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Sentenza

Sentenza del 18/03/2019 n. 1205 - Comm. Trib. Prov. Caserta

Massima n. 269/2019 RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Prova di regolare notificazione - Effetti preclusivi

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudizio è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, poiché le cartelle sottostanti all'intimazione sono state annullate ex lege in applicazione del D.L. n. 119/2018. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in ragione della peculiarità delle questioni trattate.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato un'intimazione di pagamento relativa a cartelle per tassa automobilistica degli anni 2004, 2007 e 2009, deducendo l'omessa o irregolare notificazione delle cartelle, la loro inesistenza giuridica e la prescrizione dei tributi. La Commissione ha rilevato che, qualora l'agente della riscossione dimostri la regolare notificazione delle cartelle, non possono più essere fatti valere vizi delle cartelle non impugnate tempestivamente. Tuttavia, nel caso concreto, le cartelle rientravano nella disciplina di annullamento prevista dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018.

Norme richiamate

  • Art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992

    ricorso/reclamo ex art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992

    La disposizione costituisce il riferimento processuale per la proposizione del ricorso-reclamo in materia tributaria.

  • Art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018

    entrata in vigore in data 24.10.2018 della norma contenuta in seno all'art. 4, comma primo, del D.L. n. 119/2018

    La norma ha comportato l'annullamento ex lege delle cartelle rientranti nel relativo ambito applicativo, determinando la cessazione della materia del contendere nel giudizio avente a oggetto l'intimazione fondata su tali cartelle.

  • Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 24235 del 27 novembre 2015

    resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposta

    La prova della regolare notificazione della cartella preclude al destinatario la possibilità di contestare successivamente vizi propri della cartella, se questa non è stata impugnata nei termini. L'agente della riscossione non è tenuto a produrre necessariamente la copia integrale della cartella, poiché il titolo esecutivo è costituito dal ruolo.

Massime di principio

  • Quando l'agente della riscossione dimostra la regolare notificazione della cartella, il destinatario non può contestarne tardivamente i vizi propri, come errori formali o inesistenza del titolo, se non l'ha impugnata tempestivamente.
  • La contestazione della mancata notificazione non consente automaticamente di rimettere in discussione il contenuto della cartella: prima occorre verificare se l'agente abbia fornito una prova valida della notifica, anche mediante le forme previste dalla legge.
  • Per contestare efficacemente un'intimazione di pagamento fondata su cartelle precedenti, è essenziale distinguere tra vizi della notifica, vizi propri della cartella e fatti estintivi successivi, come prescrizione, sgravio o annullamento legislativo.
  • L'annullamento ex lege delle cartelle rende inutile la prosecuzione del giudizio e comporta normalmente la cessazione della materia del contendere, senza necessariamente individuare una parte integralmente vittoriosa.
  • La decisione non stabilisce in concreto che le notifiche delle cartelle fossero invalide: l'estinzione del giudizio è dipesa principalmente dall'annullamento legislativo delle cartelle.

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