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Legge

L.R. FVG 11/2007

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.

Normativa regionaleL.R. FVG 11/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Friuli Venezia Giulia il servizio civile regionale e solidale, ne definisce obiettivi, requisiti dei volontari, ambiti di attività, benefici, strumenti di programmazione e organismi di gestione. Prevede fondi regionali dedicati e una Consulta regionale. Le norme finanziarie sono riferite soprattutto al 2007; il contenuto operativo generale resta permanente salvo successive modifiche.

Promozione e disciplina del servizio civile regionale e solidale in Friuli Venezia Giulia

Promozione e sviluppo del servizio civile regionale e solidale in Friuli Venezia Giulia

La legge disciplina, nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l’istituzione e lo sviluppo del servizio civile regionale e solidale, in attuazione della normativa statale sul servizio civile nazionale. Il provvedimento definisce finalità, soggetti ammessi, ambiti di intervento, benefici per i volontari, strumenti di programmazione e strutture regionali di coordinamento.

Finalità e obiettivi generali

La Regione promuove il servizio civile come occasione di formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani e come risorsa per la comunità regionale. La disciplina mira anche a:

  • garantire l’accesso senza discriminazioni di sesso, ceto, lingua, cultura o religione;
  • sviluppare progetti per bisogni sociali, culturali, ambientali, di protezione civile ed educativi;
  • diffondere cultura della pace, della solidarietà e della non violenza;
  • favorire cittadinanza attiva, responsabilità sociale e ingresso nel mondo del lavoro;
  • rafforzare il senso di appartenenza alla comunità regionale e internazionale;
  • promuovere iniziative transfrontaliere e transnazionali;
  • sostenere socializzazione giovanile, attività culturali, sportive e del tempo libero;
  • attivare azioni formative e di sensibilizzazione nelle scuole secondarie e nelle università del territorio regionale;
  • sostenere la formazione dei responsabili del servizio civile e dei volontari;
  • favorire anche l’incontro tra generazioni.

Azioni e compiti della Regione

Per attuare tali obiettivi, la Regione:

  • predispone il documento triennale di programmazione del servizio civile regionale e solidale;
  • cura l’albo regionale degli enti di servizio civile e l’elenco dei responsabili;
  • gestisce la banca dati dei progetti;
  • disciplina l’approvazione e la verifica dei progetti;
  • effettua la comunicazione sui progetti presentati nell’ambito del servizio civile nazionale;
  • svolge controlli e ispezioni;
  • sostiene, in raccordo con la struttura statale competente, orientamento, programmazione e formazione;
  • sostiene i progetti di formazione dei volontari;
  • promuove almeno una volta l’anno una giornata d’incontro tra giovani volontari.

Le attività sono realizzate dalla struttura regionale competente in materia di servizio civile.

Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale

Presso la struttura regionale competente è istituita la Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale, con funzioni consultive, propositive e di raccordo tra Regione, autonomie locali, uffici statali competenti ed enti beneficiari. La Consulta è composta dall’Assessore regionale competente, che la presiede, dal direttore del servizio competente e da rappresentanti di ANCI, UPI, degli enti di servizio civile e dei giovani volontari, con presenza paritaria di genere tra questi ultimi. Dura in carica per la legislatura e comunque fino alla ricostituzione, e si organizza con proprie modalità di funzionamento.

Servizio civile regionale: requisiti, ambiti e benefici

Possono svolgere il servizio civile regionale i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, con idoneità fisica, che abbiano compiuto 18 anni e non superato 28 anni alla data della domanda. Si applicano le cause di esclusione e impedimento previste dalla normativa statale.

Gli ambiti di attività comprendono assistenza, educazione e promozione culturale, sport, protezione civile, tutela ambientale e del patrimonio storico-artistico, politiche della pace e dei diritti umani, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

Ai volontari spettano:

  • un assegno nei limiti e nella misura previsti dalla normativa statale, entro i posti annualmente disponibili;
  • copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile;
  • prestazioni sanitarie preventive gratuite a carico del Servizio sanitario regionale.

La Regione promuove inoltre il riconoscimento dei crediti formativi scolastici e universitari e può stipulare convenzioni per il riconoscimento del tirocinio professionale.

Servizio civile solidale: requisiti, ambiti e trattamento economico

Il servizio civile solidale è riservato ai residenti in Friuli Venezia Giulia e si svolge presso organizzazioni ed enti iscritti nell’albo regionale. Sono ammessi:

  • giovani, anche stranieri, tra 16 e 17 anni;
  • stranieri tra 18 e 28 anni.

Per i minori di età gli ambiti sono limitati a educazione e promozione culturale, pratica sportiva, difesa ecologica e tutela del patrimonio, nonché politiche della pace e dei diritti umani. Per gli stranieri maggiorenni si applicano gli ambiti previsti per il servizio civile regionale.

Ai partecipanti al servizio civile solidale spettano la copertura assicurativa e le prestazioni sanitarie previste per il servizio civile regionale, oltre ai riconoscimenti formativi. L’assegno per i maggiorenni non può superare quello stabilito a livello nazionale; per i giovani tra 16 e 17 anni è commisurato proporzionalmente al compenso nazionale, ai moduli di impegno e al tempo di servizio e non può superare i due terzi di quello previsto per i maggiorenni.

Progetti, enti accreditati, vigilanza e monitoraggio

I progetti di servizio civile regionale e solidale possono essere presentati da enti pubblici, enti e organizzazioni privati in possesso dei requisiti previsti dalla legge statale sul servizio civile nazionale e iscritti all’albo regionale.

I requisiti di ammissione e di valutazione dei progetti sono definiti nel rispetto degli standard minimi vigenti. Per il servizio civile solidale dei giovani tra 16 e 17 anni i progetti sono articolati su 240 o 360 ore, rispettivamente in forma intensiva nei mesi estivi oppure distribuite nell’arco di un anno.

È vietato utilizzare i volontari in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o statutari. La Regione, in raccordo con la struttura statale competente, verifica andamento e risultati dei progetti.

Programmazione, albo, banca dati, formazione e certificazioni

La programmazione regionale è triennale e determina modalità di attuazione del servizio civile, criteri di selezione dei volontari, priorità per i progetti e attività formative di volontari e responsabili.

La Regione cura l’albo regionale degli enti di servizio civile, cui possono iscriversi enti pubblici e soggetti privati che operino nel territorio del Friuli Venezia Giulia e perseguano gli obiettivi della legge. Le modalità di iscrizione, gestione e articolazione dell’albo sono demandate a regolamento, in conformità con la normativa nazionale.

È inoltre attivata una banca dati dei progetti, con funzione di supporto alla programmazione, al monitoraggio e alla valutazione, e con accesso pubblico ai contenuti dei progetti e all’elenco degli enti iscritti.

La Regione sostiene la formazione e l’aggiornamento di volontari e responsabili, secondo percorsi definiti nelle linee di programmazione regionali. Al termine dei percorsi formativi è rilasciata una certificazione di partecipazione; i responsabili in possesso di tale certificazione sono iscritti nell’elenco regionale dei responsabili del servizio civile.

Fondi e copertura finanziaria

La legge istituisce:

  • il fondo per il servizio civile regionale, alimentato da quota del fondo nazionale, da stanziamenti regionali, da risorse di altri enti pubblici e fondazioni bancarie e da donazioni pubbliche o private;
  • il fondo regionale per il servizio civile solidale, alimentato da risorse regionali e da altri soggetti pubblici o privati.

Le risorse conferite da soggetti terzi possono essere vincolate a specifiche aree o settori di impiego.

Le disposizioni finanziarie contenute nella legge riguardano soprattutto gli stanziamenti del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009, con autorizzazioni di spesa per la Consulta, per il fondo del servizio civile regionale e per il fondo del servizio civile solidale.

Utilità attuale della disciplina

La disciplina sostanziale sull’organizzazione del servizio civile regionale e solidale ha carattere strutturale nell’ordinamento regionale; tuttavia le specifiche norme finanziarie richiamate nel testo sono legate all’esercizio 2007 e ai relativi bilanci.

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