L.R. FVG 12/2007
Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Friuli Venezia Giulia la programmazione e il coordinamento delle politiche giovanili, istituisce Forum, Osservatorio e strumenti di partecipazione, sostiene progetti, centri di aggregazione, Informagiovani e Carta giovani. È pensata per giovani tra 14 e 29 anni e contiene anche norme finanziarie e transitorie inizialmente riferite al triennio 2007-2009 e all’anno 2007.
Promozione delle politiche giovanili e della rappresentanza dei giovani in Friuli Venezia Giulia
Promozione della rappresentanza giovanile e delle politiche per i giovani
La legge disciplina gli interventi regionali del Friuli Venezia Giulia a favore degli adolescenti e dei giovani, con l’obiettivo di favorire cittadinanza attiva, partecipazione, rappresentanza e coordinamento delle iniziative rivolte a questa fascia di popolazione. Il provvedimento costruisce un sistema di programmazione, partecipazione e sostegno a servizi, progetti e strutture dedicate ai giovani.
Finalità e destinatari
La Regione promuove organismi di rappresentanza giovanile, strumenti di informazione e comunicazione, capacità progettuale e creativa dei giovani, nonché spazi e strutture per l’incontro e l’aggregazione. Gli interventi sono rivolti ad adolescenti e giovani tra 14 e 29 anni, anche non cittadini italiani, residenti o presenti in regione per studio o lavoro. Possono operare nell’attuazione della legge Regione, enti locali, altri enti pubblici, associazioni, organizzazioni, enti privati senza fine di lucro e aggregazioni giovanili.
Programmazione, coordinamento e obiettivi regionali
La Regione svolge funzioni di programmazione e coordinamento per integrare le politiche sociali, sanitarie, abitative, educative, formative, del lavoro, culturali, dei trasporti, ambientali, urbanistiche, sportive e del tempo libero. Gli obiettivi principali riguardano:
- servizi per autonomia, socializzazione, sport e creatività;
- partecipazione, cittadinanza attiva, lavoro, professioni e imprenditorialità;
- prevenzione del disagio e della devianza;
- sostegno alla scolarità dopo l’obbligo;
- tutela della salute, informazione sessuale e sicurezza stradale;
- associazionismo e reti tra enti senza fine di lucro e aggregazioni giovanili;
- promozione di cultura, arti, pace, interculturalità, mobilità internazionale, volontariato e servizio civile;
- pari opportunità, rispetto tra i generi e dell’orientamento sessuale;
- formazione degli operatori.
Piano triennale per le politiche giovanili
Lo strumento centrale della legge è il Piano triennale per le politiche giovanili, che definisce indirizzi e interventi. Il Piano è predisposto dal Comitato tecnico interdirezionale, tenendo conto delle proposte provenienti dagli organismi di partecipazione, ed è approvato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente e del Consiglio delle autonomie locali. Il Piano e i suoi aggiornamenti devono essere coerenti con i programmi nazionali e internazionali e con gli interventi già realizzati.
Organizzazione amministrativa e osservazione della condizione giovanile
La Regione istituisce un Comitato tecnico interdirezionale, presieduto dall’Assessore regionale competente, con funzioni di consulenza, analisi degli interventi e predisposizione del Piano triennale, oltre a vigilare sulle attività finanziate dalla legge. È inoltre istituito un Osservatorio sulla condizione giovanile, incaricato di promuovere la conoscenza delle tematiche giovanili, rilevare bisogni e tendenze, censire risorse e interventi e gestire una banca dati. I risultati confluiscono in una relazione annuale alla Giunta e al Forum regionale dei giovani, e le funzioni possono essere affidate a soggetti terzi pubblici o privati.
Ruolo di Province, Comuni e associazioni
Province e Comuni concorrono all’attuazione della legge, partecipano alla definizione del Piano triennale e realizzano le azioni previste secondo il Piano, con risorse proprie e quelle previste dalla normativa vigente. Le associazioni attive in ambito giovanile o costituite da giovani collaborano all’attuazione dei programmi e sono valorizzate anche nella fase di elaborazione del Piano.
Strumenti di partecipazione: Forum e assemblee
La Regione istituisce il Forum regionale dei giovani, organismo di coordinamento tra forum provinciali e locali, enti locali, altri enti pubblici, associazioni, organizzazioni, enti privati senza fini di lucro e aggregazioni giovanili operanti in Friuli Venezia Giulia. Il Forum ha funzioni propositive, consultive e di verifica e formula proposte su raccordo con altri soggetti, comunicazione, indagini sulla condizione giovanile, criteri di selezione dei progetti e Piano triennale; esprime anche pareri sul Piano adottato e sul regolamento del Forum stesso.
Il Forum regionale deve essere composto con regolamento approvato entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, garantendo rappresentanza di genere, minoranze linguistiche e tutte le realtà giovanili presenti. I componenti devono avere tra 14 e 29 anni. Il Forum dura tre anni e si avvale del supporto della Direzione generale della Regione.
Sono inoltre promossi Forum provinciali e locali, aperti alla popolazione giovanile, e sono previste Assemblee provinciali e Conferenza regionale, che si svolgono almeno ogni due anni per il confronto sulle questioni giovanili e per la verifica dell’efficacia delle azioni regionali.
Azioni di sostegno, comunicazione e servizi digitali
La Regione attiva un portale per i giovani, in collaborazione con enti locali e Informagiovani, per facilitare l’accesso a siti e banche dati di interesse giovanile e per informare sulle deliberazioni dei forum e sulle iniziative nazionali ed europee. È prevista anche una comunità digitale con spazio gratuito in cui i giovani siano protagonisti della comunicazione.
La Regione sostiene inoltre progetti destinati a promuovere capacità ideativa e organizzativa e la partecipazione attiva dei giovani ad iniziative associative di valore sociale e culturale. I progetti possono essere finanziati o supportati tecnicamente, sono selezionati da una commissione nominata dalla Giunta e devono essere realizzati entro 36 mesi dal contributo. Un regolamento regionale disciplina requisiti, priorità, commissione, termini e criteri di verifica.
Centri di aggregazione giovanile e Informagiovani
La legge favorisce la diffusione dei centri di aggregazione giovanile, con particolare attenzione a piccoli centri, zone montane e aree marginali. Sono riconosciuti come tali anche oratori e ricreatori in cui si svolgono attività educative, ricreative, sportive, artistiche e culturali per giovani, gestite in forma pubblica, privata o autogestita. Le attività devono essere senza fini di lucro, continuative, aperte al pubblico e non discriminatorie.
Le Province possono sostenere tali attività con contributi annuali. La Regione, inoltre, concede contributi annuali o pluriennali, fino a 20 anni, per l’acquisto e la realizzazione di interventi edilizi sugli immobili destinati a centri di aggregazione giovanile, compresi arredi e attrezzature; sugli immobili finanziati opera un vincolo di destinazione d’uso.
La Regione favorisce anche la creazione e qualificazione degli Informagiovani, il loro coordinamento, la messa in rete e il collegamento con i centri di aggregazione e con il portale dei giovani. Con regolamento regionale sono definiti i livelli minimi delle prestazioni per l’adesione alla rete e per accedere alle agevolazioni.
Carta giovani e formazione degli operatori
La Regione promuove la Carta giovani, una carta servizi che consente ai 14-29enni l’accesso agevolato a iniziative, attività e servizi, in particolare quelli sostenuti dalla Regione, e ne favorisce l’integrazione con altre carte esistenti nel territorio. Promuove inoltre programmi di formazione per gli operatori impegnati nelle politiche giovanili, anche con università e altre istituzioni pubbliche e private; tali attività sono inserite nel Piano triennale.
Controllo, valutazione e relazione al Consiglio
La Giunta regionale deve rendere conto al Consiglio sull’attuazione della legge e sui risultati raggiunti nel favorire la partecipazione dei giovani, mediante una relazione triennale che risponde a specifici quesiti su programmazione, strumenti di partecipazione, selezione dei progetti, diffusione dei centri e degli Informagiovani, uso della Carta giovani ed effetti complessivi degli interventi. Il Consiglio pubblica i risultati del controllo e della valutazione, che costituiscono riferimento per l’aggiornamento del Piano triennale.
Regime transitorio e abrogazioni
Per i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore continua ad applicarsi la normativa previgente. Le disposizioni sui contributi per i centri di aggregazione giovanile si applicano dal 1° gennaio 2008. La legge abroga varie previsioni di finanziarie regionali precedenti in materia di politiche giovanili.
Aspetti finanziari iniziali
Per l’attuazione delle prime misure la legge autorizza spese per il 2007: 50.000 euro per Forum e assemblee, 250.000 euro per portale, Carta giovani, Informagiovani e formazione, 73.652 euro per i contributi ai progetti dei giovani e ulteriori risorse per i contributi edilizi sui centri di aggregazione. Le autorizzazioni sono riferite ai bilanci 2007-2009 e 2007, quindi hanno avuto funzione di avvio del sistema.
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