Risoluzione n. 357 del 7/12/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate ritiene non imponibili i rimborsi documentati dei costi telefonici sostenuti dai telelavoratori per accedere alle risorse aziendali, trattandosi di spese di interesse del datore di lavoro anticipate dal dipendente. Di conseguenza, tali somme non sono assoggettate a ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.
IRPEF e rimborsi telefonici per telelavoro
IRPEF e rimborso spese telefoniche nel telelavoro
La risoluzione affronta il trattamento fiscale e contributivo dei rimborsi riconosciuti ai dipendenti che svolgono attività in telelavoro presso il proprio domicilio. Il punto centrale è stabilire se i costi telefonici documentati, anticipati dal lavoratore e poi rimborsati dal datore di lavoro, debbano essere considerati reddito di lavoro dipendente oppure no.
Fattispecie esaminata
L’Istituto istante ha avviato dal settembre 2006 una sperimentazione di telelavoro con 11 dipendenti, i quali lavorano per alcuni giorni alla settimana dal proprio domicilio. In base all’accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, richiamato dall’art. 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191, è stato stabilito con le organizzazioni sindacali che, in attesa di una specifica regolamentazione nella contrattazione integrativa, ai partecipanti alla sperimentazione possano essere rimborsate le spese documentate, in particolare i costi dei collegamenti telefonici.
L’accordo precisa inoltre che tali somme hanno natura risarcitoria e non rilevano ai fini degli istituti contrattuali e di legge, incluso l’eventuale trattamento di fine rapporto ai sensi dell’art. 2120 c.c.
Quesito posto dall’istante
L’Istituto chiede se i rimborsi delle spese documentate sostenute dal lavoratore per l’attività svolta in telelavoro debbano essere qualificati come redditi di lavoro dipendente e, quindi, assoggettati a contribuzione e ritenute fiscali.
Tesi del contribuente
L’istante sostiene che i rimborsi dei costi telefonici abbiano natura risarcitoria e non retributiva. Per tale motivo, ritiene che non debbano essere assoggettati a ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.
A sostegno di questa impostazione vengono richiamate alcune pronunce della Corte di cassazione, dalle quali si ricava il principio secondo cui non ogni somma corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro ha natura retributiva. Secondo tale orientamento, possono assumere funzione risarcitoria le somme corrisposte per compensare spese superiori alla normalità della prestazione lavorativa, anche quando il rimborso avvenga in forma forfetaria anziché analitica.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama l’art. 51 del TUIR, secondo cui il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro. La norma esprime il principio generale di tassazione di tutte le somme erogate al dipendente, salvo specifiche esclusioni previste dalla legge.
Viene inoltre richiamata la circolare n. 326 del 1997, che ha chiarito come concorrano alla determinazione del reddito di lavoro dipendente anche i rimborsi spese, con esclusione soltanto di quelli relativi a trasferte e trasferimenti disciplinati dalla stessa norma, nonché dei rimborsi per spese diverse da quelle sostenute per produrre il reddito e di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per ragioni operative.
Conclusione dell’Amministrazione finanziaria
Secondo l’Agenzia, i rimborsi dei costi dei collegamenti telefonici nel caso del telelavoro non sono imponibili. Le spese sono infatti sostenute dal telelavoratore per raggiungere le risorse informatiche aziendali messe a disposizione dal datore di lavoro e per poter svolgere l’attività lavorativa.
Tali somme rientrano quindi nell’ipotesi di rimborso di spese di esclusivo interesse del datore di lavoro anticipate dal dipendente, già individuata dalla circolare n. 326 del 1997. Ne consegue che il sostituto d’imposta non deve applicare su tali rimborsi le ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.
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