Regolamento (UE) 2016/1220
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1220 della Commissione, del 26 luglio 2016, relativo all'autorizzazione della L-treonina ottenuta da Escherichia coli come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza la L-treonina ottenuta da specifici ceppi di Escherichia coli come additivo per mangimi per tutte le specie animali, nell’ambito della categoria degli additivi nutrizionali. Stabilisce le condizioni tecniche di impiego, i requisiti di etichettatura e le cautele per gli utilizzatori, in particolare per il rischio di inalazione. Introduce inoltre un regime transitorio per l’esaurimento delle scorte dei prodotti già immessi sul mercato sulla base della precedente disciplina.
Autorizzazione della L-treonina ottenuta da Escherichia coli come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con condizioni d’uso ed etichettatura e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli additivi per mangimi e, in particolare, alla L-treonina prodotta per fermentazione da specifici ceppi di Escherichia coli indicati nell’allegato. Riguarda l’immissione sul mercato e l’utilizzo come additivo nutrizionale per tutte le specie animali, inclusi mangimi composti, materie prime per mangimi, premiscele e, espressamente, anche l’acqua da bere. Sono previste esclusioni/limitazioni pratiche solo sotto il profilo delle condizioni d’uso e delle misure transitorie per i prodotti già legalmente commercializzati prima del 16 agosto 2016.
Autorizzazione della L-treonina ottenuta da Escherichia coli come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1220 della Commissione autorizza la L-treonina prodotta mediante fermentazione di determinati ceppi di Escherichia coli come additivo per mangimi, nell’ambito della categoria degli additivi nutrizionali e del gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi. La misura si fonda sulla valutazione favorevole dell’EFSA, richiamata nei considerando, che ha escluso effetti nocivi alle condizioni di impiego proposte e ha riconosciuto l’efficacia della sostanza come fonte di treonina nell’alimentazione animale.
Presupposti scientifici e quadro normativo
Il regolamento si inserisce nel sistema di autorizzazione previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina gli additivi per l’alimentazione animale e prevede la rivalutazione degli additivi già autorizzati in base alla precedente direttiva 82/471/CEE. La L-treonina era già stata autorizzata a tempo indeterminato dalla direttiva 88/485/CEE ed era poi confluita nel registro degli additivi come prodotto esistente. Le domande di rivalutazione e di autorizzazione hanno riguardato la L-treonina ottenuta da otto specifici ceppi di Escherichia coli, corredate della documentazione prescritta dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
Ambito dell’autorizzazione
L’articolo 1 autorizza la sostanza individuata nell’allegato quale additivo destinato all’alimentazione animale. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e la colloca nella categoria degli additivi nutrizionali. Nell’allegato sono precisati il numero di identificazione 3c410, la composizione minima della polvere (98 % di L-treonina sulla sostanza secca), la formula chimica C4H9NO3 e il numero CAS 72-19-5.
Condizioni tecniche di impiego
L’allegato ammette la commercializzazione e l’uso della L-treonina come additivo costituito da un preparato e consente anche l’utilizzo nell’acqua da bere. Per i ruminanti, i considerando specificano che la L-treonina supplementare deve essere protetta dalla degradazione nel rumine affinché sia completamente efficace. È inoltre riportata una raccomandazione di cautela per l’impiego nell’acqua da bere: l’utilizzatore deve tenere conto del contributo di aminoacidi essenziali alla dieta, poiché l’EFSA aveva espresso timori per la sicurezza della sostanza per le specie bersaglio in tale modalità di somministrazione, senza però proporre un tenore massimo.
Sicurezza degli operatori ed etichettatura
L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire o ridurre il rischio di inalazione per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali misure non bastano a eliminare o minimizzare il rischio, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale, compresi quelli per la protezione dell’apparato respiratorio. Sul piano informativo, l’etichetta dell’additivo deve indicare il tenore di umidità; inoltre, sull’etichettatura dell’additivo e delle premiscele deve comparire la frase: "Se l'additivo è somministrato con acqua da bere, è opportuno evitare l'eccesso di proteine.".
Metodi di analisi e controlli ufficiali
L’allegato richiama i metodi di analisi da utilizzare per la determinazione della L-treonina nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti, nelle materie prime per mangimi e nell’acqua. Sono menzionati il Food Chemical Codex e il metodo EN ISO 17180 basato su cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica, nonché il metodo previsto dal regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parte F.
Misure transitorie per i prodotti già commercializzati
L’articolo 2 introduce un regime transitorio per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove condizioni di autorizzazione. La L-treonina già autorizzata dalla direttiva 88/485/CEE e le premiscele contenenti tale sostanza possono essere immesse sul mercato fino al 16 maggio 2017 e utilizzate fino a esaurimento delle scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza possono essere immessi sul mercato fino al 16 agosto 2017, se destinati ad animali da produzione alimentare, e fino al 16 agosto 2018, se destinati ad animali non da produzione alimentare, sempre con possibilità di utilizzo fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, classificata come additivo nutrizionale del gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", quale additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato stesso.
Ambito materiale e specie destinatarie
L’allegato identifica la L-treonina con numero di identificazione 3c410, prodotta mediante fermentazione di specifici ceppi di Escherichia coli (DSM 25086, FERM BP-11383, FERM BP-10942, NRRL B-30843, KCCM 11133P, DSM 25085, CGMCC 3703 o CGMCC 7.58). L’autorizzazione vale per tutte le specie animali.
Condizioni d’uso e sicurezza
L’allegato consente l’immissione sul mercato e l’uso della L-treonina come additivo costituito da un preparato. Sono richieste misure operative e organizzative per ridurre il rischio di inalazione per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o minimizzati, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione respiratoria. È ammesso anche l’uso nell’acqua da bere.
Etichettatura e indicazioni obbligatorie
Per l’additivo deve figurare in ეტichetta l’indicazione del tenore di umidità. Sull’etichettatura dell’additivo e delle premiscele deve comparire la dicitura: "Se l'additivo è somministrato con acqua da bere, è opportuno evitare l'eccesso di proteine."
Metodi di analisi e controllo
L’allegato rinvia a metodi di analisi specifici per determinare la L-treonina nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti, nelle materie prime per mangimi e nell’acqua, mediante cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica, nonché al Food Chemical Codex per la monografia "L-treonina".
Riconoscimento scientifico e base della decisione
I considerando richiamano i pareri dell’EFSA, che hanno concluso per l’assenza di effetti nocivi sulla salute animale, umana e sull’ambiente alle condizioni proposte e per l’efficacia della L-treonina come fonte di treonina. L’Autorità ha anche rilevato la necessità di protezione della sostanza dalla degradazione nel rumine per i ruminanti e non ha ritenuto necessario un monitoraggio post-immissione specifico.
Misure transitorie
L’articolo 2 consente: (i) l’immissione sul mercato della L-treonina autorizzata dalla direttiva 88/485/CEE e delle premiscele contenenti tale sostanza fino al 16 maggio 2017, con possibilità di utilizzo fino a esaurimento scorte; (ii) per mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, l’immissione sul mercato fino al 16 agosto 2017 e l’uso fino a esaurimento scorte; (iii) per prodotti destinati ad animali non da produzione alimentare, l’immissione sul mercato fino al 16 agosto 2018 e l’uso fino a esaurimento scorte.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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