Regolamento (UE) 2016/1221
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1221 della Commissione, del 26 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono stabiliti dall'allegato per specifici codici NC e paesi terzi di origine, in applicazione della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle modalità di esecuzione previste dal regolamento n. 543/2011. Il testo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi elencati nell'allegato, identificati dal codice NC e, ove rilevante, dal codice paese terzo di origine. Il regolamento opera ai fini della determinazione del "prezzo di entrata" previsto dalla disciplina UE dei mercati agricoli; riguarda quindi gli operatori che importano tali prodotti da paesi terzi. I valori fissati sono validi per il giorno di pubblicazione e, per natura della disciplina richiamata, sono calcolati su base giornaliera feriale. Il codice "ZZ" indica "altre origini".
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1221 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, adottato sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contesto normativo
Il meccanismo discende dalle regole attuative del regolamento n. 543/2011, che prevede la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione per prodotti e periodi specifici indicati nell'allegato XVI, parte A. Il considerando rilevante chiarisce che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, il che spiega la necessità di un aggiornamento tramite regolamento di esecuzione.
Ambito applicativo
L'atto riguarda le importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi, identificati nell'allegato per codice NC e, quando previsto, per codice del paese terzo di origine. La disciplina è funzionale alla determinazione del prezzo di entrata, parametro rilevante per il trattamento doganale e commerciale delle merci importate. Il codice "ZZ" è espressamente indicato come "altre origini".
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato contiene una tabella espressa in EUR/100 kg, con valori distinti per ciascun codice NC e per le varie origini elencate, tra cui Marocco, Turchia, Argentina, Australia, Cile, Brasile, Egitto, Cina, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Sudafrica e altre origini.
Entrata in vigore e effetti
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua piena obbligatorietà e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento si fonda sul TFUE, sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione necessari per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.
Criterio di fissazione dei valori
I considerando precisano che i valori forfettari sono calcolati ciascun giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il richiamo all'Uruguay Round spiega l'origine del meccanismo di determinazione dei valori per i prodotti e periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011.
Valori forfettari all'importazione dell'allegato
L'allegato elenca, in EUR/100 kg, i valori forfettari per specifici codici NC e paesi terzi di origine. Sono inclusi, tra gli altri, i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 10 00, 0809 29 00 e 0809 30 10/0809 30 90, con valori differenziati per origine (ad esempio MA, TR, AR, AU, CL, BR, EG, CN, NZ, US, ZA e ZZ).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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