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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15587/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato giudicato per un reato in materia di stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in data 9 novembre 2022 a Carrara. In appello aveva inizialmente chiesto l'assoluzione, sostenendo che la propria condotta potesse integrare al più una connivenza non punibile, oltre al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. e delle attenuanti generiche. Successivamente, dinanzi alla Corte territoriale, ha aderito al c.d. patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., concordando la pena previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e rinunciando a ogni altro motivo di gravame. Con il ricorso per cassazione ha dedotto la mancanza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., lamentando che non fosse stata esclusa la presenza di cause di proscioglimento, e ha sostanzialmente riproposto le censure già contenute nell'atto di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso era fondato su motivi non consentiti, poiché l'imputato aveva definito il giudizio di appello con accordo sulla pena e aveva rinunciato agli ulteriori motivi di impugnazione. In base alla giurisprudenza richiamata, nel patteggiamento in appello la rinuncia alle questioni non concordate preclude la proposizione in cassazione di doglianze anche rilevabili d'ufficio, comprese quelle relative all'art. 129 c.p.p., salvo l'eccezione della pena illegale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    norma incriminatrice posta a base della condanna/impugnazione, in materia di stupefacenti; il testo non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a indicarne l'applicazione al fatto contestato.

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il cd. patteggiamento in appello; la Corte ne sottolinea l'effetto preclusivo rispetto alle questioni non oggetto dell'accordo, anche in cassazione.

  • art. 114 c.p.

    richiamato dal ricorrente come attenuante invocata in appello; non è oggetto di specifica decisione autonoma nella pronuncia di legittimità.

  • art. 62-bis c.p.

    attenuanti generiche riconosciute nel giudizio di appello quale base dell'accordo sulla pena.

  • art. 129 c.p.p.

    la Corte afferma che, dopo l'accordo in appello e la rinuncia agli altri motivi, non è consentito dolersi in cassazione della mancata valutazione di cause di non punibilità ai sensi di tale disposizione, salvo il caso di pena illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura, nella forma semplificata adottata dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel cd. patteggiamento in appello, l'accordo sulla pena e la rinuncia agli ulteriori motivi di impugnazione producono effetti preclusivi non solo davanti al giudice di secondo grado, ma anche nel successivo giudizio di cassazione.
  • Sono inammissibili le censure dirette a far valere, in cassazione, questioni alle quali la parte abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, anche quando si tratti di questioni rilevabili d'ufficio, come la verifica ex art. 129 c.p.p.
  • L'unica eccezione espressamente richiamata dalla decisione riguarda la pena illegale, che resta deducibile nonostante l'accordo in appello.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto avverso una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e si risolve nella riproposizione di questioni già abbandonate, il ricorso è inammissibile e segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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