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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1320

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1320 della Commissione, del 26 luglio 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32016R1320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di una specifica tipologia di merce, al fine di garantire un’applicazione uniforme della normativa doganale dell’Unione. L’allegato descrive un assortimento composto da un tappeto e da una penna ad acqua destinati al divertimento dei bambini, da classificare nel codice NC 9503 00 70. Il regolamento richiama le regole generali di interpretazione della NC e consente, per un periodo transitorio di tre mesi, l’uso delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi già rilasciate.

Classificazione doganale di talune merci nella nomenclatura combinata (NC), con effetti vincolanti per gli Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica alla classificazione, ai fini doganali, delle merci descritte nell’allegato al regolamento, in particolare all’assortimento composto da un tappeto e da una "penna speciale" venduti al minuto. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Prevede inoltre una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV/BTI) non conformi, invocabili per tre mesi dalla data di entrata in vigore.

Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1320 della Commissione interviene per assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87. La misura si fonda sul codice doganale dell’Unione, in particolare sugli articoli 57, paragrafo 4, e 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, e recepisce il parere del comitato del codice doganale.

Finalità e contesto normativo

La Commissione chiarisce che, per evitare divergenze applicative tra gli Stati membri, occorre adottare disposizioni specifiche di classificazione per le merci descritte nell’allegato. Il regolamento richiama le regole generali del regolamento (CEE) n. 2658/87 sull’interpretazione della nomenclatura combinata, che si applicano anche ad altre nomenclature che la riprendano, in tutto o in parte, o che introducano suddivisioni ai fini di misure tariffarie o di altra natura negli scambi di merci.

Ambito materiale della classificazione

L’allegato prende in considerazione un assortimento venduto al minuto composto da:

  • un tappeto rettangolare, formato da due strati di materiale tessile orlati insieme;
  • una "penna speciale" di plastica, ricaricabile con acqua, utilizzata per "scrivere" sul tappeto inumidendo la superficie rivestita.

Il tappeto presenta immagini stampate lungo i bordi e una parte centrale con immagini colorate coperte da una sostanza chimica bianca che diventa trasparente con l’umidità, rendendo visibili le stampe sottostanti. La Commissione considera tali elementi indicativi della destinazione al divertimento dei bambini.

Criteri di classificazione e codice NC applicabile

La classificazione è effettuata in base alle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e al testo dei codici NC 9503 e 9503 00 70. La Commissione conclude che:

  • la "penna speciale" non è un mero accessorio del tappeto, perché svolge la funzione principale di consentire la scrittura sul tappeto stesso;
  • essa non adatta il tappeto a una specifica operazione, non ne amplia la funzionalità e non gli consente di offrire un servizio particolare connesso alla funzione principale;
  • la penna non è una parte di importanza minore dell’assortimento ai sensi delle note esplicative della nomenclatura combinata alla sottovoce 9503 00 70;
  • tappeto e penna costituiscono quindi un assortimento di articoli distinti e di pari importanza, condizionati insieme per la vendita al minuto.

Ne consegue l’esclusione della sottovoce 9503 00 99 e la classificazione nel codice NC 9503 00 70, relativo agli "altri giocattoli, presentati in assortimenti".

Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti

Il regolamento tutela la transizione per gli operatori economici che abbiano ottenuto informazioni tariffarie vincolanti non allineate alla nuova classificazione. Tali informazioni possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e portata dell’atto

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Classificazione della merce descritta nell’allegato

L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata siano classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il prodotto composto da tappeto e "penna speciale" condizionati insieme per la vendita al minuto, la classificazione è nel codice NC 9503 00 70, come "altri giocattoli, presentati in assortimenti".

Motivazione tecnico-giuridica della classificazione

L’allegato chiarisce che la classificazione deriva dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9503 e 9503 00 70. La presenza delle immagini, della funzione di scrittura con acqua e della destinazione al divertimento dei bambini porta a qualificare i beni come giocattoli; la penna non è considerata semplice accessorio o parte di importanza minore dell’assortimento.

Regime transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti

L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleclassificazione tariffarianomenclatura combinatatariffa doganale comune

Testo integrale

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