Salta al contenuto
Legge

L.R. FVG 17/2007

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.

Normativa regionaleL.R. FVG 17/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina la forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia, i rapporti tra Consiglio, Presidente e Giunta, e il sistema elettorale regionale. Regola durata degli organi, sfiducia, funzioni e prerogative istituzionali, collegi e liste, premio di maggioranza, minoranze e norme transitorie. In vigore dal 12 luglio 2007 e tuttora applicabile, salvo le parti superate da successive modifiche.

Forma di governo ed elezione del Consiglio e del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia

Forma di governo e sistema elettorale della Regione Friuli Venezia Giulia

La legge disciplina l’assetto istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, i rapporti tra Consiglio, Presidente della Regione e Giunta, nonché il sistema di elezione diretta degli organi regionali. Integra la disciplina statutaria e si applica esclusivamente al territorio regionale.

Oggetto, durata degli organi e regime di prorogatio

La legge definisce la forma di governo regionale e le modalità di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione. La durata in carica degli organi è quella stabilita dallo Statuto e dalla legge.

È previsto il regime di prorogatio per l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi o, per la Giunta, fino alla proclamazione del nuovo Presidente. In caso di scioglimento anticipato o annullamento delle elezioni, i poteri restano prorogati nei limiti indicati dalla legge fino alla proclamazione del nuovo Presidente e alla prima riunione del nuovo Consiglio. Tra proclamazione del nuovo Presidente e nomina degli assessori, il Presidente esercita solo l’ordinaria amministrazione.

Consiglio regionale: natura, autonomia e organizzazione

Il Consiglio regionale rappresenta la comunità del Friuli Venezia Giulia, è l’organo legislativo e concorre a definire l’indirizzo politico regionale e a controllarne l’attuazione.

Il Consiglio gode di autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa. Il regolamento contabile è approvato dall’Ufficio di Presidenza nel rispetto delle leggi di contabilità regionali, mentre il bilancio regionale deve garantire le dotazioni necessarie al corretto esercizio delle funzioni consiliari, con attenzione ad attività di studio, ricerca e informazione.

Il regolamento del Consiglio è approvato a maggioranza assoluta dei componenti nella votazione finale e deve assicurare:

  • programmazione dei lavori e previsione della durata delle procedure decisionali;
  • precedenza alle iniziative del Governo regionale secondo regole predeterminate;
  • informazione al Presidente della Regione sulle riunioni degli organi di programmazione dei lavori;
  • disciplina dei poteri di indirizzo e controllo e della verifica dell’attuazione di ordini del giorno e mozioni;
  • partecipazione del Governo ai lavori consiliari e delle Commissioni;
  • strumenti di sindacato ispettivo, comprese interrogazioni a risposta immediata;
  • adeguata informazione ai cittadini;
  • tutela dell’opposizione, con riserva di almeno un quarto del tempo d’aula agli argomenti da essa proposti.

Presidente del Consiglio, Commissioni e opposizione

Il Presidente del Consiglio rappresenta l’assemblea, ne è portavoce e sovrintende all’attività dell’Assemblea e degli altri organi consiliari.

Le Commissioni consiliari, permanenti e speciali, sono istituite secondo il regolamento. Ogni consigliere, salvo il Presidente del Consiglio, fa parte di almeno una Commissione permanente e può partecipare ai lavori di tutte le Commissioni con diritto di parola. Le Commissioni possono svolgere indagini conoscitive, disporre audizioni, ispezioni e acquisire atti e documenti presso uffici regionali ed enti dipendenti, con pubblicità dei lavori garantita dal regolamento.

Il Consiglio può istituire Commissioni d’inchiesta su materie di pubblico interesse; il regolamento ne disciplina composizione, poteri e durata, che può essere prorogata una sola volta entro il limite di un quarto. La presidenza spetta comunque a un consigliere dell’opposizione. L’opposizione è definita in base ai consiglieri eletti in liste collegate a candidati Presidenti non eletti; il regolamento deve assicurarne specifiche prerogative, incluse presidenze di Commissioni speciali e organismi di controllo e garanzia.

Funzioni di indirizzo, controllo e partecipazione alla formazione delle politiche

Il Consiglio discute e approva il programma di governo presentato all’inizio della legislatura e il rapporto annuale sullo stato della Regione e sull’attuazione del programma. Può dettare indirizzi al Presidente e alla Giunta, ratificare con legge accordi e intese che comportino nuovi oneri o modifiche legislative, concorrere alla formazione degli atti dell’Unione europea e degli accordi con lo Stato, audire candidati a nomine regionali ed esprimere pareri, anche vincolanti se approvati a maggioranza qualificata dei due terzi.

Il Consiglio provvede inoltre alle nomine e designazioni di propria competenza, promuove l’attuazione dei principi statutari e la verifica dei diritti, può chiamare Presidente e assessori a riferire su qualsiasi oggetto di interesse pubblico regionale, chiedere l’audizione di dirigenti regionali, esprimere giudizi negativi su singoli componenti della Giunta e assicurare la qualità della legislazione, il controllo sull’attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche regionali.

Prerogative dei consiglieri e trattamento economico

I consiglieri rappresentano l’intera Regione senza vincolo di mandato. Devono partecipare alle sedute del Consiglio, delle Commissioni e degli altri organismi di cui fanno parte, salvo impedimento legittimo.

Per l’esercizio del mandato hanno diritto di accesso agli atti e alle informazioni degli uffici regionali e degli enti pubblici dipendenti, nel rispetto della disciplina sulla privacy e del segreto nei casi previsti. La Regione promuove l’accesso anche presso altri enti e organismi partecipati o affidatari di funzioni regionali.

Il regolamento disciplina l’iniziativa del consigliere in materia ispettiva, di controllo, di indirizzo e legislativa. Ai consiglieri sono garantiti servizi comuni e dotazioni individuali. La legge regionale disciplina indennità, indennità differita, rimborsi spese e assegno vitalizio, prevedendo che almeno il 75% del complesso delle indennità sia collegato all’effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio.

Governo della Regione: composizione, sfiducia e funzioni del Presidente

Il Governo della Regione è composto dal Presidente e dalla Giunta. Il Consiglio può esprimere sfiducia nei confronti del Presidente mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un quarto dei componenti e approvata per appello nominale dalla metà più uno dei componenti; la mozione non può essere discussa prima di tre giorni né dopo venti dalla presentazione. Le dimissioni del Presidente in assenza di sfiducia diventano efficaci dalla comunicazione al Consiglio.

Ogni causa di cessazione del Presidente comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Lo stesso effetto deriva anche dalle dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri.

Il Presidente rappresenta la Regione e svolge, tra l’altro, funzioni di convocazione del Consiglio, presentazione del programma di governo, nomina e revoca degli assessori, presidenza e coordinamento della Giunta, questione di governo davanti al Consiglio, relazione annuale sullo stato della Regione entro il 31 marzo, informazione al Consiglio su accordi e intese, sovrintendenza agli uffici e servizi, adozione dei provvedimenti d’urgenza, nomine di competenza regionale, promozione dei giudizi davanti alla Corte costituzionale, presentazione dei disegni di legge, richiesta di convocazione del Consiglio, promulgazione delle leggi e emanazione dei regolamenti deliberati dalla Giunta, partecipazione alle sedute del Consiglio dei ministri su questioni riguardanti la Regione e esercizio delle altre funzioni previste.

La questione di governo, se posta dal Presidente, è votata per appello nominale entro venti giorni e non prima di tre; il voto contrario della maggioranza dei componenti comporta le dimissioni del Presidente.

Giunta regionale: composizione, requisiti e funzioni

La Giunta è composta dal Presidente e dagli assessori, di cui uno con funzioni di Vicepresidente; il numero minimo e massimo degli assessori è stabilito dalla legge regionale. Possono essere nominati assessori anche elettori di qualsiasi comune della Repubblica in possesso dei requisiti per essere candidati ed eletti consiglieri regionali.

Gli assessori non possono appartenere allo stesso genere per più dei due terzi, arrotondati all’unità più vicina. La carica di assessore è compatibile con quella di consigliere regionale. Non può essere nominato assessore chi abbia ricoperto consecutivamente la carica per due legislature.

La Giunta coadiuva il Presidente e delibera, in particolare, su disegni di legge e regolamenti regionali, bilancio preventivo e consuntivo, indirizzi generali per le funzioni amministrative, nomine e designazioni di competenza, vigilanza sugli enti dipendenti, impugnazioni e conflitti di attribuzione, liti e transazioni, potere sostitutivo verso gli enti locali nei casi previsti, pareri al Governo e ogni altro atto amministrativo non attribuito ad altri organi.

Partecipazione alla formazione del diritto dell’Unione europea e attività internazionale

Il Presidente promuove la più ampia partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari, nel quadro degli indirizzi del Consiglio. I progetti di atti dell’Unione europea e gli atti preparatori di interesse regionale devono essere trasmessi al Consiglio, compresi i documenti di consultazione come libri verdi, libri bianchi e comunicazioni.

Il Presidente informa tempestivamente il Consiglio sulle questioni iscritte all’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica e dell’Unione europea a cui partecipi, riferisce annualmente sui temi di maggiore interesse regionale in ambito comunitario e comunica entro quindici giorni le risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell’Unione europea. Il Consiglio può formulare osservazioni e atti di indirizzo alla Giunta.

In materia internazionale, il Presidente è responsabile dell’attività internazionale della Regione nel rispetto della competenza statale e degli indirizzi consiliari. Il Consiglio approva un documento pluriennale di indirizzi sulla cooperazione internazionale e sull’attività internazionale della Regione.

Sistema elettorale: elezione diretta, circoscrizioni e candidature

Il Presidente della Regione e il Consiglio sono eletti contestualmente a suffragio universale, diretto, libero, uguale e segreto. È eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi sull’intero territorio regionale. Il Presidente non può candidarsi immediatamente alla medesima carica dopo il secondo mandato consecutivo; non si computa come mandato quello di durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, salvo dimissioni volontarie o rimozione.

Il territorio regionale è suddiviso in cinque circoscrizioni elettorali per l’elezione del Consiglio: Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine e Tolmezzo, con le specifiche delimitazioni indicate dalla legge. La circoscrizione per l’elezione del Presidente coincide con l’intero territorio regionale. Le liste circoscrizionali presentano candidati consigliere e ciascuna è collegata a un candidato Presidente.

Le liste collegate al medesimo candidato costituiscono un gruppo di liste; più gruppi possono coalizzarsi attorno allo stesso candidato Presidente. Ogni lista deve essere presente in almeno tre circoscrizioni. È prevista una disciplina specifica per i gruppi espressivi della minoranza linguistica slovena.

Presentazione delle liste, firme, parità di genere e scheda elettorale

Ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore ai seggi della circoscrizione e non inferiore a un terzo di essi. Nelle liste non può essere superato il 60% di candidati dello stesso genere, con alternanza dei nomi fino all’esaurimento del genere meno rappresentato. Un candidato non può comparire in liste con contrassegni diversi né in più di tre liste con lo stesso contrassegno, pena la nullità dell’elezione.

Per le circoscrizioni ordinarie la sottoscrizione delle liste richiede un numero di elettori compreso tra 1.000 e 1.500; per Tolmezzo tra 750 e 1.100. Per i gruppi della minoranza slovena il numero delle firme è dimezzato e limitato alle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine. Sono previsti soggetti abilitati ad autenticare le firme, inclusi consiglieri regionali e vari pubblici ufficiali. Per i partiti già rappresentati in Consiglio con almeno un seggio, la sottoscrizione può essere effettuata dai vertici del partito o da loro delegati autenticati.

La votazione avviene su un’unica scheda che riporta candidati Presidenti e contrassegni delle liste. L’ordine dei candidati e delle liste è stabilito per sorteggio.

L’elettore può esprimere un voto di lista e un voto per il Presidente, anche non collegato; il voto solo di lista si intende espresso anche per il Presidente collegato, mentre il voto solo al Presidente vale solo per quest’ultimo. È inoltre possibile esprimere una preferenza per un candidato consigliere della lista votata.

Riparto dei seggi, soglie, premio di maggioranza e tutela delle minoranze

Ai gruppi di liste è attribuito un numero di seggi pari al numero dei consiglieri stabilito dallo Statuto meno due, dopo la proclamazione del Presidente. La ripartizione avviene sulla base della cifra elettorale regionale di ciascun gruppo.

Accedono alla ripartizione i gruppi che abbiano raggiunto almeno il 4% dei voti validi regionali, oppure almeno il 20% dei voti validi circoscrizionali, oppure l’1,5% a livello regionale purché la coalizione complessiva raggiunga il 15%.

Il riparto avviene con metodo proporzionale dei quozienti e, in caso di parità, prevale il gruppo con cifra elettorale più alta; persino in tale ipotesi, si procede a sorteggio. Sono previste correzioni per assicurare il premio di maggioranza e la quota minima dei gruppi collegati e non collegati al Presidente eletto, secondo le ipotesi disciplinate dalla legge.

La coalizione o il gruppo collegato al Presidente eletto ottiene almeno il 60% dei seggi se il Presidente eletto ha superato il 45% dei voti validi; altrimenti ottiene il 55%. Gli altri gruppi ammessi ottengono almeno il 40% dei seggi. È incluso nel computo il seggio del Presidente e quello del candidato Presidente non eletto.

È prevista una disciplina speciale per i gruppi della minoranza linguistica slovena: se il gruppo collegato non ottiene almeno un seggio ma supera l’1% dei voti validi regionali, il riparto viene rifatto sommando le cifre dei due gruppi collegati e uno dei seggi va al gruppo sloveno, con attribuzione alla lista circoscrizionale con la maggiore cifra percentuale.

Riparto dei seggi tra circoscrizioni, preferenze e surroga

I seggi attribuiti ai gruppi vengono poi distribuiti alle liste circoscrizionali. Per ciascuna circoscrizione la ripartizione avviene con quoziente elettorale circoscrizionale, con attribuzione iniziale della parte intera e successiva distribuzione dei resti secondo una graduatoria regionale delle cifre residuali percentuali.

Sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di preferenze; in caso di parità vale l’ordine di presentazione.

I seggi vacanti sono attribuiti al candidato successivo non eletto della stessa lista circoscrizionale. Se cessa il consigliere eletto come candidato Presidente, la surroga avviene con un candidato circoscrizionale del gruppo collegato che abbia il quoziente più alto non utilizzato; il candidato da proclamare è il primo dei non eletti della lista con la maggiore cifra residuale percentuale non utilizzata.

Uso delle nuove tecnologie e pari opportunità

La Regione favorisce il ricorso alle nuove tecnologie in ogni fase del procedimento elettorale, compresa votazione e scrutinio, nel rispetto dei principi costituzionali.

La legge promuove inoltre la parità di accesso alla carica di consigliere regionale per il genere sottorappresentato, anche mediante forme di incentivazione o penalizzazione nel riparto delle risorse ai gruppi consiliari. Ai fini della legge è sottorappresentato il genere presente in Consiglio in misura inferiore a un terzo, con riferimento alla composizione della legislatura in corso. In campagna elettorale i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi radiotelevisivi e nei messaggi autogestiti.

Modifiche alla disciplina su ineleggibilità e incompatibilità

La legge modifica la disciplina regionale su ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali. Tra i casi di ineleggibilità vengono inseriti i presidenti di Provincia e i sindaci di Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti situati nel territorio regionale.

Le cause di ineleggibilità si rimuovono, secondo i casi, con cessazione dalle funzioni entro i termini previsti: per talune cariche entro il termine di presentazione delle candidature, per presidenti di Provincia e sindaci di Comuni sopra i 3.000 abitanti almeno novanta giorni prima della scadenza del Consiglio. L’accettazione della candidatura comporta comunque la decadenza dalle cariche di cui alla nuova lettera h bis). In caso di scioglimento anticipato del Consiglio oltre 120 giorni prima della scadenza, tali cause non operano se le funzioni cessano entro sette giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Tra le incompatibilità con la carica di consigliere regionale vengono inseriti anche ministri, viceministri e sottosegretari non parlamentari, assessori esterni di altre Regioni, componenti del CNEL, presidenti dei Consigli di Province e Comuni, sindaci di Comuni fino a 3.000 abitanti e assessori di Province e Comuni situati nel territorio regionale.

Disposizioni finali e transitorie

Ai fini del computo delle legislature per il divieto di immediata rieleggibilità del consigliere regionale dopo tre legislature consecutive, si considera la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Per il procedimento elettorale e l’organizzazione amministrativa degli uffici elettorali, quanto non disciplinato dalla legge regionale sarà regolato con successiva legge regionale. In via transitoria, fino a tale intervento, si applica la disciplina prevista dall’articolo 5, commi 2 e 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.