L.R. FVG 14/2007
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge attua in Friuli Venezia Giulia le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, fissando divieti e misure di conservazione nelle ZPS, disciplina delle deroghe ai divieti di tutela degli uccelli, sanzioni e una modifica alla perimetrazione della Riserva naturale regionale della Val Alba. Contiene termini procedurali specifici e regole transitorie di adeguamento alla normativa statale.
Tutela degli uccelli selvatici, habitat Natura 2000 e deroghe venatorie in Friuli Venezia Giulia
Tutela degli uccelli selvatici e degli habitat in Friuli Venezia Giulia
La legge regionale disciplina, per il solo territorio del Friuli Venezia Giulia, l’attuazione delle direttive europee sulla conservazione degli uccelli selvatici e degli habitat naturali e seminaturali. Il provvedimento definisce divieti nelle zone di protezione speciale, misure specifiche di conservazione, regime delle deroghe, sanzioni e un intervento puntuale sulla Riserva naturale regionale della Val Alba.
Ambito di applicazione e coordinamento con la normativa europea e statale
La Regione dà attuazione alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nelle materie di competenza regionale, nel rispetto dei principi generali desumibili dalle direttive e della normativa statale. Le disposizioni regionali e i regolamenti attuativi devono adeguarsi ai principi generali successivamente individuati dallo Stato nelle materie di competenza esclusiva e concorrente. Le norme statali contrastanti si applicano in luogo di quelle regionali fino all’entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.
Misure generali di conservazione nelle ZPS
Nelle zone di protezione speciale sono vietate le attività, gli interventi e le opere che possano compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali, della fauna e degli habitat protetti. In particolare sono vietati:
- nuovi impianti eolici entro 2.000 metri dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione;
- apertura di nuove cave o ampliamento di quelle esistenti, salvo quelle già previste in strumenti di pianificazione vigenti alla data di approvazione della legge e a condizione di positiva valutazione di incidenza, con recupero finale a fini naturalistici;
- nuove discariche e nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché l’ampliamento di quelli esistenti;
- eliminazione di elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agroecosistemi, salvo gestione e manutenzione ordinaria; per alcuni elementi l’eliminazione è ammessa con misure di compensazione e previa valutazione di incidenza, purché non vi sia disturbo significativo a specie prioritarie;
- manifestazioni motoristiche su percorsi diversi dalle strade pubbliche;
- attività venatoria prima della terza domenica di settembre, salvo eccezioni per ungulati senza cani e recupero di animali feriti;
- attività venatoria nel mese di gennaio, salvo appostamento fisso nei giorni di giovedì, sabato e domenica e caccia di selezione agli ungulati;
- caccia dopo il tramonto, salvo selezione agli ungulati;
- ripopolamenti a scopo venatorio, salvo quelli con soggetti da allevamenti nazionali o da zone di ripopolamento e cattura e centri di riproduzione presenti nel medesimo territorio;
- abbattimento di pernice bianca e moretta;
- uso di munizioni con graniglia di piombo e di acciaio nelle zone umide e in una fascia di 150 metri dai loro confini.
Ulteriori divieti e tutela dell’avifauna su tutto il territorio regionale
Su tutto il territorio regionale è vietato distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova di uccelli selvatici e disturbare deliberatamente gli uccelli selvatici. La disciplina regionale specifica inoltre che alcuni divieti già previsti dalla legge regionale 17/2006 non si applicano alla rete IBA del Friuli Venezia Giulia individuata dalla LIPU-BirdLife Italia, limitatamente ad alcune aree codificate e, per alcune di esse, con esclusione delle porzioni già ricomprese in specifici parchi naturali regionali o ZPS.
Linee elettriche e valutazione di incidenza
La realizzazione di nuove linee elettriche aeree e gli interventi di manutenzione straordinaria sulle linee esistenti sono consentiti nelle ZPS solo se prevedono sistemi di riduzione del rischio di elettrocuzione o collisione per gli uccelli. La manutenzione ordinaria sulle linee esistenti resta sempre ammessa. Per i progetti soggetti a VIA, la valutazione di incidenza per le parti ricadenti nelle ZPS deve basarsi sui dati avifaunistici di distribuzione e consistenza delle specie di interesse presenti nell’area interessata.
Misure di conservazione specifiche e regolamento regionale
Le ZPS sono classificate secondo diverse tipologie ambientali: ambienti aperti alpini, forestali alpini, misti mediterranei, steppici, colonie di uccelli marini, zone umide, ambienti fluviali, ambienti agricoli, valichi e corridoi di concentrazione dei migratori, valichi montani e isole rilevanti per la migrazione. Con regolamento regionale sono:
- individuate le caratteristiche distintive di ciascuna tipologia ambientale;
- attribuite le singole ZPS a una o più tipologie;
- eventualmente introdotte misure di conservazione specifiche ulteriori rispetto ai divieti generali, d’intesa con gli enti locali interessati e previo parere della competente Commissione consiliare.
Il regolamento disciplina anche:
- l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia;
- le gare e le prove cinofile;
- il perimetro delle zone umide naturali e artificiali e della fascia di rispetto di 150 metri, dove opera il divieto di munizioni con graniglia di piombo e acciaio.
Le misure specifiche devono prevenire il deterioramento degli habitat e le perturbazioni dannose per gli uccelli, tenere conto dell’uso del suolo e delle pratiche agricole ordinarie, e consentire l’uso sostenibile delle risorse naturali e la manutenzione ordinaria. Il regolamento deve conformarsi all’iter logico-decisionale indicato dalle linee guida ministeriali sui siti Natura 2000.
Regime delle deroghe ai divieti di tutela degli uccelli
Le deroghe ai divieti di tutela sono ammesse per finalità di:
- tutela della salute e della sicurezza pubblica;
- tutela della sicurezza aerea;
- prevenzione di gravi danni a colture, bestiame, boschi, pesca e acque;
- protezione della flora e della fauna;
- ricerca e insegnamento;
- ripopolamento e reintroduzione, nonché allevamento connesso;
- cattura, detenzione o altro impiego misurato di determinati uccelli in piccola quantità, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo.
Le deroghe valgono, in linea generale, su tutto il territorio regionale; la finalità di cui alla lettera g) non si applica però in ZPS, parchi naturali regionali, riserve naturali regionali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, foreste del patrimonio indisponibile regionale e Foresta di Tarvisio. Restano ferme le norme sulla cattura temporanea per l’inanellamento scientifico.
Procedimento, contenuto e durata delle deroghe
Le deroghe sono adottate con provvedimenti eccezionali di durata non superiore a dodici mesi, motivati sull’assenza di soluzioni soddisfacenti e sulla finalità perseguita. Il provvedimento deve indicare in modo dettagliato:
- specie e numero di capi;
- attività autorizzata;
- soggetti autorizzati;
- mezzi, impianti e metodi consentiti;
- destinazione degli animali uccisi o catturati;
- condizioni di rischio e ambito territoriale e temporale;
- forme di controllo sul rispetto dei capi autorizzati;
- forme di vigilanza e organi incaricati.
L’eventuale individuazione di riserve di caccia, aziende faunistico-venatorie o singoli cacciatori per attuare il prelievo in deroga avviene d’intesa con la Conferenza permanente dei Presidenti dei distretti venatori. I provvedimenti sono rilasciati su proposta delle Province o degli enti gestori di parchi e riserve, ciascuno per il proprio territorio; la Regione può intervenire direttamente per alcune finalità di tutela. Per le deroghe richieste da musei di storia naturale e istituti scientifici universitari o del CNR, il rilascio avviene su proposta accompagnata da specifici progetti.
La Regione verifica le condizioni generali e rilascia il provvedimento previo parere dell’INFS. Le deroghe per prevenzione di danni, protezione della fauna, ripopolamento/reintroduzione e cattura selettiva non sono adottate per specie o popolazioni con stato di conservazione insoddisfacente, salvo il controllo delle specie alloctone. Il procedimento si conclude in trenta giorni, salvo sospensioni previste dalla disciplina regionale sul procedimento amministrativo.
Abilitazione degli operatori e modalità di esecuzione
L’attività in deroga deve essere svolta da persone di comprovata capacità tecnica. Per cattura, uccisione, raccolta di uova e distruzione o danneggiamento di uova o nidi è richiesta un’apposita abilitazione ottenuta con corso di formazione organizzato dalle Province; gli indirizzi generali dei corsi sono approvati dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge.
L’abilitazione:
- è rilasciata per singole specie;
- vale su tutto il territorio regionale;
- non è richiesta per deroghe a fini di ricerca e insegnamento;
- non è richiesta per il personale regionale o degli enti locali incaricato della vigilanza faunistico-venatoria, per le altre finalità;
- non è richiesta, in caso di urgenza per salute pubblica, sicurezza pubblica o sicurezza aerea, quando le attività siano svolte da soggetti privi di abilitazione;
- non è richiesta ai titolari di licenza venatoria per alcune specie indicate dalla legge regionale 24/1996;
- non è richiesta a chi abbia superato l’esame previsto dalla legge regionale 29/1993 per la cattura di determinate specie.
Le persone autorizzate certificano le attività su modulistica approvata con il provvedimento di deroga. Le quantità abbattute o catturate devono essere verificate giornalmente; se ciò non è possibile, il numero dei capi è ripartito preventivamente tra gli autorizzati.
Sospensione, revoca e rendicontazione delle deroghe
La Regione può sospendere la deroga se sopravvengono circostanze che mettono a rischio la conservazione delle popolazioni o specie interessate. Può revocarla se vengono meno le finalità che ne avevano giustificato l’adozione.
Le Province, i parchi naturali regionali e le riserve naturali regionali trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno le informazioni tecniche sulle deroghe adottate nel proprio territorio; entro lo stesso termine musei e istituti scientifici comunicano i dati sulle attività autorizzate in deroga. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e all’INFS una relazione sull’attuazione delle deroghe.
Estensione alle deroghe per mammiferi selvatici
Le disposizioni sul regime delle deroghe si applicano anche alle deroghe ai divieti e alle limitazioni previste dalla normativa nazionale e regionale per la tutela dei mammiferi selvatici, salvo la disciplina speciale del DPR 357/1997.
Riperimetrazione della Riserva naturale regionale della Val Alba
Per dare attuazione all’ampliamento del SIC IT 3320009 “Zuc dal Bor” e alla conseguente costituzione della Riserva naturale regionale della Val Alba nel comune di Moggio Udinese, la legge sostituisce la precedente perimetrazione provvisoria con l’allegato A. L’intervento è finalizzato anche all’adozione delle misure di conservazione previste dalla normativa attuativa della direttiva habitat.
Sanzioni amministrative
Per le violazioni del provvedimento di deroga non altrimenti sanzionate si applica una sanzione da 100 a 600 euro; la stessa sanzione vale per la violazione delle modalità di certificazione delle attività autorizzate.
Per le violazioni delle misure di conservazione nelle ZPS sono previste sanzioni differenziate, tra cui:
- da 2.000 a 20.000 euro per nuovi impianti eolici, cave e discariche/impianti di smaltimento;
- da 100 a 500 euro per l’eliminazione di elementi naturali e seminaturali degli agroecosistemi;
- da 1.000 a 6.000 euro per manifestazioni motoristiche vietate;
- da 200 a 1.200 euro per la caccia nel periodo vietato di gennaio;
- da 50 a 300 euro per ogni capo immesso nei ripopolamenti vietati, con raddoppio se si tratta di specie alloctone.
Per la violazione delle misure specifiche di conservazione sono previste sanzioni da 250 a 2.500 euro o da 2.000 a 20.000 euro, a seconda che vi siano o meno trasformazioni geomorfologiche, oltre a sanzioni per danneggiamento o alterazione di habitat e per le altre fattispecie residuali.
È inoltre ordinata la rimessa in pristino degli habitat danneggiati a spese del trasgressore; in caso di inadempimento provvede l’amministrazione provinciale. Per distruzione o danneggiamento di nidi e per il disturbo deliberato degli uccelli si applica la sanzione da 100 a 600 euro. La graduazione della sanzione tiene conto della gravità dell’infrazione, del danno, del pregio del bene e delle possibilità di ripristino o compensazione.
Le sanzioni sono irrogate dalle Province secondo la disciplina regionale generale, salvo una sanzione affidata al Direttore della struttura territoriale forestale competente.
Modifica alla disciplina regionale sulle risorse naturali e comunicazioni finali
La legge sopprime, nella legge regionale 17/2006, un inciso relativo all’applicazione delle norme di salvaguardia a una disciplina di settore.
La legge e i relativi regolamenti devono essere trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, per la comunicazione alla Commissione europea.
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