Sentenza n. 907/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revisione della patente di guida di categoria B adottato ai sensi dell’art. 128 del Codice della strada a seguito di un sinistro in rotatoria
Esito
Favorevole al resistente (motorizzazione civile)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Ha sostenuto che il provvedimento fosse fondato esclusivamente sul coinvolgimento in un sinistro stradale e sulla valutazione soggettiva degli agenti intervenuti, senza elementi oggettivi idonei a dimostrare un dubbio ragionevole sulla permanenza dei requisiti tecnici o psico-fisici necessari alla guida. Ha inoltre lamentato la violazione del contraddittorio procedimentale, sostenendo che avrebbe dovuto essere coinvolta nella valutazione circa l’an della revisione e l’eventuale scelta di misure alternative. Secondo la ricorrente, la mera violazione delle regole sulla precedenza, in un sinistro di modesta entità e senza lesioni, non poteva giustificare la revisione della patente; le sue contestazioni rivolte agli agenti sarebbero state dovute alla concitazione del momento e non sarebbero state sintomatiche di una perdita dell’idoneità alla guida.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso la violazione del contraddittorio procedimentale, rilevando che agli atti risultavano la comunicazione di avvio del procedimento e una memoria difensiva depositata dalla ricorrente. Nel merito, il Collegio ha riconosciuto che il solo coinvolgimento in un sinistro o la sola violazione di una norma di circolazione non determinano automaticamente la revisione della patente e che l’amministrazione deve indicare gli elementi dai quali derivi il dubbio sulla permanenza dei requisiti di idoneità. Tuttavia, ha ritenuto che nel caso concreto il provvedimento non fosse fondato soltanto sull’incidente: dal verbale della Polizia Stradale emergeva che la ricorrente, anche dopo che le erano state ripetutamente spiegate le regole della precedenza in rotatoria, aveva continuato ad attribuire la responsabilità al conducente del furgone, benché quest’ultimo avesse già impegnato la rotatoria. Tale comportamento è stato ritenuto idoneo a suscitare un dubbio non manifestamente infondato sul possesso dei requisiti tecnici di guida. Il TAR ha precisato che la revisione ex art. 128 Codice della strada non serve ad accertare la responsabilità nella causazione del sinistro: eventuali profili di concorso di colpa o di responsabilità civile o penale devono essere valutati nelle competenti sedi. Sono state ritenute irrilevanti, ai fini della revisione, sia la dedotta velocità del furgone sia le giustificazioni riferite alla concitazione del momento, non provate e comunque non decisive. Le spese sono state compensate in ragione della sinteticità del ricorso e della durata del processo.
Norme richiamate
art. 128 Codice della strada
revisione della patente di guida
La revisione può essere disposta quando emergano dubbi sulla permanenza dei requisiti tecnici o psico-fisici necessari alla guida. Il potere è discrezionale, ma l’amministrazione deve motivare, con riferimento alla concreta vicenda, gli elementi che hanno generato tali dubbi. Non è però necessario che il dubbio derivi dalla gravità del sinistro: anche una violazione lieve può essere sufficiente se le modalità della condotta risultano sintomatiche di una possibile carenza dei requisiti tecnici.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.
Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza di smaltimento.
Massime di principio
- La revisione della patente ai sensi dell’art. 128 del Codice della strada non può essere disposta automaticamente per il solo coinvolgimento in un sinistro o per la mera violazione di una norma di circolazione; il provvedimento deve indicare gli elementi concreti dai quali derivi un dubbio sulla permanenza dei requisiti tecnici o psico-fisici di idoneità alla guida.
- Non esiste una correlazione automatica tra gravità del sinistro e revisione della patente: anche un incidente lieve o una violazione di modesta entità possono giustificare la revisione quando le concrete modalità della condotta siano sintomatiche di una possibile carenza dei requisiti di guida.
- Ai fini della revisione della patente, il comportamento tenuto dal conducente nell’immediatezza del sinistro può costituire elemento indiziario rilevante, se evidenzia una persistente incomprensione delle regole fondamentali della circolazione nonostante le spiegazioni fornite dagli agenti accertatori.
- La revisione ex art. 128 del Codice della strada ha la funzione di verificare la permanenza dei requisiti di idoneità alla guida e non di accertare la responsabilità nella causazione del sinistro; le questioni relative al concorso di colpa, alla responsabilità civile o penale devono essere trattate nelle rispettive sedi competenti.
- Il potere discrezionale dell’amministrazione in materia di revisione della patente non esonera dall’obbligo di motivare il provvedimento con riferimento alla specifica fattispecie, ma il giudice deve valutare l’adeguatezza della motivazione considerando complessivamente gli elementi risultanti dagli atti, incluso il verbale degli agenti accertatori.
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