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Circolare

Circolare n. 46 del 20/09/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce le regole per l’esenzione dal canone RAI prevista per i soggetti con almeno 75 anni e con reddito complessivo del nucleo ristretto entro 6.713,98 euro annui, purché non convivano con persone diverse dal coniuge e l’esenzione riguardi il televisore ubicato nella residenza. Spiega i requisiti anagrafici, reddituali e di convivenza, le modalità e i termini per presentare la dichiarazione sostitutiva, le regole per il rimborso dei canoni già versati per gli anni 2008-2010, le sanzioni per abuso o dichiarazioni false e l’assistenza resa dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Abolizione del canone RAI per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni

Abolizione del canone RAI per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni

La circolare n. 46/E del 20 settembre 2010 fornisce i chiarimenti applicativi dell’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal decreto-legge n. 248/2007 convertito dalla legge n. 31/2008. La disciplina prevede l’esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per determinati soggetti anziani e regola anche il rimborso dei canoni già versati.

Ambito di applicazione dell’agevolazione

L’agevolazione si applica a decorrere dall’anno 2008 e riguarda esclusivamente l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza del beneficiario. La norma non prevede più limiti quantitativi di fruizione, essendo stato eliminato il precedente tetto di copertura finanziaria. La circolare chiarisce inoltre che la disposizione ha effetto immediato, non essendo più necessario un decreto ministeriale attuativo.

Requisiti per l’esenzione

Per beneficiare dell’esenzione è necessario che ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • il soggetto deve aver compiuto 75 anni entro il termine di pagamento del canone RAI, attualmente il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno;
  • non deve convivere con persone diverse dal coniuge titolari di un reddito proprio;
  • il reddito proprio e quello del coniuge convivente non deve superare complessivamente 6.713,98 euro annui, corrispondenti a 516,46 euro per tredici mensilità.

Se l’abbonamento viene attivato nel corso dell’anno, il requisito anagrafico deve essere posseduto alla data di attivazione del contratto. La circolare interpreta il requisito di non convivenza come riferito alla mancata convivenza con soggetti diversi dal coniuge che abbiano un reddito proprio, in coerenza con la finalità di tutela dei soggetti anziani in condizioni di disagio socio-economico.

Criteri di calcolo del reddito

Ai fini del limite reddituale rileva il reddito dell’anno precedente rispetto a quello per il quale si richiede il beneficio. La circolare specifica che il reddito da considerare è la somma di:

  • reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente; per chi è esonerato dalla dichiarazione, il reddito indicato nel modello CUD;
  • redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta, come interessi bancari e postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché proventi di quote di investimenti;
  • retribuzioni corrisposte da organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni, Santa Sede ed enti da essa gestiti o enti centrali della Chiesa cattolica;
  • redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Sono esclusi dal calcolo:

  • redditi esenti da IRPEF, come pensioni di guerra, rendite INAIL e pensioni agli invalidi civili;
  • reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze;
  • trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
  • redditi soggetti a tassazione separata.

La circolare esclude espressamente ogni interpretazione che equipari il limite di 516,46 euro a quello previsto per altre prestazioni assistenziali.

Procedura per ottenere l’esenzione

Per fruire dell’agevolazione il contribuente deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, utilizzando il modello allegato alla circolare. La dichiarazione deve attestare il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge.

I termini di presentazione sono i seguenti:

  • entro il 30 aprile di ciascun anno, per chi fruisce del beneficio per la prima volta;
  • entro il 31 luglio, se la prima fruizione riguarda il secondo semestre e il 75° anno è compiuto entro quella data;
  • entro il 30 novembre 2010, per l’anno in corso, ai fini dell’esenzione dal canone dovuto per il secondo semestre;
  • entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di pagamento, per i soggetti che attivano per la prima volta l’abbonamento nel corso dell’anno.

Nelle annualità successive non occorre presentare nuove dichiarazioni, salvo perdita dei requisiti; in tal caso il canone torna dovuto. Sono soggette a controllo, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni rese e la permanenza delle condizioni richieste.

Modalità di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione può essere:

  • spedita con raccomandata, senza busta, all’indirizzo dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – 10121 Torino, allegando copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore;
  • consegnata presso un ufficio locale o territoriale dell’Agenzia delle Entrate, ove istituito.

Non devono ripresentare la dichiarazione i contribuenti che, prima della circolare, abbiano già presentato domanda di esenzione. Gli uffici possono comunque richiedere documentazione integrativa per verificare la spettanza del beneficio.

Rimborso del canone già corrisposto

I contribuenti che hanno versato il canone per gli anni 2008, 2009 e 2010 pur essendo in possesso dei requisiti possono chiedere il rimborso. L’istanza va presentata in carta libera mediante il modello allegato alla circolare e deve essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti per i periodi oggetto di rimborso.

Il rimborso segue le stesse modalità di presentazione della dichiarazione di esenzione. Non è richiesta una nuova istanza a chi avesse già presentato domanda di rimborso prima della circolare. Il pagamento del rimborso avviene in contanti presso gli uffici postali.

Sanzioni

La norma prevede, in caso di abuso, una sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro per ciascuna annualità evasa, oltre al canone dovuto e agli interessi di mora. In presenza di dichiarazioni mendaci trovano applicazione anche le sanzioni penali dell’articolo 76 del DPR 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici eventualmente ottenuti.

Assistenza ai contribuenti

Gli uffici locali o territoriali dell’Agenzia delle Entrate e i centri di assistenza multicanale devono assicurare adeguata assistenza all’utenza. In particolare, gli uffici devono fornire supporto nella compilazione dei modelli, verificare l’identità del sottoscrittore, acquisire gli estremi del documento di riconoscimento e inoltrare le pratiche all’Ufficio Torino 1 S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV. I centri di assistenza multicanale forniscono assistenza telefonica per orientare i contribuenti nelle corrette modalità di compilazione e invio.

Punti principali

Ambito dell’agevolazione

Dal 2008 il canone RAI è abolito per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni che rispettano i requisiti di legge. L’agevolazione riguarda esclusivamente l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza e non è soggetta a limiti quantitativi di platea.

Requisiti soggettivi e reddituali

Occorre aver compiuto 75 anni entro il termine di pagamento del canone, non convivere con soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio e possedere, insieme al coniuge convivente, un reddito non superiore a 6.713,98 euro annui. Rilevano tutti i redditi disponibili al beneficiario e al coniuge, inclusi quelli soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta, retribuzioni estere o internazionali e redditi esteri non tassati in Italia, mentre sono esclusi redditi esenti, TFR, abitazione principale e redditi a tassazione separata.

Dichiarazione sostitutiva e termini

Per ottenere l’esenzione va presentata una dichiarazione sostitutiva su modello apposito. La presentazione ordinaria per la prima fruizione deve avvenire entro il 30 aprile; per il secondo semestre, se il 75° compleanno cade entro il 31 luglio, entro il 31 luglio. Per l’anno 2010 la scadenza eccezionale è il 30 novembre 2010. Per gli anni successivi non serve ripresentare la dichiarazione, salvo perdita dei requisiti.

Rimborso dei canoni già pagati

Chi ha pagato il canone per il 2008, 2009 o 2010 pur avendone diritto può chiederne il rimborso con apposita istanza in carta libera, allegando la dichiarazione sostitutiva. Il rimborso è effettuato in contanti presso gli uffici postali. Non è necessario ripresentare la domanda per chi avesse già inoltrato istanza prima della circolare.

Sanzioni e controlli

In caso di abuso è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per ciascuna annualità evasa, oltre al canone dovuto e agli interessi di mora. Le dichiarazioni sono soggette a controlli anche a campione; in caso di dichiarazioni mendaci si applicano anche le sanzioni penali previste dal DPR 445/2000.

Assistenza degli uffici

Gli uffici locali o territoriali e i centri di assistenza multicanale devono fornire supporto nella compilazione e nell’inoltro delle domande, verificare l’identità del sottoscrittore e trasmettere la documentazione all’Ufficio Torino 1 S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV.

Testo integrale

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