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Risoluzione

Risoluzione n. 356 del 7/12/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, in un risarcimento riconosciuto a un professionista, sia la quota per danno all'immagine sia quella che rimborsa spese inerenti all'attività professionale hanno rilevanza reddituale e sono soggette a ritenuta d'acconto.

Interpretazione dell'art. 25 del D.P.R. 600/1973 sulla ritenuta su indennità risarcitorie a professionista

Interpretazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 sulle indennità risarcitorie

La risoluzione affronta il trattamento fiscale di somme liquidate a favore di un professionista a titolo di risarcimento del danno. Il tema centrale è stabilire se l'importo riconosciuto come rimborso di spese sostenute per la produzione del reddito professionale debba essere assoggettato a ritenuta d'acconto, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, alla luce dell'art. 6, comma 2, del Tuir.

Fatti e quesito posto dalla società istante

La società ALFA riferisce di essere stata citata in giudizio da un professionista e condannata dal Tribunale al pagamento complessivo di 9.300,50 euro. Nell'importo liquidato risultano compresi:

  • 4.000,00 euro per danno all'immagine;
  • 4.800,00 euro per danni subiti in relazione alle spese sostenute dall'utente;
  • oltre alle spese di giudizio.

La società osserva che la quota di 4.800,00 euro, dal punto di vista civilistico, sembrerebbe configurare un danno emergente, e richiama la risoluzione n. 155 del 22 maggio 2000 sull'art. 6, comma 2, del Tuir. Chiede quindi se tale somma debba essere assoggettata a ritenuta d'acconto, non essendo certa la sua natura reddituale.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

La società ritiene corretto applicare la ritenuta anche sulla somma di 4.800,00 euro. Sostiene infatti che l'art. 6, comma 2, del Tuir debba essere letto estensivamente, fino a comprendere nel reddito complessivo anche l'indennità risarcitoria che consista nel rimborso di costi inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo, quando tali costi siano deducibili dal soggetto risarcito.

Quadro normativo richiamato

L'Agenzia richiama in particolare:

  • l'art. 6, comma 2, del Tuir, secondo cui i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti;
  • l'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, che disciplina la ritenuta d'acconto;
  • l'art. 54 del Tuir, richiamato per qualificare come inerenti all'esercizio dell'attività professionale i costi sostenuti per servizi affidati a terzi.

Valutazione dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia ribadisce il principio per cui sono imponibili solo le indennità risarcitorie che sostituiscono un reddito non conseguito, cioè quelle riferibili al cosiddetto lucro cessante. Al contrario, non hanno rilevanza reddituale le somme che reintegrano il patrimonio del soggetto risarcito, ossia quelle riconducibili al danno emergente.

Nel caso esaminato, il Tribunale ha riconosciuto:

  • un risarcimento per danno all'immagine pari a 4.000,00 euro, liquidato in via equitativa;
  • un risarcimento per danni economici pari a 4.800,00 euro, relativi alle spese che il professionista è stato costretto a sostenere.

Danno all'immagine

L'Agenzia qualifica il danno all'immagine come ipotesi di risarcimento da lucro cessante, poiché la somma è diretta a reintegrare forfetariamente una perdita di credibilità e di stima agli occhi della clientela. Per questo motivo, la somma di 4.000,00 euro costituisce reddito della stessa categoria di quello sostituito, cioè reddito di lavoro autonomo, e deve essere assoggettata a ritenuta a titolo d'acconto.

Rimborso delle spese sostenute

Anche la somma di 4.800,00 euro, destinata a risarcire il professionista per le spese sostenute, è ritenuta fiscalmente rilevante. L'Agenzia osserva che tale importo compensa un costo sostenuto per la produzione del reddito professionale e rappresenta, in sostanza, il rimborso di un costo inerente all'attività professionale, deducibile dal reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 del Tuir.

Pertanto, anche questa somma riconduce il reddito alla misura che avrebbe assunto se la spesa non fosse stata sostenuta, con conseguente rilevanza reddituale.

Conclusione e obbligo di ritenuta

L'Agenzia conclude che la società ALFA, in qualità di sostituto d'imposta, deve operare la ritenuta a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 non solo sulla somma corrisposta per il danno all'immagine, ma anche sulla quota di 4.800,00 euro destinata a rimborsare le spese sostenute dal professionista.

La risposta è resa ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.L. 26 aprile 2001, n. 209.

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