Regolamento (UE) 2016/1213
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1213 della Commissione, del 25 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/1213 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli. Si tratta di un atto di applicazione della disciplina dell'OCM agricola e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede il calcolo giornaliero di tali valori sulla base di dati variabili. L'allegato contiene, per ciascun codice NC e per ciascuna origine indicata, il corrispondente valore forfettario in EUR/100 kg. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, classificati per codice NC e, quando rilevante, per paese terzo di origine. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina di mercato degli ortofrutticoli; il codice "ZZ" indica "altre origini". Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1213 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di specifici ortofrutticoli freschi. L'atto si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che affida alla Commissione la fissazione di tali valori sulla base di dati giornalieri variabili.
Base giuridica e funzione del provvedimento
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che i valori forfettari all'importazione sono stabiliti per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011 e sono calcolati ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili.
Oggetto della disciplina
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato. L'allegato contiene una tabella con i valori in EUR/100 kg per diversi codici NC di prodotti ortofrutticoli e per specifiche origini da paesi terzi. Per alcuni codici sono indicati valori differenziati a seconda del paese di provenienza; il codice "ZZ" è definito come corrispondente a "altre origini".
Effetti applicativi
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, come espressamente previsto nell'articolo 2. La sua efficacia decorre dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, senza ulteriori misure nazionali di recepimento.
Dati contenuti nell'allegato
L'allegato elenca i valori forfettari per vari prodotti, tra cui, a titolo esemplificativo, i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 10 00, 0809 29 00 e 0809 30 10/0809 30 90. I valori sono differenziati per origine (ad esempio MA, TR, AR, AU, CL, UY, ZA, EG, BR, CN, NZ, US) e per "altre origini" ove indicato.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC di ortofrutticoli e per le relative origini paesi terzi, inclusa la categoria "ZZ" per "altre origini".
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contesto normativo e criterio di calcolo
Il provvedimento si basa sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando ricordano che i valori forfettari sono fissati dalla Commissione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011 e che il calcolo avviene ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili.
Come è indicizzato
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