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Sentenza

Sentenza n. 2045/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 170/2024 del Tribunale di Como, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202503871

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente e all'accredito di 500 euro per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato. La pronuncia aveva dichiarato il suo diritto a usufruire dell'erogazione di 500 euro annui prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, mediante rilascio della carta docente, e aveva condannato il Ministero al pagamento, tramite carta elettronica, di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. La ricorrente ha lamentato che il Ministero non aveva rilasciato la carta né accreditato le somme. Il giudicato è stato documentato mediante attestazione della cancelleria del Tribunale. È risultato rispettato anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'inadempimento dell'amministrazione. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, mediante il rilascio della carta docente e l'accredito delle somme dovute. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, attribuendogli un termine di 60 giorni dall'investitura mediante istanza del creditore. Il commissario potrà operare direttamente o tramite funzionario delegato, avvalendosi, ove necessario, delle strutture amministrative indicate in motivazione. Non è previsto alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario; il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per dichiarare l'inottemperanza e impartire gli ordini esecutivi all'amministrazione, con nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso per l'esecuzione contro una pubblica amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza quale titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla carta docente e all'erogazione annuale di 500 euro riconosciuto dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo chiaro e non adempiuto.
  • Quando il passaggio in giudicato e l'inadempimento dell'amministrazione risultano documentati e non sono contestati, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato, senza necessità di ulteriori accertamenti.
  • Il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 costituisce presupposto per la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In caso di persistente inerzia dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore e stabilendo un termine per l'esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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