Risoluzione n. 351 del 3/12/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce due codici tributo per pagare con F24 le sanzioni irrogate per visto di conformità/asseverazione infedele, certificazione tributaria infedele, violazioni dei sostituti d’imposta e tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni. Indica anche le modalità di compilazione del modello F24 e la decorrenza operativa dei codici.
Istituzione dei codici tributo 9589 e 9590 per il versamento F24 di sanzioni da controllo
Istituzione di codici tributo per il versamento di sanzioni tramite F24
La risoluzione n. 351/E del 3 dicembre 2007 istituisce due codici tributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento delle somme derivanti da atti di contestazione e irrogazione di specifiche sanzioni previste dal d.lgs. 241/1997, come modificato dalla legge n. 296/2006. Il documento disciplina sia le sanzioni relative ai soggetti abilitati all’assistenza fiscale e agli intermediari, sia quelle per la tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni.
Quadro normativo richiamato
La risoluzione richiama in particolare:
- l’articolo 7-bis del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, relativo alle sanzioni per tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni;
- l’articolo 39, commi 1 e 3, del medesimo decreto, relativo alle sanzioni per rilascio infedele del visto di conformità, dell’asseverazione e della certificazione tributaria, nonché per le violazioni commesse dai sostituti d’imposta;
- l’articolo 1, commi 33 e 34, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha modificato la disciplina sanzionatoria;
- l’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, per l’individuazione dei soggetti tenuti alla trasmissione delle dichiarazioni.
La risoluzione precisa inoltre che le violazioni sono contestate e le sanzioni irrogate dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del trasgressore, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici locali.
Codici tributo istituiti
Per consentire il versamento tramite modello F24, vengono istituiti i seguenti codici tributo:
- 9589: denominato "Sanzione per rilascio infedele del visto di conformità, dell’asseverazione e della certificazione tributaria nonché per le violazioni commesse dai sostituti d’imposta nell’attività di assistenza fiscale - articolo 39 comma 1, lettere a) e b) e comma 3 del d.lgs. 241/1997";
- 9590: denominato "Sanzione per tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti di cui al comma 3, art. 3 del D.P.R. 322/98 – articolo 7bis del d.lgs. 241/1997".
Modalità di compilazione del modello F24
Nella compilazione del modello F24, i codici tributo devono essere esposti nella sezione "Erario" esclusivamente in corrispondenza degli importi indicati nella colonna "importo a debito versati".
Devono inoltre essere indicati:
- il codice atto;
- il codice ufficio della Direzione Regionale che ha emesso l’atto, come riportato nel provvedimento notificato;
- l’anno di riferimento, nel formato "AAAA", inteso come anno di irrogazione della sanzione.
Decorrenza operativa
I codici tributo istituiti sono operativamente efficaci a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della risoluzione sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Testo integrale
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