Risoluzione n. 353 del 5/12/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce: per taluni atti notarili telematici il bollo per la domanda al Registro imprese è assorbito solo per gli atti societari del n. 1; per procure, cessioni quote e altri atti si paga un ulteriore bollo per l'iscrizione. Conferma la tassa di concessione governativa per iscrizioni/denunce abilitative, inclusi facchinaggio, impiantistica, autoriparazione, imprese di pulizia e commercio all'ingrosso. Stabilisce inoltre che il bilancio con distribuzione di utili va registrato prima del deposito al Registro imprese, mentre non va registrato il bilancio finale di liquidazione senza distribuzione di utili, anche se evidenzia un credito IVA.
Interpello su imposta di bollo, tasse concessioni governative e registrazione bilanci
Risoluzione 353/E del 5 dicembre 2007: bollo, concessioni governative e registrazione dei bilanci
La risoluzione esamina tre profili interpretativi connessi alla disciplina fiscale e camerale degli atti societari e dei bilanci. L'Agenzia chiarisce il perimetro dell'imposta di bollo per gli atti notarili trasmessi telematicamente, l'applicazione della tassa sulle concessioni governative per attività abilitate tramite iscrizione/denuncia al Registro imprese e l'obbligo di registrazione del bilancio prima del deposito al Registro delle Imprese in presenza di distribuzione di utili.
Imposta di bollo sugli atti societari trasmessi telematicamente
L'intervento interpreta il comma 1-bis.1 dell'articolo 1 della Tariffa dell'imposta di bollo, come modificato dal DM 22 febbraio 2007, relativo agli atti rogati o autenticati da notai o altri pubblici ufficiali, da registrare con procedure telematiche e privi di formalità immobiliari.
Per gli atti indicati nel n. 1 del comma 1-bis.1, cioè gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1-bis, il bollo di euro 156,00 comprende anche:
- la copia dell'atto;
- la domanda per il Registro delle Imprese.
Per gli atti di cui ai numeri 2), 3) e 4) della medesima disposizione, invece, non opera una previsione analoga. Di conseguenza:
- le procure, deleghe e simili scontano euro 30,00 solo per la registrazione;
- gli atti di cessione di quote sociali scontano euro 15,00 solo per la registrazione;
- tutti gli altri atti scontano euro 45,00 solo per la registrazione;
- per l'eventuale successiva presentazione al Registro delle Imprese, comprese le copie, occorre un'ulteriore imposta di bollo.
La risoluzione precisa inoltre che la disciplina dei commi 1-bis e 1-bis.1 riguarda espressamente gli atti di società e di enti diversi dalle società e non contiene un riferimento agli imprenditori individuali. Per questi ultimi continua quindi ad applicarsi:
- il bollo di euro 14,62 per foglio per gli atti cartacei presentati al Registro delle Imprese;
- il bollo cumulativo di euro 42,00 per trasmissione telematica o su supporto informatico, ai sensi del comma 1-ter.
Tassa sulle concessioni governative per attività abilitate/iscritte al Registro imprese
L'Agenzia richiama l'articolo 22 della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 641, secondo cui la tassa di concessione governativa è dovuta per le iscrizioni riguardanti voci precedentemente previste e soppresse dalla legge n. 549/1995. In particolare, il punto 8 ricomprende l'iscrizione per l'esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri.
Ne deriva che è dovuta la tassa di euro 168,00 per la denuncia che abilita all'esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri. La risoluzione aggiunge che, se per tali iscrizioni è prevista una tassa di concessione regionale o comunale, opera il principio generale per cui non è dovuta la tassa statale.
Quanto alle attività indicate dall'istante, la risoluzione afferma che:
- per il commercio all'ingrosso non vi è distinzione rispetto al dettaglio ai fini dell'articolo 22, per cui la tassa è dovuta anche per l'ingrosso;
- per impiantistica, autoriparazione, imprese di pulizia e facchinaggio, i relativi registri o albi hanno natura di registri e albi abilitanti;
- di conseguenza, l'iscrizione in tali registri o albi è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa.
Registrazione del bilancio con distribuzione di utili
L'ultimo profilo riguarda il bilancio di esercizio e il bilancio finale di liquidazione contenenti una distribuzione di utili, nonché il bilancio finale di liquidazione dal quale risulti un credito IVA.
La risoluzione ricorda innanzitutto che:
- la liquidazione è obbligatoria per le società di capitali;
- per le società di persone la liquidazione è svolta da uno o più liquidatori solo se il contratto non disciplina il modo di liquidare il patrimonio sociale o i soci non concordano sul criterio.
Richiamando gli articoli 2492 e 2493 del codice civile, chiarisce che il bilancio finale di liquidazione deve essere depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese e si intende approvato se decorrono novanta giorni senza reclami.
Sul piano tributario, l'Agenzia afferma che la distribuzione degli utili rientra nell'articolo 4, comma 1, lettera d), della Tariffa allegata al TUR (DPR 131/1986). Pertanto:
- il bilancio che indica una distribuzione di utili in denaro è soggetto a registrazione;
- l'imposta di registro è dovuta in misura fissa, attualmente pari a euro 168,00.
Quanto al deposito al Registro delle Imprese, la risoluzione applica l'articolo 65, comma 1, del TUR, secondo cui i pubblici ufficiali non possono ricevere in deposito atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. Ne segue che:
- il bilancio di esercizio e il bilancio finale di liquidazione contenenti distribuzione di utili devono essere registrati prima della presentazione al Registro delle Imprese.
Diversamente, non sussiste l'obbligo di registrazione in termine fisso per i bilanci finali di liquidazione che non comportino distribuzione di utili, anche se vi è indicato un credito IVA, poiché tale posta è considerata priva dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
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