Cassazione Penale, Ordinanza n. 11880/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la conferma della condanna pronunciata in appello per concorso in lesioni personali aggravate, compresa l'aggravante dell'uso dell'arma, poiché il ricorso non è stato ritenuto idoneo a scalfire la motivazione di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per concorso in lesioni personali aggravate. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sia sulla responsabilità penale sia sul riconoscimento dell'aggravante dell'uso dell'arma. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riproducevano sostanzialmente quelle già formulate in appello e già disattese, senza sviluppare una critica argomentata alla decisione impugnata. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la doglianza di travisamento della prova relativa all'arma, perché fondata su una lettura parziale e atomistica della deposizione della persona offesa, da cui era stata estrapolata una sola frase senza considerare l'intero contenuto dichiarativo, nel quale la persona offesa aveva poi riferito di essere stata colpita "a sprangate".
Norme richiamate
art. 582 c.p.
Il testo non indica l'articolo, ma la decisione riguarda una condanna per lesioni personali; la sentenza non sviluppa una nozione autonoma del reato, limitandosi a confermare la responsabilità già accertata in appello.
art. 585 c.p.
Richiamato solo implicitamente dall'aggravante dell'uso dell'arma nelle lesioni personali; la Corte non ne espone il contenuto, ma considera infondata la contestazione sull'aggravante.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso è scrutinato sotto il profilo della violazione di legge, del vizio di motivazione e del travisamento della prova; la Corte ribadisce che il travisamento è deducibile solo se si indicano specificamente prove decisive realmente travisate o omesse.
art. 591 c.p.p.
La riproposizione pedissequa di motivi già dedotti in appello e non accompagnata da una critica argomentata è considerata motivo non specifico e quindi inammissibile.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le censure già formulate in appello senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e senza sviluppare una critica argomentata.
- Il vizio di travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente indica in modo specifico e inequivoco la prova asseritamente travisata o omessa e se tale dato probatorio ha carattere decisivo nella motivazione.
- Non è ammissibile fondare la censura su estratti parziali di dichiarazioni testimoniali isolati dal contesto complessivo della deposizione, quando la lettura integrale del compendio probatorio consenta una ricostruzione diversa o più ampia del fatto.
- La contestazione dell'aggravante o della responsabilità deve misurarsi con la motivazione effettivamente resa dal giudice di merito; in mancanza, il ricorso si risolve in una critica solo apparente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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