Cassazione Penale, Sentenza n. 34747/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti civili)
La controversia
L’imputato era stato condannato in via irrevocabile dalla Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 5 febbraio 2015, a due anni e sei mesi di reclusione, con sospensione condizionale, pene accessorie e spese processuali, per percosse, violenza sessuale continuata e minacce aggravate commesse ai danni della minore con cui intratteneva una relazione sentimentale. Dopo che la Corte di cassazione aveva annullato l’ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, per mancata comparazione effettiva e complessiva delle prove nuove con quelle poste a fondamento della condanna, la Corte d’appello di Messina, in sede rescissoria, ha nuovamente rigettato la revisione. L’imputato ha impugnato tale decisione con otto motivi e, con memoria, due motivi nuovi. Ha dedotto travisamento e valutazione illogica o apparente delle deposizioni di testimoni, della lettera di scuse attribuitagli, delle fotografie e dei relativi metadati; ha contestato il valore attribuito ai referti medici e alle fotografie già acquisite, anche in ragione della loro collocazione temporale; ha lamentato il mancato esame dei filmati e il rigetto dell’audizione di un medico legale, richiesta per valutare l’evoluzione delle ecchimosi, nonché l’esclusione di un apporto tecnico psicologico. Ha inoltre sostenuto che il giudice della revisione non avesse confrontato unitariamente le nuove prove con i riscontri esterni valorizzati nella condanna e avesse impropriamente ricondotto le censure a una rivalutazione della credibilità della persona offesa. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: le doglianze sui fatti sollecitavano una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità; le censure di travisamento erano anche aspecifiche, poiché gli atti invocati non erano stati allegati o trascritti in modo sufficiente. Quanto alle altre doglianze, la motivazione della Corte d’appello è stata ritenuta adeguata nel giudicare le prove nuove non incompatibili con la ricostruzione irrevocabile e inidonee, da sole o insieme alle prove pregresse, a fondare il proscioglimento. L’audizione del medico legale, inoltre, non era stata indicata tra le prove nuove poste a fondamento della richiesta di revisione e mirava a una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già esaminati, senza l’impiego di metodologie nuove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, per conseguenza, anche i due motivi nuovi. Ha rilevato che la maggior parte delle censure mirava a ottenere una nuova lettura delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità; le deduzioni di travisamento non rispettavano inoltre l’onere di specifica indicazione e allegazione degli atti processuali rilevanti. Nel merito delle doglianze sulla revisione, ha ritenuto che la Corte d’appello avesse spiegato perché le testimonianze, le fotografie e gli altri elementi addotti non fossero antitetici alla ricostruzione della condanna né idonei a incrinare il quadro probatorio. La credibilità della persona offesa, già valutata nel giudizio di cognizione, non poteva essere riesaminata in assenza di nuove prove che contestassero l’esistenza di uno specifico fatto storico assunto come riscontro esterno. La consulenza medico-legale richiesta non costituiva prova nuova perché prospettava una diversa valutazione di dati già conosciuti, senza metodologie innovative. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; è stato inoltre condannato a rifondere alle parti civili 4.000 euro per le spese di rappresentanza e difesa, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, c.p.p.
La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica.
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione riguarda una carenza o illogicità manifesta ricavabile dal provvedimento impugnato; non consente di sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa ricostruzione delle prove.
art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p.
Non costituisce, in particolare, prova nuova la mera diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento.
Una nuova valutazione tecnico-scientifica di dati già conosciuti e valutati non integra prova nuova ai fini della revisione, salvo che sia fondata su metodologie nuove idonee a rilevare dati obiettivi nuovi.
art. 165 disp. att. c.p.p.
Anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 -bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e grava, comunque, sul difensore, un onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie.
La deduzione del travisamento richiede la puntuale indicazione degli atti rilevanti e impone al difensore di verificare che siano stati trasmessi e, se necessario, di provvedere alle relative allegazioni.
art. 616 c.p.p.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente di rivalutare le prove o di sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa ricostruzione, anche se astrattamente plausibile; l’illogicità denunciabile deve essere manifesta e risultare dal testo della decisione.
- Il travisamento della prova rileva in cassazione quando consiste in un errore percettivo riconoscibile, per omissione, invenzione o falsificazione del dato probatorio, e sia decisivo al punto da determinare una frattura insanabile tra le premesse fattuali e la conclusione della motivazione. Il ricorrente deve indicare puntualmente e allegare gli atti necessari a dimostrare il vizio.
- Ai fini della revisione, sono prove nuove anche quelle non acquisite nel precedente giudizio o acquisite ma non valutate, purché non siano state dichiarate inammissibili o ritenute superflue. Non è nuova la mera diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi già conosciuti e valutati, salvo che nuove metodologie consentano di individuare dati obiettivi nuovi.
- Nel giudizio di revisione le prove nuove devono essere valutate unitariamente, da sole e insieme a quelle pregresse, per stabilire se siano idonee a condurre al proscioglimento. La revisione può avere esito favorevole quando il nuovo materiale dimostri, con ragionevole sicurezza, che il quadro originario non sostiene più la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
- Il giudice della revisione che rigetta la richiesta deve motivare perché le prove nuove, considerate alla luce di quelle già valutate, non siano idonee a incrinare il quadro probatorio della condanna.
- La valutazione di attendibilità della persona offesa già compiuta nel giudizio di cognizione non è riesaminabile in revisione per il solo fatto che siano state addotte nuove prove che sollecitano una diversa valutazione; il riesame è rilevante quando si contesta l’esistenza di uno specifico fatto storico individuato come riscontro esterno.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, previa motivata verifica della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca, essere poste anche da sole a fondamento della responsabilità penale.
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