Circolare n. 62 del 29/12/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare esamina il regime fiscale delle somme corrisposte dal datore di lavoro come incentivo all’esodo alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE. Viene chiarito che la vecchia disciplina agevolata dell’art. 19, comma 4-bis, TUIR, differenziata per sesso ed età, era discriminatoria e che, nei rapporti non ancora esauriti, il regime previsto per le donne deve essere applicato anche agli uomini. Gli uffici sono invitati a riesaminare il contenzioso pendente, valutare l’eventuale rimborso e procedere all’abbandono delle liti secondo rito, curando anche la posizione sulle spese di giudizio.
Trattamento tributario delle somme erogate dal datore di lavoro come incentivo all’esodo
Trattamento tributario delle somme erogate come incentivo all’esodo
La circolare interviene sul regime fiscale delle somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di incentivo all’esodo, alla luce delle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea. L’Amministrazione finanziaria rivede l’orientamento precedente e indica agli uffici come trattare i rapporti e il contenzioso ancora aperti.
Disciplina originaria dell’art. 19, comma 4-bis, TUIR
Nel testo vigente fino al 3 luglio 2006, l’art. 19, comma 4-bis, del TUIR prevedeva una tassazione agevolata per le somme percepite come incentivo all’esodo volontario, pari alla metà dell’aliquota ordinariamente applicabile alle indennità di trattamento di fine rapporto e alle altre indennità equipollenti. Il beneficio era però costruito su un criterio anagrafico differenziato per sesso:
- uomini: almeno 55 anni al momento dell’esodo;
- donne: almeno 50 anni al momento dell’esodo.
Incompatibilità con il diritto comunitario
La Corte di giustizia CE, con sentenza del 21 luglio 2005 nella causa C-207/2004, ha ritenuto tale disciplina contrastante con il principio di parità di trattamento tra uomini e donne, sancito dalla direttiva 76/207/CEE, oggi corrispondente all’art. 14 della direttiva 2006/54/CE. La differenziazione di trattamento in base al sesso è quindi stata considerata discriminatoria.
Sospensione e soppressione della norma interna
Successivamente, il comma 4-bis dell’art. 19 TUIR è stato soppresso dal comma 23 dell’art. 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La soppressione interna non esaurisce tuttavia i problemi applicativi per i rapporti già sorti e non definiti.
Ordinanza della Corte di giustizia del 16 gennaio 2008
Con ordinanza resa nelle cause riunite da C-128/07 a C-131/07, la Corte di giustizia ha precisato che, quando sia stata accertata una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario, il giudice nazionale deve disapplicare la disposizione discriminatoria senza attendere un intervento del legislatore. Inoltre, deve applicare ai componenti della categoria sfavorita lo stesso regime previsto per la categoria favorita.
Conseguenze applicative nei rapporti non ancora esauriti
Sulla base di tale principio, nei rapporti non ancora esauriti la disciplina favorevole prevista per le donne deve essere estesa anche agli uomini, considerati la categoria sfavorita. La circolare esclude quindi la persistenza dell’interpretazione contenuta nella risoluzione n. 112/E del 13 ottobre 2006, non più sostenibile dopo il nuovo chiarimento della Corte di giustizia.
Indicazioni operative per gli uffici e per il contenzioso pendente
Gli uffici sono invitati a riesaminare caso per caso il contenzioso pendente in materia, applicando i criteri indicati nella circolare. Ove ne ricorrano i presupposti, devono procedere:
- al rimborso delle somme eventualmente richiesto, se dovuto;
- all’abbandono del contenzioso secondo le modalità di rito.
Nel formulare istanza di cessazione della materia del contendere, l’Ufficio deve anche prendere posizione in modo motivato sulle spese di giudizio e fornire al giudice elementi utili a giustificare la compensazione delle spese.
Vigilanza delle Direzioni regionali
Le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare affinché gli uffici osservino puntualmente le istruzioni fornite e i principi affermati dalla circolare.
Punti principali
Quadro normativo originario
Il comma 4-bis dell’art. 19 TUIR, nel testo vigente fino al 3 luglio 2006, prevedeva un’aliquota agevolata sulle somme percepite come incentivo all’esodo volontario, pari alla metà di quella ordinariamente applicabile alle indennità di fine rapporto e alle altre indennità equipollenti. La norma individuava come requisito l’età: 55 anni per gli uomini e 50 anni per le donne.
Contrasto con il diritto comunitario
La Corte di giustizia CE, con sentenza del 21 luglio 2005 nella causa C-207/2004, ha ritenuto la disciplina incompatibile con i principi di parità di trattamento tra uomini e donne sanciti dalla direttiva 76/207/CEE, oggi richiamata dall’art. 14 della direttiva 2006/54/CE.
Soppressione della norma interna
Il comma 4-bis dell’art. 19 TUIR è stato successivamente soppresso dal comma 23 dell’art. 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Chiarimento della Corte di giustizia del 16 gennaio 2008
Con ordinanza nelle cause riunite C-128/07 a C-131/07, la Corte ha precisato che, una volta accertata una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario, il giudice nazionale deve disapplicare la disposizione discriminatoria e applicare alla categoria sfavorita lo stesso regime previsto per quella favorita, senza attendere una previa rimozione legislativa.
Applicazione nei rapporti non esauriti
Alla luce di tale ordinanza, nei rapporti non ancora esauriti deve essere applicata anche agli uomini, quale categoria sfavorita, la disciplina prevista per le donne, non risultando più sostenibile la diversa impostazione contenuta nella risoluzione n. 112/E del 13 ottobre 2006.
Effetti sul contenzioso pendente
Gli uffici devono riesaminare caso per caso il contenzioso pendente sulla materia e, se ricorrono i presupposti, procedere anche al rimborso richiesto e all’abbandono del contenzioso secondo le modalità di rito.
Spese di giudizio e vigilanza
Nel chiedere la cessazione della materia del contendere, l’Ufficio deve assumere una posizione motivata anche sulle spese di giudizio e fornire al giudice elementi utili a giustificare la compensazione delle spese. Le Direzioni regionali devono vigilare affinché le istruzioni siano puntualmente osservate dagli uffici.
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