Risoluzione n. 352 del 5/12/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate stabilisce che le vendite di legname effettuate dall’Ufficio per la Biodiversità del Corpo Forestale dello Stato sono soggette a IVA, poiché non sono svolte in veste di pubblica autorità ma come attività priva di poteri pubblicistici e potenzialmente idonea a generare distorsioni concorrenziali. Ne consegue l’obbligo di mantenere gli adempimenti IVA, inclusa la dichiarazione annuale.
Trattamento IVA delle vendite di legname effettuate da un ente pubblico
Trattamento IVA delle vendite operate da un ente pubblico
La risoluzione esamina il regime IVA applicabile alle vendite di legname effettuate dall’Ufficio per la Biodiversità del Corpo Forestale dello Stato. Il chiarimento ruota attorno alla distinzione tra attività svolte come pubblica autorità e attività di natura commerciale o agricola rilevanti ai fini dell’imposta.
Contesto normativo e soggetti interessati
L’istanza riguarda l’interpretazione dell’articolo 4, secondo comma, n. 2), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Il soggetto istante è l’Ufficio per la Biodiversità, struttura titolare di partita IVA, cui sono state attribuite funzioni in materia di tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali e di altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale.
Il documento ricostruisce l’evoluzione organizzativa del patrimonio forestale pubblico:
- la legge 6 febbraio 2004, n. 36, ha riordinato il Corpo Forestale dello Stato;
- l’attività di tutela del patrimonio forestale deriva dalla soppressione dell’Azienda di Stato per le Foreste Demaniali (A.S.F.D.) disposta dal DPR 24 luglio 1977, n. 616;
- una parte del patrimonio fu trasferita alle Regioni, mentre la parte non trasferita fu affidata alla gestione ex A.S.F.D.;
- con il decreto n. 197 del 1994 la gestione ex A.S.F.D. fu inserita nella Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane ed Idriche;
- successivamente il relativo bilancio fu soppresso e accorpato nel bilancio di previsione del Ministero per le Politiche Agricole.
Quesito prospettato dal contribuente
L’istante segnala che l’Ufficio per la Biodiversità svolge, oltre alle attività di gestione delle aree protette e conservazione della fauna selvatica, anche vendite di legname proveniente da piante abbattute:
- per eventi meteorici;
- per interventi selvicolturali programmati.
Il volume annuo di tali vendite è indicato in circa 1.700.000 euro. Nonostante ciò, il contribuente dichiara di continuare a effettuare gli adempimenti IVA.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo l’interpellante, l’ente dovrebbe essere esonerato dalla contabilità e dalla dichiarazione annuale IVA, poiché le operazioni di acquisto e vendita di legname sarebbero svolte nell’ambito di attività esercitate in veste di pubblica amministrazione e non in veste imprenditoriale.
Quadro interpretativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia richiama:
- l’articolo 4 del DPR 633/1972;
- l’articolo 13 della Direttiva 2006/112/CE, che ha sostituito l’articolo 4, paragrafo 5, della Sesta Direttiva 77/388/CEE.
Viene ribadito che, per gli enti pubblici, non tutte le attività sono fuori dal campo IVA: occorre distinguere tra attività svolte in quanto pubbliche autorità e attività commerciali o agricole.
In base alla normativa citata:
- gli enti pubblici non sono soggetti passivi per le attività esercitate come pubbliche autorità;
- tuttavia, se il mancato assoggettamento all’imposta provoca distorsioni della concorrenza di una certa importanza, l’ente deve essere considerato soggetto passivo per tali attività.
Criterio distintivo tra attività istituzionali e attività rilevanti ai fini IVA
L’Agenzia sottolinea che il discrimine non dipende dallo status giuridico dell’ente, né dall’oggetto o dal fine dell’attività, ma dalle modalità con cui l’attività viene svolta.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia, in particolare la sentenza C-446/98 del 14 dicembre 2000, viene precisato che sono attività svolte in quanto pubbliche autorità quelle esercitate dagli enti pubblici nell’ambito del regime giuridico loro proprio, e non quelle svolte alle stesse condizioni degli operatori economici privati.
Sono richiamate anche precedenti risoluzioni dell’Agenzia:
- risoluzione 8 luglio 2002, n. 220, secondo cui rilevano le modalità di svolgimento dell’attività e non la sola natura o il fine;
- risoluzione 19 dicembre 2006, n. 143, secondo cui le attività che possono essere svolte anche da privati rientrano nel sistema IVA quando la loro esclusione genera distorsioni concorrenziali di una certa importanza.
Valutazione del caso concreto
Nel caso esaminato, la vendita di legname derivante da piante abbattute per eventi meteorici o per interventi selvicolturali programmati viene qualificata come attività svolta senza manifestazione di poteri pubblicistici.
L’Agenzia rileva inoltre che l’entità dei ricavi annui, pari a circa 1.700.000 euro, è idonea a determinare una distorsione della concorrenza di rilevanza non trascurabile.
Conclusione e adempimenti IVA
In base a tali elementi, l’Agenzia conclude che:
- i corrispettivi derivanti dalle vendite di legname devono essere assoggettati agli ordinari obblighi IVA;
- l’ente deve continuare a presentare la dichiarazione annuale IVA;
- devono essere adempiuti tutti gli obblighi previsti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
La risoluzione esclude quindi l’esonero invocato dal contribuente e riconduce le vendite di legname nell’ambito dell’attività imponibile.
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