Sentenza n. 4938/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento n. p-na/l/q/2022/100552 emesso in data 07.10.25 dalla Prefettura di Napoli, sportello unico per l'immigrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro per incapienza reddituale del datore di lavoro originario
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto nell'agosto 2022 un nulla osta per lavoro subordinato, era entrato regolarmente in Italia e, a causa dell'inerzia dell'Amministrazione nella convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, aveva iniziato l'attività lavorativa solo dal 31 ottobre 2023. Dopo la cessazione del rapporto originario, aveva trovato un nuovo impiego presso altro datore di lavoro. Impugnava la revoca del nulla osta, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare per la mancata considerazione dell'attività lavorativa effettivamente svolta, del lungo tempo trascorso dal rilascio del nulla osta e del nuovo rapporto lavorativo, nonché per l'irragionevole imputazione al ricorrente delle conseguenze dell'inerzia amministrativa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha ritenuto rilevanti l'ingresso regolare in Italia in forza del nulla osta, il consistente intervallo temporale tra il rilascio e la revoca, l'effettivo avvio del rapporto di lavoro originario comprovato dalla documentazione, e il successivo reperimento di una nuova occupazione. L'Amministrazione, rimasta inerte per lungo tempo senza convocare le parti per la stipula del contratto di soggiorno, non poteva addossare allo straniero le conseguenze sfavorevoli del decorso del tempo. Prima di adottare la revoca, l'Autorità avrebbe dovuto valutare l'inserimento sociale, familiare e lavorativo maturato medio tempore, considerando la durata del soggiorno, i legami familiari, i rapporti di lavoro in Italia e i legami con il Paese d'origine, anche ai fini dell'eventuale rilascio di un permesso per altro titolo. Il nuovo rapporto lavorativo, pur successivo all'atto impugnato e non direttamente rientrante nel thema decidendum, è stato considerato elemento idoneo a corroborare l'effettivo inserimento sociale e lavorativo. Le spese sono state compensate.
Massime di principio
- La revoca di un nulla osta al lavoro non può fondarsi sulla mera sopravvenuta incapienza reddituale del datore di lavoro originario senza una valutazione attuale e concreta della posizione dello straniero, quando questi sia entrato regolarmente in Italia e abbia nel frattempo maturato un effettivo inserimento lavorativo e sociale.
- Quando il ritardo nella convocazione delle parti per la stipula del contratto di soggiorno è imputabile all'Amministrazione, le conseguenze sfavorevoli del decorso del tempo non possono essere irragionevolmente poste a carico dello straniero che abbia agito in conformità al nulla osta rilasciato.
- Nel procedimento di revoca del nulla osta al lavoro, l'Amministrazione deve valutare l'inserimento sociale, familiare e lavorativo medio tempore maturato, considerando la durata del soggiorno, i legami familiari, i rapporti di lavoro in Italia e la permanenza dei legami con il Paese d'origine, anche ai fini dell'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per altro titolo.
- L'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro originario e il successivo reperimento di una nuova occupazione costituiscono elementi rilevanti per valutare l'inserimento lavorativo dello straniero e la legittimità della revoca del nulla osta, anche se la nuova occupazione è successiva all'adozione dell'atto impugnato.
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