Ordinanza n. 3262/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede Napoli, depositata in data 31/5/2021 n. 3607
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento delle spese di lite liquidate con sentenza del TAR Campania del 31 maggio 2021
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza che aveva liquidato in suo favore € 200,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese di lite. Il giudizio di ottemperanza è stato formalmente rivolto contro il Ministero della Giustizia, ma il giudice ha rilevato che la sentenza da eseguire prevedeva già, in caso di mancata ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione. Il ricorso è stato quindi interpretato, in applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, come reclamo avverso la mancata esecuzione da parte del commissario ad acta. Il Collegio ha inoltre rilevato l'applicabilità dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, introdotto dall'art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024, che impedisce temporaneamente l'inizio di giudizi di ottemperanza e dispone la sospensione di quelli già pendenti per i creditori di somme liquidate ai sensi della medesima legge entro il 31 dicembre 2021.
La decisione
Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio, senza pronunciarsi, allo stato, sui profili di rito, sul merito della mancata esecuzione e sulle spese. Ha ritenuto che il riferimento legislativo ai giudizi di ottemperanza comprenda anche le relative fasi incidentali, incluse quelle riguardanti l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato da parte del commissario ad acta. La sospensione è stata disposta automaticamente ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, sino alla scadenza del biennio decorrente dal 21 gennaio 2025.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
«l'ipotesi di un'ulteriore decisione sull'ottemperanza possa scaturire [...] nei casi in cui l'amministrazione non abbia dato attuazione alla sentenza»
L'azione di ottemperanza per la mancata esecuzione del giudicato presuppone, di regola, un comportamento omissivo o elusivo imputabile all'amministrazione quale soggetto primariamente responsabile dell'esecuzione.
art. 21 c.p.a.
Consente la nomina del commissario ad acta; quando il commissario è nominato in sostituzione dell'amministrazione, le contestazioni sull'esecuzione devono essere rivolte alla sua attività.
art. 114, commi 1 e 6, c.p.a.
Le contestazioni sull'omessa o inesatta esecuzione da parte del commissario ad acta sono trattate dal giudice dell'ottemperanza mediante reclamo, quale fase interna al medesimo giudizio.
art. 114, comma 5, c.p.a.
Prevede il controllo sugli atti del commissario ad acta mediante reclamo delle parti davanti al giudice dell'ottemperanza entro sessanta giorni; i terzi estranei al giudicato possono impugnarli con rito ordinario.
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
Ha introdotto nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 il comma 12-bis relativo al rinnovo delle domande di pagamento e alla sospensione temporanea delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
«Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni [...] non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi»
La disposizione introduce una sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza, comprese le fasi incidentali relative alla mancata o inesatta esecuzione, per il biennio successivo al decorso dei venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Costituisce, unitamente alla disciplina speciale dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, la base processuale della sospensione del giudizio.
Massime di principio
- Quando il giudicato prevede la nomina di un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione, le doglianze relative all'omessa o inesatta esecuzione non possono essere rivolte direttamente contro l'amministrazione, ma devono essere proposte davanti al giudice dell'ottemperanza mediante reclamo contro l'attività o l'inerzia del commissario.
- In applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, un ricorso formalmente qualificato come giudizio di ottemperanza può essere interpretato come reclamo contro il commissario ad acta quando dal suo contenuto emerga la contestazione della mancata esecuzione del giudicato da parte del commissario.
- La previsione legislativa che sospende i giudizi di ottemperanza comprende anche le fasi incidentali del giudizio relative a questioni di omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato.
- La disciplina speciale che prevede la sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza opera, per i giudizi in corso, anche quando l'oggetto concreto sia il pagamento di spese di lite liquidate da una precedente sentenza.
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