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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1219

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1219 della Commissione, del 26 luglio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda

Normativa europea32016R1219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime dei contingenti tariffari preferenziali applicabili a specifici prodotti della pesca originari dell’Islanda, in attuazione del protocollo aggiuntivo all’accordo UE-Islanda. La modifica comporta il rinnovo di tre contingenti esenti da dazio scaduti e l’istituzione di un nuovo contingente, con adeguamento delle regole di origine, delle modalità di gestione doganale e della nomenclatura tariffaria. Viene inoltre eliminato il riferimento ai prezzi di riferimento, non più applicabili nel settore dei prodotti della pesca.

Modifica il regolamento (CE) n. 499/96 per adeguare i contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di determinati pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda, ai fini dell’immissione in libera pratica con trattamento tariffario preferenziale. Riguarda operatori economici, importatori e autorità doganali chiamati a gestire i contingenti tariffari elencati nell’allegato del regolamento (CE) n. 499/96, come sostituito. Le nuove regole si applicano dal 1° agosto 2016 fino, per i contingenti interessati, al 30 aprile 2021. Restano rilevanti le condizioni di origine del protocollo n. 3 modificato e le norme di gestione dei contingenti del codice doganale dell’Unione; è escluso il beneficio del contingente nei casi indicati nell’allegato, incluso il periodo in cui il dazio NPF è già pari a zero per alcune merci.

Contingenti tariffari UE per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1219 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 499/96 per aggiornare il regime dei contingenti tariffari preferenziali applicabile a determinati prodotti della pesca originari dell’Islanda. L’intervento dà attuazione al protocollo aggiuntivo dell’accordo UE-Islanda, nel quadro dell’intesa firmata e applicata provvisoriamente sulla base della decisione (UE) 2016/837 del Consiglio.

Contesto normativo e finalità

La Commissione evidenzia che il protocollo aggiuntivo rinnova tre contingenti tariffari esenti da dazio, già scaduti il 30 aprile 2014, e istituisce un nuovo contingente esente da dazio per l’immissione in libera pratica nell’Unione di taluni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda. I volumi relativi al periodo intercorrente tra il 1° maggio 2014 e la data di applicazione provvisoria sono ripartiti proporzionalmente e resi disponibili per il periodo di applicazione, senza possibilità di riporto dei residui a periodi successivi.

Modifiche al regolamento (CE) n. 499/96

Il regolamento interviene su tre profili centrali:

  • elimina il riferimento ai prezzi di riferimento, in quanto il regolamento (UE) n. 1379/2013 ha abrogato il regolamento (CE) n. 104/2000 e ha posto fine a tale regime nel settore dei prodotti della pesca;
  • aggiorna il rinvio al protocollo n. 3 dell’accordo CEE-Islanda, precisando che si applica la versione modificata dalla decisione del Comitato misto UE-Islanda n. 1/2016 del 17 febbraio 2016;
  • sostituisce la disciplina della gestione dei contingenti con il rinvio agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che disciplina le modalità di applicazione del codice doganale dell’Unione.

Aggiornamento della nomenclatura e dell’allegato

Per ragioni di coerenza tecnica, l’allegato del regolamento (CE) n. 499/96 è sostituito integralmente per tener conto delle modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC. L’allegato riporta i contingenti per specifiche categorie di merci, con codici NC e TARIC, periodi contingentali, volumi e aliquota del dazio contingentale pari a zero.

Tra i contingenti figurano, tra gli altri, quelli per:

  • aringhe congelate, fresche, salate o in preparazioni;
  • salmoni, scorfani, scampi e varie altre specie ittiche;
  • preparazioni e conserve di pesci;
  • ulteriori categorie di pesci freschi, refrigerati, congelati, filetti e carni di pesce.

L’allegato chiarisce inoltre che la designazione delle merci ha valore puramente indicativo e che, ove presente la dicitura "ex", il regime preferenziale dipende dalla combinazione tra codice NC e descrizione della merce.

Limiti e condizioni di fruizione

L’ammissione a talune sottovoci è subordinata alle condizioni previste dal diritto dell’Unione, con richiamo all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 sul codice doganale dell’Unione. È inoltre specificato che, per alcune merci, poiché il dazio NPF è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio del contingente tariffario non è concesso per le dichiarazioni di immissione in libera pratica presentate in tale periodo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° agosto 2016. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Adeguamento del regime dei contingenti tariffari UE-Islanda

Modifica il regolamento (CE) n. 499/96 per dare attuazione ai contingenti tariffari previsti dal protocollo aggiuntivo all’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda. Il nuovo assetto rinnova tre contingenti esenti da dazio scaduti il 30 aprile 2014 e introduce un nuovo contingente tariffario esente da dazio per l’immissione in libera pratica di taluni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda.

Periodo di applicazione

I contingenti tariffari si applicano dalla data di applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo fino al 30 aprile 2021. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° agosto 2016.

Soppressione del riferimento ai prezzi di riferimento

È soppresso l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 499/96, poiché il regolamento (UE) n. 1379/2013 ha abrogato il regolamento (CE) n. 104/2000 e ha eliminato il regime dei prezzi di riferimento per i prodotti della pesca.

Origine preferenziale e protocollo n. 3

L’articolo 1, paragrafo 3, è sostituito per stabilire che si applica il protocollo n. 3 dell’accordo CEE-Islanda, come modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Islanda n. 1/2016 del 17 febbraio 2016, relativo alla definizione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Gestione dei contingenti in base al codice doganale dell’Unione

L’articolo 2 è sostituito per prevedere che i contingenti tariffari siano gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante le modalità di applicazione del codice doganale dell’Unione. È quindi aggiornato il rinvio alla disciplina doganale attualmente vigente.

Sostituzione integrale dell’allegato con i nuovi codici e volumi

L’allegato del regolamento (CE) n. 499/96 è sostituito integralmente per riflettere le modifiche della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC. L’allegato disciplina i numeri d’ordine, i codici NC, i periodi contingentali, i volumi e il dazio contingentale pari allo 0% per le merci indicate.

Come è indicizzato

Materiedazi doganalipolitica commercialediritto doganalepescaaccordi internazionali

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