutiva occorre distinguere tra domande 'meramente reiterative' (inammissibili) e domande fondate su elementi sopravvenuti o non esaminati (ammesse e da valutare nel merito)
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