Cassazione Penale, Sentenza n. 41497/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto la revoca della confisca di tre immobili, sostenendo che la misura era divenuta illegittima a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011 in relazione all'art. 1, comma 1, lett. a) del medesimo decreto. La Corte di appello di L'Aquila rigettò la richiesta ritenendo che la confisca fosse stata disposta ai sensi della lett. b), comma 1, dell'art. 1 d.lgs. n. 159/2011, non interessata dalla pronuncia costituzionale. I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione e hanno richiamato precedenti della Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio il decreto impugnato perché il provvedimento era stato emesso da un giudice privo di competenza funzionale: sull'istanza di revocazione della confisca (rimedio previsto dall'art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159/2011) doveva decidere la Corte di appello individuata secondo i criteri dell'art. 11 c.p.p., non il medesimo giudice che aveva applicato la misura. Perciò la Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Campobasso per competenza funzionale ai sensi degli artt. 11 c.p.p. e 28, comma 1, d.lgs. n. 159/2011.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia)
art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b; art. 4, comma 1, lett. c; art. 28, comma 1 e comma 2
La Corte ha ritenuto applicabile il rimedio della revocazione ex art. 28, comma 2, per far valere il difetto originario dei presupposti della misura a seguito della sentenza costituzionale; inoltre ha affermato che la competenza a decidere sulla revoca è della Corte di appello individuata secondo l'art. 11 c.p.p. (competenza funzionale), non del giudice che ha disposto la misura
Disposizione citata sul punto di ultrattività (indicata come art. 117 del d.lgs. cit.)
"le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti"
La Corte ha usato la norma per spiegare che la disciplina previgente (L. 27 dicembre 1956, n. 1423) non si applica nel caso in esame perché la proposta del pubblico ministero è stata formulata successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs.; quindi si applica il d.lgs. n. 159/2011
L. 27 dicembre 1956, n. 1423
art. 7 (richiamato nel testo come disciplina previgente)
Richiamata solo per spiegare che la previgente disciplina non è più applicabile al procedimento, stante la data della proposta del P.M.
codice di procedura penale
art. 11; art. 609, comma 2
Art. 11 c.p.p. è richiamato per stabilire la Corte di appello competente secondo i criteri ordinari (competenza funzionale); art. 609, comma 2, c.p.p. è richiamato per affermare la rilevabilità d'ufficio, da parte della Cassazione, della violazione della regola sulla competenza funzionale
Massime di principio
- Quando la revoca di una misura di prevenzione patrimoniale è invocata per vizi originari dei presupposti alla luce di una pronuncia successiva della Corte costituzionale, il rimedio corretto è la revocazione ex art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 e non l'incidente di esecuzione.
- La competenza a decidere sulla revocazione è funzionale e va attribuita alla Corte di appello individuata secondo i criteri di competenza dell'art. 11 c.p.p.; il medesimo giudice che ha disposto la misura non è normalmente competente a decidere la sua revoca.
- La violazione della regola sulla competenza funzionale è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità e può determinare l'annullamento del provvedimento con trasmissione degli atti al giudice funzionalmente competente.
- Se la confisca è stata disposta su basi diverse da quelle dichiarate incostituzionali (es. lett. b) invece di lett. c)), la pronuncia di illegittimità costituzionale potrebbe non determinare automaticamente la revoca; occorre valutare la reale motivazione e il fondamento della misura nel caso concreto.
- Verificare sempre la data della proposta del pubblico ministero: se antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2011, possono trovare applicazione le norme previgenti; se successiva, si applica il Codice antimafia e i rimedi ivi previsti.
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