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Risoluzione

Risoluzione n. 354 del 6/12/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce il regime IVA applicabile ai compensi relativi alla distribuzione, ricarica e gestione di moneta elettronica e ai servizi di pagamento collegati. L’Agenzia riconduce l’attività di issuing degli esercenti all’esenzione dell’art. 10, n. 9, DPR 633/1972 e l’attività di acquiring all’esenzione dell’art. 10, n. 1, in quanto operazioni di pagamento finanziarie.

Trattamento IVA delle attività di issuing e acquiring della moneta elettronica

Trattamento IVA delle attività di issuing e acquiring della moneta elettronica

La risoluzione esamina l’istanza di interpello presentata da ALFA S.p.A., istituto autorizzato all’emissione di moneta elettronica, per chiarire il trattamento IVA delle prestazioni rese dagli esercenti convenzionati nell’ambito di un sistema di moneta elettronica. Il documento distingue tra attività di "issuing" e attività di "acquiring", verificando la riconducibilità delle stesse alle ipotesi di esenzione previste dall’art. 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Quadro normativo e soggetti coinvolti

ALFA S.p.A. opera come IMEL ai sensi dell’art. 114-bis del D.Lgs. 385/1993, cioè come istituto autorizzato all’emissione di moneta elettronica. La moneta elettronica è descritta come valore monetario rappresentato da un credito del titolare verso l’emittente, memorizzato su dispositivo elettronico e utilizzabile come mezzo di pagamento.

L’art. 114-bis, introdotto dalla legge n. 39 del 2002 in attuazione della direttiva UE 2000/46/CE, consente agli IMEL di svolgere esclusivamente l’attività di emissione di moneta elettronica mediante trasformazione immediata dei fondi ricevuti e, nei limiti fissati dalla Banca d’Italia, anche attività connesse e strumentali nonché servizi di pagamento.

Descrizione delle operazioni oggetto di interpello

ALFA intende stipulare un contratto di mandato con rappresentanza con soggetti terzi qualificati come "Esercenti". Il contratto prevede due ordini di attività:

  • Issuing: l’Esercente, quale mandatario con rappresentanza, si occupa del primo avvaloramento e della distribuzione della moneta elettronica emessa dall’IMEL, nonché della ricarica, del rimborso e del prelievo di contanti, secondo istruzioni vincolanti.
  • Acquiring: l’Esercente accetta, quale mezzo di pagamento delle proprie cessioni di beni e prestazioni di servizi, uno degli strumenti di moneta elettronica emessi dall’IMEL, consentendo l’esecuzione di pagamenti e incassi.

Il quesito riguarda quindi il regime IVA sia dei compensi dovuti agli esercenti per l’attività di distribuzione e gestione della moneta elettronica, sia dei compensi che gli esercenti corrispondono ad ALFA per i servizi di pagamento.

Posizione della società istante

ALFA sostiene che l’attività di issuing resa dall’esercente in suo favore rientri nell’art. 10, n. 9, DPR 633/1972, che esenta le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni indicate nei nn. da 1) a 7). A supporto richiama la risoluzione n. 11/E del 28 gennaio 2005, nella quale, in relazione alla raccolta scommesse, era stato valorizzato il fatto che il punto vendita agisce in nome e per conto del mandante seguendo istruzioni precise, senza assumere il rischio dell’operazione.

Quanto all’acquiring, la società ritiene che i servizi di pagamento prestati da ALFA siano operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, n. 1, perché consistono in servizi idonei a realizzare direttamente il pagamento, con effetti giuridici, economici e patrimoniali sui soggetti coinvolti, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 5 giugno 1997, causa C-2/95) e con la circolare n. 82/322072 del 18 dicembre 1987, richiamata dall’istante.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate sull’attività di issuing

L’Agenzia richiama preliminarmente precedenti di prassi sull’interpretazione dell’espressione "operazioni relative" contenuta nell’art. 10, n. 1, DPR 633/1972, in particolare le risoluzioni n. 205/E del 10 dicembre 2001, n. 216/E del 4 luglio 2002 e n. 133/E del 13 giugno 2003, coerenti con l’orientamento della Corte di giustizia nella causa C-2/95.

Con riferimento all’issuing, l’Amministrazione osserva che l’attività dell’esercente consiste esclusivamente in distribuzione, attivazione, ricarica, rimborso e prelievo di contanti nei confronti dei sottoscrittori delle carte prepagate nominative, così da renderli titolari delle somme convertite in moneta elettronica. Tali prestazioni sono considerate riconducibili alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione di cui all’art. 10, n. 9, relative alle operazioni esenti di cui al n. 1 del medesimo articolo.

La risoluzione richiama anche la n. 77 del 16 luglio 1998, che chiarisce come l’intermediazione non sia una figura negoziale specifica ma ricomprenda gli schemi contrattuali che comportano interposizione nella circolazione di beni e servizi, inclusi mandato, agenzia e mediazione, nonché accordi in cui l’incaricato compie, per conto del committente e su istruzioni specifiche, gli adempimenti necessari all’esecuzione dell’operazione esente.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate sull’attività di acquiring

Per quanto riguarda l’acquiring, l’Agenzia ritiene che i servizi di pagamento prestati da ALFA, tramite Banca BETA, consistano in prestazioni telematiche che consentono trasferimenti di fondi fra i soggetti interessati dalle operazioni economiche sottostanti. Tali servizi generano esposizioni finanziarie a credito o a debito e producono gli effetti propri delle operazioni finanziarie, incidendo nella sfera giuridica ed economica dei soggetti coinvolti.

Con specifico riferimento alle carte prepagate, l’esecuzione dei pagamenti è subordinata alla costituzione di un rapporto di provvista mediante versamento preventivo di fondi all’impresa emittente, fondi che vengono trasformati in moneta elettronica e poi utilizzati come mezzo di pagamento.

L’Agenzia conclude che l’attività di acquiring, come risultante dalla documentazione esaminata, genera flussi finanziari di regolamento e rientra quindi tra le operazioni di pagamento esenti ai sensi dell’art. 10, n. 1, DPR 633/1972.

Esito finale

La risposta dell’Amministrazione è pienamente favorevole alla tesi dell’istante:

  • le prestazioni rese dagli esercenti per l’attività di issuing sono esenti ex art. 10, n. 9, DPR 633/1972;
  • i compensi relativi ai servizi di acquiring sono esenti ex art. 10, n. 1, DPR 633/1972.

La pronuncia è resa dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del DM 26 aprile 2001, n. 209.

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