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Legge

L.R. FVG 15/2007

Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.

Normativa regionaleL.R. FVG 15/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge friulana disciplina gli impianti di illuminazione esterna per ridurre inquinamento luminoso e consumi energetici, tutelare osservatori astronomici e ambiente e promuovere piani comunali di illuminazione. Prevede obblighi tecnici per nuovi e vecchi impianti, contributi regionali, controlli e sanzioni. Molti termini di adeguamento decorrono dall’entrata in vigore (12 luglio 2007) e i principali obblighi transitori risultano ormai scaduti.

Contenimento dell’inquinamento luminoso e disciplina dell’illuminazione esterna

Contenimento dell’inquinamento luminoso e disciplina dell’illuminazione esterna

La legge della Regione Friuli Venezia Giulia introduce misure per limitare la dispersione di luce artificiale, ridurre i consumi energetici e tutelare l’attività degli osservatori astronomici, il cielo notturno e l’ambiente naturale. La disciplina riguarda gli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati nel territorio regionale.

Finalità e principi generali

Il provvedimento mira a:

  • ridurre l’inquinamento luminoso e ottico e i consumi energetici conseguenti;
  • uniformare i criteri di progettazione degli impianti per migliorare la qualità luminosa e la sicurezza della circolazione stradale;
  • proteggere la ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici;
  • tutelare ambiente naturale, ritmi biologici di specie animali e vegetali ed equilibri ecologici;
  • salvaguardare il cielo notturno per la popolazione;
  • favorire informazione e formazione tecnica in materia di illuminazione.

Ai fini della legge, il cielo stellato è considerato patrimonio naturale da conservare e valorizzare.

Definizioni rilevanti

La norma definisce, tra l’altro:

  • inquinamento luminoso: dispersione della luce artificiale oltre le aree funzionalmente dedicate, in particolare oltre il piano dell’orizzonte;
  • inquinamento ottico o luce intrusiva: irradiazione artificiale su superfici o cose non destinate ad essere illuminate;
  • abbagliamento: disturbo dovuto al rapporto tra luce diretta della sorgente e quella riflessa dalla superficie illuminata;
  • piano di illuminazione: strumento comunale per disciplinare nuove installazioni e tempi e modi di adeguamento degli impianti esistenti;
  • osservatorio astronomico e fascia di rispetto: costruzione destinata all’osservazione astronomica e area circostante soggetta a tutela, la cui estensione dipende dalla categoria dell’osservatorio.

Compiti della Regione, delle Province e dei Comuni

La Regione:

  • incentiva l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti;
  • vigila sull’applicazione della legge da parte di Comuni e Province;
  • individua e attiva gli enti territoriali competenti per verificare il rispetto delle regole sugli articoli relativi a sorgenti luminose e adeguamento;
  • promuove corsi di aggiornamento tecnico e professionale.

Le Province:

  • controllano il corretto uso dell’energia elettrica negli impianti esterni;
  • possono stipulare accordi di programma con i Comuni per ridurre l’inquinamento luminoso e adeguare gli impianti esistenti;
  • possono prescrivere ulteriori caratteristiche di protezione per le sorgenti luminose;
  • devono individuare, entro un anno dall’entrata in vigore, gli impianti di grande inquinamento luminoso e stabilire entro un ulteriore anno le priorità di bonifica;
  • devono redigere, entro due anni dall’entrata in vigore, un piano di adeguamento degli impianti di propria proprietà.

I Comuni:

  • devono dotarsi, entro tre anni dall’entrata in vigore, di piani dell’illuminazione;
  • adeguano i regolamenti edilizi;
  • sottopongono gli impianti di illuminazione esterna ad autorizzazione comunale, salvo gli impianti esclusi;
  • effettuano controlli periodici e verifiche anche su richiesta degli osservatori astronomici;
  • devono bonificare, entro tre anni dalla definizione delle priorità provinciali, gli impianti e le aree di grande inquinamento luminoso;
  • ordinano l’adeguamento o sostituzione dei punti luce non conformi entro termini stringenti a seguito di diffida;
  • applicano le sanzioni amministrative e destinano i relativi proventi agli interventi di adeguamento della pubblica illuminazione.

Tutela degli osservatori astronomici e fasce di rispetto

La legge tutela gli osservatori astronomici professionali e quelli non professionali di rilevanza culturale, scientifica e popolare indicati nell’allegato A.

Gli osservatori:

  • collaborano con gli enti territoriali come consulenti privilegiati;
  • segnalano le sorgenti luminose non conformi e richiedono interventi di modifica o sostituzione;
  • partecipano alle campagne informative.

La Giunta regionale, entro 120 giorni dall’entrata in vigore, individua cartograficamente le fasce di rispetto e le trasmette ai Comuni interessati. Le fasce hanno raggio minimo di:

  • 25 km per gli osservatori professionali;
  • 10 km per gli osservatori non professionali.

Entro 12 mesi la Giunta approva inoltre un regolamento per i criteri e le modalità di adeguamento degli impianti esistenti nelle fasce di rispetto. L’elenco degli osservatori è aggiornato periodicamente.

Regole tecniche per nuovi impianti e impianti esistenti

Dal 12 luglio 2007, gli impianti di illuminazione esterna in progettazione o in appalto devono essere conformi alle norme antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico; per gli impianti già in esecuzione, inizialmente è richiesta almeno l’assenza di dispersione verso l’alto, con adeguamento entro i quattro anni successivi.

Sono qualificati come conformi solo gli impianti che rispettano congiuntamente requisiti tecnici su:

  • intensità luminosa nulla verso l’alto oltre i 90°;
  • uso di lampade al sodio o equivalenti per efficienza;
  • livelli di illuminamento non superiori ai minimi di sicurezza o, in mancanza, a 1 cd/mq;
  • dispositivi di riduzione del flusso luminoso di almeno il 30% entro le ore 23 nel periodo solare e le ore 24 nel periodo legale, salvo esigenze di sicurezza.

Sono inoltre considerati conformi i lampioni fotovoltaici autoalimentati con pannelli di rendimento almeno pari al 10%, purché rispettino gli altri requisiti previsti.

La legge disciplina anche:

  • l’illuminazione delle insegne, che deve avvenire dall’alto verso il basso se prive di luce propria;
  • fari, torri-faro e riflettori, che devono essere orientati per evitare emissioni oltre l’orizzonte;
  • impianti sportivi e piste da sci, che devono limitare al massimo la dispersione luminosa;
  • obblighi di certificazione tecnica dei produttori e fornitori degli apparecchi illuminanti.

È vietato l’uso, in tutto il territorio regionale, di fasci di luce fissi o rotanti, fari laser, giostre luminose, palloni aerostatici luminosi e altre immagini o richiami luminosi che disperdano luce verso il cielo, anche se temporanei e anche per fini pubblicitari o voluttuari. È inoltre vietata l’illuminazione di elementi naturali del paesaggio e l’uso di superfici di edifici o altri elementi per proiezioni luminose con le stesse finalità.

Per gli edifici di interesse storico, architettonico o monumentale sono privilegiati sistemi dall’alto verso il basso; se ciò non è possibile, si applicano vincoli di posizionamento del fascio e spegnimento o riduzione di potenza entro gli orari indicati.

Per gli impianti esistenti non conformi sono richiesti interventi di modifica dell’inclinazione e installazione di schermi paraluce, nei limiti della sicurezza elettrica.

Deroghe e esclusioni

La legge prevede deroghe per:

  • impianti completamente schermati verso l’alto, come quelli sotto tettoie, portici, sottopassi e gallerie;
  • installazioni temporanee rimosse entro un mese e spente entro determinate ore;
  • impianti accesi per meno di dieci minuti tramite sensori di presenza o movimento;
  • alcune strutture portuali e aeroportuali non statali, limitatamente a impianti necessari alla sicurezza;
  • strutture sanitarie, alberghiere, di ordine pubblico e di giustizia;
  • impianti con emissione complessiva verso l’alto non superiore a 2.250 lumen e con sorgenti singole entro 1.500 lumen.

Sono esclusi dal progetto illuminotecnico alcuni impianti di modesta entità o temporanei, tra cui:

  • specifiche categorie già individuate dalla norma;
  • interventi su impianti con meno di cinque sostegni;
  • impianti di abitazioni private fino a 500 watt complessivi;
  • alcune insegne pubblicitarie o a luce propria;
  • illuminazione di vetrine entro determinati limiti;
  • installazioni temporanee di cantieri.

Adeguamento degli impianti esistenti

L’adeguamento degli impianti esistenti deve avvenire secondo scadenze differenziate dall’entrata in vigore della legge:

  • entro 5 anni per impianti con sorgente singola pari o superiore a 400 watt;
  • entro 10 anni per impianti con sorgente singola tra 150 e 400 watt;
  • entro 15 anni per impianti con sorgente singola inferiore a 150 watt, salvo quelli in deroga.

Per i soggetti privati è ammessa, in via immediata, la sola installazione di schermi o la sostituzione di vetri e lampade, purché si ottenga un risultato equivalente ai requisiti di legge.

In funzione del risparmio energetico, ove la sicurezza non sia compromessa, può essere disposta la riduzione del 50% delle sorgenti entro le ore 23, nel rispetto delle norme UNI richiamate.

Contributi regionali e disciplina finanziaria

La Regione può concedere contributi:

  • ai Comuni per la predisposizione dei piani comunali dell’illuminazione;
  • a soggetti pubblici per l’adeguamento degli impianti esistenti e per la realizzazione di impianti stradali ad alta efficienza.

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale adotta il regolamento sui criteri e le modalità di erogazione dei contributi.

La legge istituisce inoltre appositi capitoli di spesa nel bilancio 2007, con stanziamenti iniziali destinati ai contributi per Comuni e soggetti pubblici.

Sanzioni e controlli

La vigilanza è affidata, secondo le rispettive competenze, ad ARPA, Corpo forestale regionale, Province e Comuni.

Il regime sanzionatorio prevede:

  • spegnimento degli impianti nuovi realizzati in violazione della legge fino all’adeguamento;
  • sanzione da 200 a 600 euro per ogni punto luce per accensione in violazione della legge o per mancato adeguamento entro 60 giorni dalla diffida;
  • sanzione da 400 a 1.200 euro per ogni punto luce per impianti che costituiscono notevole fonte di inquinamento luminoso e restano accesi a pieno regime per tutta la notte per fini pubblicitari o voluttuari.

I proventi sono destinati dai Comuni al finanziamento degli interventi di adeguamento della pubblica illuminazione. I soggetti sanzionati devono mettersi a norma entro 90 giorni dalla sanzione. Gli enti pubblici inadempienti, inclusi Province e Comuni, sono esclusi dal beneficio della riduzione del costo dell’energia elettrica per la pubblica illuminazione fino all’adeguamento; la misura è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

Modifica di normativa collegata

La legge modifica la disciplina regionale sugli impianti elettrici ed elettronici includendo, tra gli interventi considerati, accessori, pertinenze e ampliamenti di edifici con volumetria inferiore a 750 metri cubi.

Attualità della disciplina

Molti adempimenti, piani, regolamenti, bonifiche e scadenze previsti dalla legge erano concentrati nei primi anni successivi all’entrata in vigore (12 luglio 2007) e risultano oggi ampiamente scaduti. La norma conserva interesse soprattutto come quadro di disciplina tecnica e come base di riferimento per la regolazione regionale dell’inquinamento luminoso, ma è in larga parte storicizzata nelle sue tempistiche operative.

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