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Legge

L.R. FVG 16/2007

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

Normativa regionaleL.R. FVG 16/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina per il Friuli Venezia Giulia competenze, piani e controlli per prevenire e ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, con ruoli di Regione, Province, Comuni e ARPA. Prevede anche finanziamenti regionali, poteri sostitutivi, sanzioni e norme transitorie. Molte disposizioni attuative e finanziarie erano legate al 2007-2008 e oggi hanno rilevanza soprattutto storica.

Tutela dall'inquinamento atmosferico e acustico in Friuli Venezia Giulia

Tutela dall'inquinamento atmosferico e acustico nel Friuli Venezia Giulia

La legge detta la disciplina regionale per la tutela della qualità dell’aria e la prevenzione/bonifica dell’inquinamento acustico nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Individua le competenze di Regione, Province, Comuni e ARPA, introduce piani di azione e di miglioramento/mantenimento della qualità dell’aria, piani di classificazione e risanamento acustico, oltre a finanziamenti, controlli, sanzioni e norme transitorie.

Tutela dall'inquinamento atmosferico: obiettivi e riparto di competenze

La Regione persegue la difesa della salute, la protezione dell’ambiente e l’uso legittimo del territorio, coordinando i soggetti pubblici coinvolti nelle misure di prevenzione e riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Le competenze regionali comprendono, tra l’altro:

  • misurazioni e valutazioni della qualità dell’aria ambiente;
  • individuazione di zone e agglomerati in base ai livelli degli inquinanti e dell’ozono;
  • individuazione dell’autorità competente nelle situazioni di rischio di superamento dei valori limite;
  • elaborazione e adozione del piano di azione regionale, del piano di miglioramento e del piano di mantenimento della qualità dell’aria;
  • indirizzo e coordinamento del sistema regionale di rilevazione della qualità dell’aria;
  • fissazione, nei limiti del d.lgs. 152/2006, di valori limite di emissione e portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti;
  • fissazione di valori limite e prescrizioni più severi in aree a particolare rischio sanitario o ambientale;
  • organizzazione dell’inventario regionale delle emissioni;
  • trasmissione delle informazioni ai ministeri competenti tramite APAT;
  • coordinamento di Province, Comuni e ARPA.

La Regione può inoltre concludere intese con enti territoriali di Stati confinanti per la gestione comune di misure di miglioramento della qualità dell’aria.

Le Province elaborano e adottano i piani di intervento provinciali, formulano proposte alla Regione per individuare zone da tutelare o migliorare, rilasciano le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, svolgono controlli, gestiscono l’elenco delle attività autorizzate e organizzano l’inventario provinciale delle emissioni.

I Comuni sono le autorità competenti nelle situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e predispongono i piani di azione comunale.

L’ARPA svolge funzioni tecniche e di supporto, gestisce il sistema regionale di rilevazione della qualità dell’aria, supporta gli inventari emissioni e i piani comunali, diffonde informazioni sulle migliori tecnologie disponibili e opera come Punto Focale Regionale per la comunicazione ambientale. Presso ARPA è istituito il Centro Regionale di Modellistica Ambientale (CRMA).

Piani per la qualità dell'aria

La disciplina regionale prevede tre diversi strumenti pianificatori:

  • Piano di azione regionale: si applica nelle zone in cui vi è rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme dell’ozono; contiene misure di breve periodo e, se necessario, la sospensione delle attività contributive al superamento. È predisposto dalla struttura regionale competente, approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e pubblicato sul BUR e sul sito internet regionale.
  • Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria: si applica nelle zone con superamenti dei valori limite o con livelli di ozono sopra i valori bersaglio; può prevedere anche valori limite di emissione e prescrizioni più severe rispetto alla normativa statale quando necessari al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria. È approvato con le stesse modalità del piano di azione.
  • Piano regionale di mantenimento della qualità dell’aria: si applica nelle zone in cui i livelli degli inquinanti restano sotto i valori limite e l’ozono è conforme agli obiettivi a lungo termine; mira a conservare la migliore qualità compatibile con lo sviluppo sostenibile.

Il piano di miglioramento tiene conto anche di intese con la Regione Veneto per aree di comune interesse e recepisce eventuali intese transfrontaliere. Tutti i piani sono modificati con la medesima procedura prevista per l’approvazione.

Sistema di rilevazione e inventario delle emissioni

Il sistema regionale di rilevazione della qualità dell’aria coordina le reti di monitoraggio pubbliche e private presenti sul territorio e consente il monitoraggio costante degli inquinanti, anche per attivare le misure dei piani comunali. Prevede anche siti lontani da fonti emissive per la determinazione dei valori di fondo.

L’inventario regionale delle emissioni è lo strumento conoscitivo raccordato al sistema di monitoraggio e ai modelli di dispersione. Consente di stimare quantità, distribuzione territoriale ed evoluzione dei flussi inquinanti e di individuare le sorgenti più significative. I gestori degli impianti autorizzati devono trasmettere all’ARPA le informazioni necessarie all’aggiornamento degli inventari provinciali.

Informazione al pubblico

Regione, Province e Comuni devono mettere regolarmente a disposizione del pubblico e degli organismi interessati le informazioni sulla qualità dell’aria, secondo la normativa statale e regionale sull’accesso alle informazioni ambientali.

Piano di azione comunale e misure operative

Il Piano di azione comunale individua le zone con rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e definisce le azioni di emergenza. Se la zona interessa più Comuni, il piano è predisposto congiuntamente.

Il piano contiene misure ordinarie e straordinarie, anche temporanee, riferite a:

  • insediamenti commerciali e produttivi;
  • mobilità veicolare;
  • impianti termici civili.

Il piano indica destinatari, procedure operative e tempi di attuazione, è approvato dal Comune e va trasmesso alla struttura regionale competente, alla Provincia, ai Comuni confinanti, ad ARPA, all’azienda sanitaria territorialmente competente e alla Prefettura.

Per gli insediamenti commerciali e produttivi, i provvedimenti mirano a ridurre gli agenti inquinanti immessi in atmosfera, anche tramite accordi tra Provincia e insediamenti industriali ad alto impatto.

Per la mobilità veicolare, le misure sono finalizzate a ridurre il traffico e le emissioni e a promuovere il trasporto collettivo; i Comuni elaborano un Piano urbano del traffico di emergenza per le zone a rischio.

Per gli impianti termici civili, le misure riguardano la riduzione delle emissioni dei combustibili più inquinanti, anche limitando la temperatura massima negli edifici e incentivando impianti meno impattanti.

Tutela dall'inquinamento acustico: obiettivi e funzioni istituzionali

La Regione tutela l’ambiente dall’inquinamento acustico perseguendo la salvaguardia del benessere delle persone, la prevenzione nelle aree non compatibili con gli usi del territorio, la riduzione della rumorosità, il risanamento delle aree inquinate e l’educazione/informazione della popolazione.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale deve definire criteri e linee guida per la classificazione acustica comunale, per i valori inferiori in aree di rilevante interesse paesaggistico-turistico, per la documentazione di impatto acustico e per i piani comunali di risanamento. Nello stesso termine, con regolamento, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti ai Comuni.

La Regione adotta inoltre il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico, sulla base dei piani comunali di classificazione e delle proposte di Comuni e Province, e ne controlla l’attuazione, anche avvalendosi di ARPA.

Le Province svolgono funzioni di indagine e studio sul rumore ambientale, coordinano le azioni di contenimento e bonifica quando le aree coinvolgono più Comuni, coordinano i piani acustici dei Comuni confinanti in caso di conflitto e svolgono controllo e vigilanza nelle aree pluricomunali.

I Comuni approvano la classificazione acustica, rilasciano il nullaosta previsto per alcune fattispecie, approvano i piani di risanamento, esercitano controlli sul rispetto delle prescrizioni e autorizzano attività temporanee e manifestazioni rumorose.

Piano comunale di classificazione acustica

Il Piano comunale di classificazione acustica è lo strumento base della disciplina locale del rumore. Deve essere adottato dal Comune con il parere di ARPA, depositato per 30 giorni, pubblicato sul sito del Comune e della Regione e reso conoscibile tramite avviso sul BUR e altre forme di pubblicità. Dopo la fase di osservazioni, il Comune approva il piano e ne trasmette copia agli enti interessati.

I Comuni già dotati di classificazione acustica devono adeguarla ai nuovi criteri entro due anni dalla pubblicazione della deliberazione regionale di recepimento dei criteri.

Il Piano comunale deve essere coordinato con gli strumenti urbanistici e con il Piano urbano del traffico. Non può prevedere il contatto diretto di aree, anche di Comuni confinanti, se i valori di qualità differiscono di oltre 5 dB(A).

Documentazione di impatto acustico e requisiti acustici degli edifici

Per i progetti sottoposti a VIA o a valutazione d’incidenza, la progettazione deve essere conforme alla disciplina sulla tutela dall’inquinamento acustico.

Devono essere corredati da documentazione di impatto acustico, redatta da tecnico competente, i progetti relativi a:

  • aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  • strade;
  • discoteche;
  • circoli privati e pubblici esercizi con macchinari o impianti rumorosi;
  • impianti sportivi e ricreativi;
  • ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Per scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate, è richiesta la valutazione previsionale del clima acustico.

Anche alcune domande edilizie e autorizzative devono essere corredate della documentazione di impatto acustico, con possibilità per il Comune di acquisire il parere di ARPA. Le domande relative ad attività potenzialmente sopra soglia devono indicare anche le misure di riduzione o eliminazione delle emissioni sonore.

I nuovi edifici pubblici e privati devono essere corredati di progetto acustico conforme al d.P.C.M. 5 dicembre 1997, quale parte integrante della documentazione tecnica per il rilascio della concessione edilizia.

Piani di risanamento acustico e relazioni sullo stato acustico

Il Comune approva il piano comunale di risanamento acustico quando:

  • non è possibile rispettare il divieto di contatto di aree per preesistenti destinazioni d’uso;
  • si verifica il superamento dei valori limite di attenzione.

Nei casi di incompatibilità urbanistica il piano va approvato entro 12 mesi dall’entrata in vigore del piano di classificazione; nei casi di superamento dei valori limite, entro 12 mesi dalla relativa conoscenza. Il piano segue la stessa procedura di adozione e approvazione del piano di classificazione.

Il piano recepisce i piani di abbattimento e contenimento del rumore presentati dai gestori di servizi pubblici di trasporto o delle infrastrutture. I Comuni con più di 10.000 abitanti approvano inoltre una relazione biennale sullo stato acustico e la trasmettono a Regione e Provincia; la prima relazione va approvata entro due anni dall’entrata in vigore del piano di classificazione.

Per le imprese che producono rumore oltre i limiti, è previsto un piano aziendale di risanamento acustico da presentare al Comune entro sei mesi dall’entrata in vigore del piano di classificazione. Il piano indica le misure tecniche e il termine di adeguamento. Sono esonerate le imprese in possesso di AIA, certificazione ISO 14001 o con procedura EMAS in corso.

Finanziamenti regionali

La legge autorizza diversi interventi finanziari, in larga parte riferiti all’esercizio 2008:

  • contributi per misure di prevenzione e riduzione dell’inquinamento atmosferico;
  • spese per il funzionamento del CRMA;
  • spese per l’elaborazione dell’inventario regionale delle emissioni;
  • contributi alle Province per banche dati sul rumore ambientale;
  • contributi ai Comuni per l’elaborazione dei piani comunali di risanamento acustico;
  • finanziamenti ai Comuni per contributi ai proprietari/titolari di diritti reali su immobili abitativi stabilmente occupati in aree interessate dal sorvolo di mezzi militari, per riparazione danni e isolamento acustico.

Per alcuni interventi è previsto il contributo fino al 100% della spesa ammissibile; per gli immobili in aree di sorvolo militare il contributo ai privati arriva fino al 50% della spesa ammissibile.

Le modalità di presentazione e rendicontazione dei contributi ai privati sono demandate ai regolamenti comunali, secondo gli indirizzi regionali.

Poteri sostitutivi, controlli e sanzioni

In caso di inerzia delle Province o dei Comuni nell’esercizio delle funzioni previste, sono previsti poteri sostitutivi della Giunta regionale o della Provincia competente, previa diffida e garanzie procedimentali. Per i conflitti tra Comuni confinanti in materia di classificazione acustica, il Presidente della Regione tenta la composizione; se il conflitto persiste, può essere nominato un commissario ad acta a carico dell’ente inadempiente.

Per le violazioni si applicano:

  • il regime sanzionatorio del d.lgs. 152/2006 in materia di inquinamento atmosferico;
  • il regime sanzionatorio della legge 447/1995 in materia di inquinamento acustico.

L’applicazione segue la legge n. 689/1981.

Norme transitorie e disciplina applicabile nelle more

Fino all’entrata in vigore dei piani e delle deliberazioni regionali attuative, si applicano le disposizioni della normativa statale di settore.

I procedimenti relativi alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera pendenti al 1° gennaio 2007 sono conclusi dall’Amministrazione regionale.

Per l’inquinamento acustico, fino all’entrata in vigore dei piani di classificazione, di bonifica e dei relativi atti regionali attuativi, continua ad applicarsi la normativa statale di settore.

Rinvio dinamico

I rinvii contenuti nella legge si intendono riferiti al testo vigente delle disposizioni richiamate.

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