Regolamento (UE) 2016/1212
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1212 della Commissione, del 25 luglio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli standard per l'invio di informazioni in conformità alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce norme tecniche di attuazione per uniformare la raccolta e la trasmissione all’ESMA delle informazioni sulle sanzioni e misure adottate dalle autorità competenti in materia di OICVM. Introduce un punto di contatto unico per Stato membro, un modulo per la relazione annuale aggregata e un modulo standard per le segnalazioni delle sanzioni e misure amministrative pubblicate. Prevede inoltre modalità per l’annullamento e l’aggiornamento delle segnalazioni già inviate e fissa la decorrenza dell’atto.
Procedure e moduli standard per l’invio all’ESMA delle informazioni su sanzioni e misure relative agli OICVM ai sensi della direttiva 2009/65/CE.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri incaricate di vigilare sull’applicazione della direttiva 2009/65/CE in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Disciplina, a livello di attuazione tecnica, le modalità di trasmissione all’ESMA delle informazioni aggregate annuali e delle segnalazioni relative a sanzioni e misure amministrative comunicate al pubblico. Rileva nell’ambito del SEE. Non riguarda direttamente i partecipanti al mercato, ma esclusivamente le autorità competenti nazionali e l’ESMA.
Procedure e moduli standard per l’invio di informazioni sulle sanzioni e misure in materia di OICVM
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1212 della Commissione definisce le modalità tecniche con cui le autorità competenti devono trasmettere all’ESMA le informazioni sulle sanzioni e misure adottate ai sensi della direttiva 2009/65/CE. L’obiettivo, richiamato nei considerando, è assicurare uniformità, completezza e tracciabilità dei dati, evitando duplicazioni tra autorità nazionali e consentendo all’ESMA di gestire correttamente archiviazione e pubblicazione delle informazioni.
Ambito soggettivo e finalità del sistema di comunicazione
L’atto riguarda esclusivamente le autorità competenti degli Stati membri e l’ESMA, senza imporre obblighi diretti agli operatori del mercato. La logica sottesa è quella di centralizzare i flussi informativi e di prevedere un unico punto di contatto per ciascuno Stato membro, così da semplificare le interazioni con l’ESMA e ridurre il rischio di invii duplicati o conflitti di competenza negativi.
Punti di contatto
L’articolo 1 impone a ogni Stato membro di designare un singolo punto di contatto per l’invio delle informazioni previste dagli articoli 2 e 3 e per le comunicazioni relative alla presentazione di tali informazioni. Le autorità competenti devono notificare tale punto di contatto all’ESMA. Parallelamente, l’ESMA designa un proprio punto di contatto per il ricevimento delle informazioni e per le comunicazioni connesse, e lo pubblica sul proprio sito internet.
Relazione annuale aggregata sulle sanzioni e misure
L’articolo 2 disciplina la trasmissione annuale delle informazioni aggregate di cui all’articolo 99 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE. Le autorità competenti devono compilare il modulo dell’allegato I, indicando tutte le sanzioni e misure imposte durante l’anno civile precedente. La trasmissione deve avvenire in formato elettronico e tramite posta elettronica, indirizzata all’ESMA per il tramite del punto di contatto designato a livello di ESMA, entro il 31 marzo di ogni anno.
Segnalazione delle sanzioni e misure amministrative pubblicate
L’articolo 3 riguarda le sanzioni e misure amministrative comunicate al pubblico ai sensi dell’articolo 99 sexies, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE. Le autorità competenti devono utilizzare le interfacce esistenti del sistema informatico e della banca dati sviluppati dall’ESMA per il ricevimento, l’archiviazione e la pubblicazione delle informazioni. La segnalazione deve essere effettuata con il modulo standard dell’allegato II, che richiede dati identificativi dell’entità o della persona, dell’autorità segnalante, del quadro giuridico, della data e del contenuto della sanzione o misura.
Annullamento e aggiornamento delle segnalazioni
L’articolo 4 disciplina le ipotesi di correzione dei file già trasmessi. Se l’autorità competente intende annullare una segnalazione precedente, deve cancellare la segnalazione esistente e inviare un nuovo file. Se invece intende aggiornare una segnalazione già inviata, deve ritrasmetterla con le informazioni aggiornate.
Moduli allegati e contenuto informativo richiesto
L’allegato I contiene il modello per la trasmissione annuale delle informazioni aggregate, con sezioni dedicate ai dati del mittente e del destinatario, alle sanzioni e alle misure. Per le sanzioni, il modulo richiede il riferimento all’articolo della direttiva 2009/65/CE violato, il numero di sanzioni e l’importo complessivo, espresso in euro o in valuta nazionale; se la sanzione riguarda anche altre disposizioni, deve essere aggiunta la dicitura "IMPORTO AGGREGATO". Per le misure, occorre indicare l’articolo violato e il numero di misure imposte.
L’allegato II disciplina invece il formato delle segnalazioni delle sanzioni e misure amministrative comunicate al pubblico e individua i campi obbligatori, tra cui: quadro giuridico, Stato membro, identificativo dell’entità, identificativo dell’autorità, quadro giuridico dell’entità, nome completo dell’entità o della persona, testo della sanzione o misura, data di imposizione e, facoltativamente, data di scadenza e testo in un’altra lingua.
Entrata in vigore e natura dell’atto
L’articolo 5 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come regolamento di esecuzione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Punti di contatto nazionali e presso ESMA
Ogni Stato membro designa un singolo punto di contatto per l’invio delle informazioni e per le comunicazioni connesse alla presentazione delle stesse; tale punto di contatto è notificato all’ESMA. L’ESMA designa a sua volta un proprio punto di contatto per il ricevimento delle informazioni e lo pubblica sul proprio sito internet.
Trasmissione annuale delle informazioni aggregate
Le autorità competenti trasmettono all’ESMA, entro il 31 marzo di ogni anno, le informazioni di cui all’articolo 99 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE, compilando il modulo dell’allegato I. Le informazioni devono riferirsi a tutte le sanzioni e misure imposte durante l’anno civile precedente e il modulo va inviato in formato elettronico via posta elettronica tramite il punto di contatto dell’ESMA.
Segnalazione delle sanzioni e misure amministrative comunicate al pubblico
Le autorità competenti segnalano all’ESMA le sanzioni e misure amministrative di cui all’articolo 99 sexies, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE tramite le interfacce del sistema informatico e della banca dati predisposti dall’ESMA. Le segnalazioni devono essere effettuate utilizzando il modulo standard dell’allegato II.
Annullamento e aggiornamento delle segnalazioni
Se un’autorità competente intende annullare una segnalazione già inviata, deve cancellare la segnalazione esistente e inviare un nuovo file. Se intende aggiornarla, deve ritrasmettere la segnalazione con le informazioni aggiornate.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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