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Sentenza

Sentenza n. 946/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa concessione delle misure cautelari dell'autorizzazione, di cui agli articoli 43, 44, 45 e 49 del d.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) eventualmente rilasciata dal Comune di Mondragone e/o comunque formatasi per silentium, per la realizzazione di una nuova stazione radio base nel Comune di Mondragone, in via -OMISSIS-n.-OMISSIS-.; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi compreso –ove occorra –il parere positivo preventivo dell’Arpac, la comunicazione d'inizio lavori, il progetto definitivo dell'infrastruttura, della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla l. 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, nonché ogni altra autorizzazione concessa dalla parte resistente con riferimento all'impianto; e per la condanna in forma specifica all’adozione di ogni misura opportuna, ivi compresa la rimozione dell’impianto e riduzione in pristino.

Giustizia amministrativa202506969

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione, eventualmente rilasciata o formatasi per silentium, per la realizzazione di una nuova stazione radio base, nonché gli atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (residenti interessati)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’autorizzazione, espressa o tacita, relativa all’installazione di una nuova stazione radio base in prossimità delle loro abitazioni, deducendo violazioni di legge ed eccesso di potere. In particolare, hanno censurato l’omessa pubblicizzazione dell’istanza autorizzatoria prevista dall’art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 259/2003, nonché la mancata informazione della popolazione locale e l’assenza di pubblicazione all’albo pretorio o sul sito istituzionale del Comune. Hanno inoltre evidenziato la vicinanza dell’impianto a istituti scolastici e contestato gli atti connessi, compreso il parere dell’Arpac e la documentazione relativa al rispetto dei limiti sulle emissioni elettromagnetiche. Il Comune ha chiesto il rigetto, rappresentando di avere sospeso la pratica e i lavori per approfondimenti. L’operatore ha sostenuto di avere richiesto invano la pubblicazione dell’istanza e ha richiamato un precedente giudizio relativo alla formazione del silenzio-assenso. Il Comune ha invocato l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990 alla luce della successiva modifica normativa dell’art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 259/2003.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondata e assorbente la censura relativa all’omessa pubblicizzazione dell’istanza autorizzatoria. L’obbligo previsto dall’art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 259/2003, nella versione applicabile ratione temporis, è stato ritenuto essenziale per consentire ai cittadini interessati di conoscere il procedimento e partecipare alle decisioni sulla localizzazione dell’impianto. L’omissione non è stata considerata un’irregolarità meramente formale né sanabile mediante l’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, poiché non è possibile formulare una prognosi postuma sull’irrilevanza degli apporti partecipativi non acquisiti. Il giudice ha escluso che la disciplina successivamente introdotta dalla l. n. 182/2025 potesse retroattivamente modificare la valutazione della legittimità del procedimento disciplinato dalla normativa previgente. Sono state quindi annullate l’autorizzazione, espressa o formatasi per silentium, e gli atti presupposti impugnati. L’annullamento comporta l’illegittimità della costruzione e il divieto di prosecuzione dei lavori o di attivazione della stazione radio base; la rimozione materiale dell’impianto e gli eventuali ulteriori provvedimenti sono rimessi alla fase esecutiva, restando possibile la rinnovazione del procedimento nel rispetto delle prescrizioni di legge. Il Comune è stato condannato alle spese processuali per euro 2.000, oltre oneri di legge; le spese sono state compensate nei confronti dell’operatore e dell’Arpac.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003

    Le istanze aventi ad oggetto l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici debbano essere preventivamente pubblicizzate a cura dello "sportello locale".

    Nella versione ratione temporis applicabile, impone una pubblicizzazione preventiva dell’istanza idonea a informare la popolazione interessata e a consentire la partecipazione al procedimento; la sua omissione vizia il titolo autorizzatorio.

  • art. 87, comma 4, d.lgs. n. 259/2003

    La precedente formulazione della disciplina, richiamata dalla giurisprudenza, attribuiva carattere essenziale all’adempimento pubblicitario nell’iter di autorizzazione delle infrastrutture radioelettriche.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    Non consente di sanare l’omessa pubblicizzazione dell’istanza, poiché l’adempimento è funzionale alla partecipazione democratica e non è possibile stabilire ex post che gli apporti partecipativi non avrebbero inciso sull’esito.

  • l. n. 182/2025

    La novella dell’art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 259/2003, intervenuta successivamente, non è stata applicata alla fattispecie disciplinata dalla normativa previgente.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

Massime di principio

  • Nella disciplina previgente dell’art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 259/2003, la preventiva pubblicizzazione dell’istanza per l’installazione di una stazione radio base costituisce un adempimento essenziale, finalizzato a rendere edotta la popolazione interessata e a consentire la partecipazione al procedimento; la sua omissione determina l’illegittimità del titolo autorizzatorio, espresso o formatosi per silentium.
  • In assenza di specifiche modalità legislative, l’amministrazione deve adottare forme pubblicitarie concretamente idonee a rendere conoscibile ai cittadini la pendenza del procedimento; la mera pubblicazione all’albo pretorio può non essere sufficiente quando non garantisca un’effettiva conoscibilità esterna dell’iniziativa e la consultazione degli atti.
  • L’omessa pubblicizzazione dell’istanza relativa all’installazione di infrastrutture radioelettriche non è sanabile mediante l’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, perché l’obbligo pubblicitario tutela la partecipazione procedimentale e non consente una prognosi postuma sull’irrilevanza degli apporti partecipativi non acquisiti.
  • Una modifica normativa successiva non può essere utilizzata per valutare la legittimità di un procedimento già disciplinato, ratione temporis, dalla normativa previgente, né per neutralizzare retroattivamente il vizio derivante dall’omessa pubblicità.
  • L’annullamento del titolo autorizzatorio per la realizzazione di una stazione radio base impedisce la prosecuzione dei lavori e l’attivazione dell’impianto; la rimozione materiale e gli ulteriori provvedimenti conseguenziali sono rimessi alla fase esecutiva, salva la possibilità di rinnovare il procedimento nel rispetto della legge e delle statuizioni giudiziali.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioPartecipazione al procedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiSilenzio della pubblica amministrazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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