Circolare n. 3 del 4/02/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce la disciplina applicabile all’immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario, con particolare riguardo agli adempimenti IVA, al censimento preventivo dei veicoli e al ruolo del codice antifalsificazione. Vengono disciplinati i casi di veicoli muniti o meno di tale codice, le ipotesi particolari di veicoli fabbricati in Italia ma commercializzati da case estere, i veicoli allestiti o completati, quelli esportati o ceduti intracomunitariamente prima dell’immatricolazione, nonché le fattispecie relative a San Marino, Isole Canarie, Gibilterra e Principato di Monaco. Sono inoltre richiamate le regole per i veicoli acquistati a fini strumentali e sono allegati tre modelli di dichiarazione sostitutiva per le diverse tipologie di filiali e società interessate.
Chiarimenti sull’immatricolazione di veicoli importati e commercializzati in Italia provenienti da altri Stati membri U.E.
Immatricolazione di veicoli importati e commercializzati in Italia provenienti da altri Stati membri U.E.
La circolare del Dipartimento per i Trasporti Terrestri chiarisce la disciplina applicabile all’immatricolazione di veicoli acquistati all’interno dell’Unione europea, con particolare attenzione agli adempimenti IVA, al censimento preventivo presso la Motorizzazione e all’utilizzo del codice antifalsificazione. Il testo interviene inoltre su numerose ipotesi particolari, per superare i dubbi operativi emersi presso operatori e uffici pubblici.
Quadro normativo di riferimento
La circolare si inserisce nel sistema di contrasto alle frodi IVA nel commercio intracomunitario di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi e usati, introdotto dall’art. 1, commi 9, 10 e 11, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
In particolare:
- il comma 9 impone agli operatori commerciali residenti che acquistano i beni indicati il versamento dell’IVA relativa alla prima cessione interna;
- le modalità di versamento sono quelle fissate dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2007;
- il decreto 30 ottobre 2007, adottato congiuntamente dal Capo del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, disciplina il censimento dei veicoli all’ingresso nel territorio italiano e la trasmissione dei dati alla Motorizzazione.
La circolare richiama inoltre la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 26 febbraio 2008 e la circolare del Dipartimento per i Trasporti Terrestri prot. n. 19031 del 27 febbraio 2008 sul regime IVA del margine.
Veicoli muniti di codice antifalsificazione
Per gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi ceduti dalle filiali delle case costruttrici estere ad operatori residenti, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2007 esclude l’applicazione della procedura ordinaria se la cessione riguarda veicoli provvisti di codice antifalsificazione.
La presenza del codice comporta che:
- non è necessaria l’abilitazione alla immatricolazione;
- non è richiesta la validazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del dato relativo all’adempimento IVA;
- non si applica il versamento mediante modello "F24 Iva auto UE".
La circolare precisa che il codice antifalsificazione è uno strumento di identificazione univoca del veicolo e di contrasto alle frodi fiscali.
Soggetti legittimati al codice antifalsificazione e richiesta
Il codice può essere rilasciato esclusivamente alle filiali delle case costruttrici estere, intendendo per tali:
- le sedi secondarie stabilite in Italia e iscritte nel registro delle imprese, di case costruttrici costituite in altro Stato della U.E.;
- le unità locali stabilite in Italia e iscritte nel REA, purché vi si svolga attività di commercializzazione di veicoli;
- le società costituite in Italia, iscritte nel registro delle imprese, controllate dalla casa costruttrice estera tramite partecipazione maggioritaria al capitale.
L’istanza deve essere presentata dalla filiale in nome e per conto della casa costruttrice estera al CED della Direzione Generale della Motorizzazione, in Via Caraci 36, Roma. La richiesta e la relativa autocertificazione devono essere firmate da persona fisica munita del potere di agire per la filiale; non sono invece ammissibili le sottoscrizioni di soggetti accreditati solo per le procedure tecnico-amministrative di omologazione.
Regime transitorio fino al 30 giugno 2009
La circolare affronta il problema delle filiali che non abbiano ancora ottenuto il codice antifalsificazione. In presenza di difficoltà tecnico-organizzative, viene concessa una soluzione transitoria: fino al 30 giugno 2009 è possibile procedere all’immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi oggetto di acquisto intracomunitario e ceduti direttamente dalle filiali delle case costruttrici estere mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta secondo i modelli allegati.
La dichiarazione deve attestare:
- lo status di filiale di casa costruttrice estera;
- l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del codice antifalsificazione.
La possibilità transitoria riguarda i veicoli muniti di C.O.C. emessi sino al 30 giugno 2009.
Scaduto tale termine, le filiali che non abbiano richiesto il codice antifalsificazione, oppure le case costruttrici prive di una filiale in Italia e quindi non legittimate a ottenerlo, devono attestare l’assolvimento dell’imposta relativa alla prima cessione interna mediante modello "F24 Iva auto UE".
Casi in cui il solo codice OE/OA non è sufficiente
La circolare ribadisce che il codice di immatricolazione OE/OA, così come la dichiarazione di conformità nazionale, non sono elementi sufficienti per evitare la prova dell’assolvimento IVA tramite modello "F24 Iva auto UE".
L’esonero è ammesso soltanto quando il veicolo sia comunque munito di codice antifalsificazione.
Veicoli fabbricati da case costruttrici italiane all’estero
I veicoli fabbricati da case costruttrici italiane in altri Stati della U.E. e importati per essere commercializzati in Italia sono trattati, ai fini fiscali, come ordinari acquisti intracomunitari.
Ne deriva che:
- se il veicolo non è munito di codice antifalsificazione, l’IVA deve essere assolta con modello "F24 Iva auto UE";
- ai fini della immatricolazione, il relativo dato deve essere acquisito al sistema informativo della Motorizzazione.
Veicoli allestiti o completati
La circolare disciplina due ipotesi:
- veicoli fabbricati in Italia e trasferiti in altro Stato membro per l’allestimento o il completamento, poi reimportati in Italia;
- veicoli fabbricati all’estero, importati in Italia, poi trasferiti in altro Stato membro per allestimento o completamento e successivamente reimportati in Italia.
In entrambi i casi, se il veicolo allestito o completato non è munito di un proprio codice di antifalsificazione distinto da quello del veicolo base, l’immatricolazione è consentita solo se:
- il veicolo è stato censito all’atto dell’importazione finalizzata alla commercializzazione in Italia;
- è stato abilitato all’immatricolazione;
- ha assolto l’IVA con modello "F24 Iva auto UE";
- il relativo dato è stato acquisito nel sistema informativo della Motorizzazione.
Veicoli esportati o ceduti intracomunitariamente prima dell’immatricolazione
La circolare estende alle esportazioni o cessioni intracomunitarie di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi muniti di codice antifalsificazione, non ancora immatricolati, la comunicazione telematica prevista dall’art. 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Le procedure informatiche e le transazioni per comunicare la cessazione per esportazione sono indicate come in fase di completamento. La comunicazione dovrà essere effettuata:
- tramite collegamento telematico diretto con il CED della Direzione Generale della Motorizzazione, oppure
- tramite uno Studio di consulenza abilitato quale STA.
La ricevuta della comunicazione deve essere conservata con la fattura e costituisce prova dell’avvenuta esportazione o cessione intracomunitaria. Se il veicolo cessato per esportazione rientra in Italia, deve essere nuovamente censito ai sensi della normativa richiamata.
Veicoli fabbricati e commercializzati in Italia
Per i veicoli fabbricati nel territorio dello Stato e commercializzati in Italia non ricorre un acquisto intracomunitario; pertanto, la disciplina oggetto della circolare non si applica.
In tali casi:
- non è richiesta alcuna verifica formale dell’assolvimento IVA;
- non è necessario il preventivo censimento;
- non è necessario l’abilitazione alla immatricolazione.
Resta però indispensabile il codice antifalsificazione se si intende utilizzare lo Sportello telematico dell’automobilista. In mancanza del codice, la richiesta di immatricolazione deve essere presentata all’Ufficio Motorizzazione Civile con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del rappresentante della casa costruttrice, attestante la sede dello stabilimento di fabbricazione.
Ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici
La disciplina speciale si applica solo ad autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Sono quindi esclusi i ciclomotori, le macchine agricole e le macchine operatrici, nuove o usate, provenienti da altri Stati della U.E.
Per queste categorie continuano ad applicarsi le procedure ordinarie, inclusa la dimostrazione dell’assolvimento degli obblighi IVA mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, da sottoporre al vaglio degli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate.
La circolare precisa inoltre che tali pratiche non sono gestibili tramite Sportello telematico dell’automobilista, perché i veicoli non sono iscritti nel pubblico registro automobilistico.
Veicoli provenienti da particolari circoscrizioni territoriali
Repubblica di San Marino
Gli acquisti effettuati presso operatori sammarinesi sono assimilati alle importazioni di cui all’art. 72 del d.P.R. n. 633/1972, pur senza le formalità doganali ordinarie.
Ai fini dell’immatricolazione:
- il richiedente deve presentare all’Ufficio Motorizzazione Civile la documentazione che prova il versamento dell’IVA presso l’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino, oppure documento equipollente;
- l’immatricolazione non è gestibile tramite Sportello telematico dell’automobilista;
- i veicoli non devono essere censiti all’ingresso nel territorio italiano;
- non si applica il modello "F24 Iva auto UE".
Isole Canarie e Gibilterra
Le Isole Canarie e Gibilterra sono trattate come territori esclusi dall’area doganale dell’Unione europea.
Per i veicoli provenienti da tali circoscrizioni:
- la documentazione doganale deve essere presentata agli Uffici Motorizzazione Civile unitamente alla documentazione tecnica;
- l’immatricolazione non è gestibile tramite Sportello telematico dell’automobilista;
- non è previsto il censimento all’ingresso nel territorio italiano;
- non si applica il modello "F24 Iva auto UE".
Principato di Monaco
Per il Principato di Monaco, ai fini IVA, opera l’assimilazione al territorio della Francia.
Di conseguenza:
- l’immatricolazione dei veicoli provenienti dal Principato di Monaco deve essere gestita con procedura tramite Sportello telematico dell’automobilista;
- all’ingresso nel territorio italiano i veicoli devono essere censiti;
- gli obblighi IVA devono essere assolti con modello "F24 Iva auto UE".
Veicoli acquistati a fini strumentali
La circolare affronta anche l’ipotesi degli acquisti effettuati da soggetti passivi IVA per i quali il veicolo costituisce bene strumentale all’attività.
In tal caso, l’operazione non va assimilata agli acquisti di privati. La disciplina richiamata dal decreto 30 ottobre 2007 impone comunque ai soggetti che operano nell’esercizio di imprese, arti e professioni e che acquistano veicoli da Stati UE o SEE tramite canali di importazione non ufficiali di comunicare i dati riepilogativi dell’operazione.
La circolare richiama la n. 52/E del 30 luglio 2008, che chiarisce che:
- non è dovuto il versamento dell’imposta con modello "F24 Iva auto UE", poiché l’acquisto non è finalizzato alla rivendita;
- il soggetto deve esibire o trasmettere all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate la fattura o altro documento di acquisto e una dichiarazione sull’attività svolta e sull’uso del veicolo per l’attività;
- dopo gli accertamenti, l’Ufficio dell’Agenzia trasmette telematicamente i dati identificativi del veicolo al CED della Motorizzazione, consentendone l’immatricolazione.
La procedura da seguire è quella già prevista per i veicoli assoggettati al regime IVA del margine. Anche in questo caso, ai fini dell’immatricolazione è necessario il preventivo rilascio del codice di immatricolazione, dopo la verifica della documentazione tecnica da parte dell’Ufficio Motorizzazione Civile competente.
In fase operativa, il campo "IMPORT PRIVATO" deve essere valorizzato con il valore "N".
Modelli allegati
La circolare è corredata da tre modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione:
- Mod. A, per le sedi secondarie;
- Mod. B, per le unità locali;
- Mod. C, per le società controllate.
I modelli servono a comprovare i requisiti soggettivi richiesti per l’uso transitorio della procedura in attesa del rilascio del codice antifalsificazione e contengono le istruzioni di compilazione, nonché i richiami agli effetti delle dichiarazioni mendaci previsti dal D.P.R. n. 445/2000.
Punti principali
Quadro generale e finalità della circolare
La circolare fornisce istruzioni operative e chiarimenti su fattispecie che avevano generato dubbi interpretativi tra operatori commerciali, Uffici Motorizzazione Civile e Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate. Il contesto normativo è quello delle misure di contrasto alle frodi IVA nel commercio intracomunitario di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi e usati, con obbligo per gli operatori residenti di versare l’IVA relativa alla prima cessione interna secondo le modalità stabilite dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Veicoli muniti di codice antifalsificazione
Per gli acquisti intracomunitari di veicoli nuovi ceduti da filiali di case costruttrici estere, il provvedimento del 25 ottobre 2007 esclude l’applicazione della procedura ordinaria se i veicoli sono provvisti di codice antifalsificazione. In tal caso non sono necessari né l’abilitazione alla immatricolazione né la validazione del dato IVA e i veicoli sono esentati dal versamento mediante modello F24 Iva auto UE. La circolare precisa che il codice può essere richiesto solo da specifiche filiali o unità locali e che, in via transitoria, fino al 30 giugno 2009, è consentita l’immatricolazione con dichiarazione sostitutiva che attesti lo status di filiale e l’avvenuta richiesta del codice.
Requisiti soggettivi per il codice antifalsificazione e modalità di richiesta
Il codice antifalsificazione può essere rilasciato alle sole filiali delle case costruttrici estere, intese come sedi secondarie in Italia iscritte nel registro imprese, unità locali in Italia iscritte nel REA con attività di commercializzazione, o società italiane controllate dalla casa costruttrice estera con partecipazione maggioritaria. L’istanza va presentata dalla filiale in nome e per conto della casa costruttrice estera al CED della Direzione Generale della Motorizzazione, Via Caraci 36, Roma. Le richieste e le autocertificazioni devono essere sottoscritte da soggetti che abbiano il potere di agire per la filiale, non da persone incaricate solo delle procedure di omologazione.
Casi in cui resta dovuto l’F24 Iva auto UE
La sola presenza del codice OE/OA o della dichiarazione di conformità nazionale non esonera dall’obbligo di attestare l’assolvimento dell’imposta con F24 Iva auto UE: l’esenzione opera solo se il veicolo è munito di codice antifalsificazione. Per i veicoli fabbricati da case costruttrici italiane in altri Stati UE e importati per essere commercializzati in Italia, la disciplina è assimilata a un ordinario acquisto intracomunitario e, se manca il codice antifalsificazione, l’IVA va assolta tramite F24 Iva auto UE con acquisizione del dato nel sistema informativo della Motorizzazione.
Veicoli allestiti o completati e veicoli esportati o ceduti prima dell’immatricolazione
Per i veicoli fabbricati in Italia e trasferiti all’estero per allestimento/completamento, o fabbricati all’estero e reimportati dopo allestimento/completamento, l’immatricolazione è possibile se il veicolo è censito all’importazione, abilitato, ha assolto l’IVA con F24 Iva auto UE e il relativo dato è acquisito al sistema della Motorizzazione, quando non disponga di un proprio codice antifalsificazione. Per i veicoli nuovi muniti di codice antifalsificazione esportati o ceduti intracomunitariamente prima dell’immatricolazione, è prevista la comunicazione telematica della cessazione per esportazione tramite CED o STA e la ricevuta deve essere conservata con la fattura; se il veicolo rientra in Italia, va nuovamente censito.
Veicoli fabbricati e commercializzati in Italia
I veicoli fabbricati in Italia e venduti nel territorio nazionale non rientrano nella disciplina degli acquisti intracomunitari. Per l’immatricolazione non è quindi richiesta alcuna verifica formale sull’assolvimento IVA, né il preventivo censimento o l’abilitazione. Tuttavia, per utilizzare lo Sportello telematico dell’automobilista è necessario che il veicolo sia munito di codice antifalsificazione; in mancanza, la domanda va presentata all’Ufficio Motorizzazione Civile con dichiarazione sostitutiva del rappresentante della casa costruttrice attestante la sede dello stabilimento di fabbricazione.
Ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici
La disciplina sulle immatricolazioni connessa agli acquisti intracomunitari riguarda solo autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Restano esclusi ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici, nuove o usate, provenienti da altri Stati UE. Per questi veicoli continuano ad applicarsi le procedure tradizionali, compresa la dimostrazione dell’assolvimento IVA mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoposta al vaglio degli Uffici locali dell’Agenzia; inoltre non sono gestibili tramite Sportello telematico dell’automobilista perché non iscritti al PRA.
Veicoli provenienti da San Marino, Canarie, Gibilterra e Monaco
Gli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino sono assimilati alle importazioni, ma ai fini dell’immatricolazione occorre presentare all’Ufficio Motorizzazione Civile la documentazione che prova il versamento dell’IVA presso l’Ufficio tributario sammarinese o documento equivalente; non si applicano censimento all’ingresso né F24 Iva auto UE e la pratica non è gestibile con STA. Per Isole Canarie e Gibilterra valgono le formalità doganali da presentare all’Ufficio Motorizzazione Civile, senza censimento né F24 e senza STA. Per il Principato di Monaco, invece, si applica la disciplina UE: la pratica segue lo Sportello telematico, con censimento all’ingresso e assolvimento IVA tramite F24 Iva auto UE.
Veicoli acquistati a fini strumentali
Per i soggetti passivi IVA che acquistano veicoli come beni strumentali all’attività, la circolare richiama le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate: non è dovuto il versamento con F24 Iva auto UE perché l’acquisto non è finalizzato alla rivendita; il contribuente deve esibire o trasmettere fattura o altro documento di acquisto e una dichiarazione sull’attività svolta e sulla destinazione strumentale del veicolo. Dopo gli accertamenti, l’Ufficio dell’Agenzia trasmette telematicamente i dati al CED della Motorizzazione. Anche in questo caso, per l’immatricolazione è necessario il preventivo rilascio del codice di immatricolazione dopo verifica tecnica; in fase operativa, il campo "IMPORT PRIVATO" deve essere valorizzato con "N".
Allegati e modelli di dichiarazione sostitutiva
La circolare allega tre modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione: per sedi secondarie, per unità locali e per società controllate. Ciascun modello serve a comprovare lo status soggettivo del richiedente ai fini della procedura transitoria di immatricolazione in attesa del codice antifalsificazione e riporta le istruzioni di compilazione, le avvertenze sul D.P.R. 445/2000 e i richiamati effetti delle dichiarazioni non veritiere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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