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Circolare

Circolare n. 2 del 3/02/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce le regole applicative del bonus straordinario previsto solo per il 2009 a favore dei nuclei familiari a basso reddito, individuando soggetti beneficiari, requisiti reddituali e familiari, importi spettanti, termini e modalità di richiesta ed erogazione tramite sostituto d’imposta o Agenzia delle Entrate. Vengono inoltre precisate le regole sulla composizione del nucleo, la compatibilità con le diverse categorie di reddito, il trattamento dei casi con componenti disabili e le modalità di restituzione delle somme indebitamente percepite.

Bonus straordinario 2009 per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti ex art. 1 d.l. n. 185/2008

Bonus straordinario 2009 per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti

La circolare fornisce i chiarimenti applicativi dell’art. 1 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, che introduce per il solo anno 2009 un bonus straordinario a favore dei nuclei familiari a basso reddito. Il documento disciplina in modo puntuale i requisiti soggettivi e reddituali, la composizione del nucleo, le misure del beneficio, nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande e di erogazione da parte dei sostituti d’imposta o dell’Agenzia delle Entrate.

Finalità, natura e criteri generali del beneficio

Il bonus è riconosciuto a favore di famiglie in condizioni economiche contenute, con importo variabile in funzione sia del numero dei componenti del nucleo familiare sia del reddito complessivo familiare. La verifica può essere effettuata con riferimento al periodo d’imposta 2007 oppure, in alternativa, al 2008. Il beneficio è attribuito a un solo componente del nucleo familiare del richiedente e non concorre alla formazione del reddito, né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali; inoltre non rileva ai fini del rilascio della carta acquisti.

Requisiti soggettivi e composizione del nucleo familiare

Per accedere al bonus il richiedente deve essere residente in Italia. Per gli altri componenti del nucleo familiare non è richiesta la residenza nel territorio dello Stato, in coerenza con la disciplina del familiare fiscalmente a carico. Per i richiedenti extracomunitari con familiari residenti all’estero, la circolare richiede idonea documentazione attestante lo status di familiare a carico, che può essere costituita da:

  • documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in italiano e asseverazione del prefetto competente;
  • documentazione con apostille per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
  • documentazione validamente formata nel Paese d’origine, tradotta in italiano e asseverata come conforme dal consolato italiano.

Ai fini del bonus, il nucleo familiare comprende:

  • il richiedente;
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non fiscalmente a carico;
  • i figli, inclusi naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
  • ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non derivanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

La circolare precisa che il coniuge non separato fa sempre parte del nucleo; i coniugi separati, divorziati o non coniugati possono costituire nuclei autonomi con i figli. Diversamente dal coniuge, i figli e gli altri familiari ex art. 433 c.c. rilevano solo se fiscalmente a carico. Ogni soggetto può appartenere a un solo nucleo ai fini del bonus: i figli a carico di genitori separati o non coniugati possono essere inseriti solo nel nucleo di uno dei genitori; se un figlio è a carico di entrambi, i genitori possono scegliere liberamente come costituire il nucleo, fermo restando che il figlio non può comparire in entrambi. Le medesime regole valgono per gli altri familiari a carico. Resta fermo che un soggetto fiscalmente a carico di altri non può essere richiedente autonomo del bonus.

La circolare richiama inoltre il limite reddituale per essere considerato fiscalmente a carico: reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili, includendo anche determinate retribuzioni corrisposte da organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, Santa Sede ed enti collegati.

Redditi ammessi, compatibilità e cause di esclusione

Il bonus è riconosciuto solo se il richiedente e gli altri componenti del nucleo hanno percepito nel 2008 esclusivamente redditi rientranti nelle seguenti categorie:

  • redditi di lavoro dipendente ex art. 49, comma 1, Tuir;
  • redditi di pensione ex art. 49, comma 2, Tuir;
  • taluni redditi assimilati al lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, Tuir, e in particolare:
    • compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro;
    • redditi da collaborazioni coordinate e continuative;
    • remunerazioni dei sacerdoti;
    • compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
    • assegni periodici corrisposti al coniuge ex art. 10, comma 1, lett. c), Tuir;
  • redditi diversi ex art. 67, comma 1, Tuir derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, ammessi solo se percepiti esclusivamente dal coniuge o dagli altri familiari a carico; se tali redditi sono percepiti dal richiedente, il bonus è escluso;
  • redditi fondiari ex art. 25 Tuir, purché posseduti solo in coacervo con le altre tipologie ammesse e per un importo complessivo non superiore a 2.500 euro riferito all’intero nucleo familiare.

La circolare chiarisce che il richiedente deve essere titolare di uno dei redditi di cui ai punti 1, 2 o 3; può inoltre possedere redditi fondiari, purché entro il limite di 2.500 euro e in presenza di almeno una delle altre categorie ammesse. Il requisito si considera soddisfatto anche se il reddito è percepito in forma sostitutiva, ad esempio mediante indennità di disoccupazione o di mobilità. I redditi fondiari vanno computati nella misura in cui concorrono al reddito complessivo, quindi le rendite si considerano al lordo della rivalutazione del 5, 70 e 80 per cento e, per i redditi effettivi, al netto delle riduzioni previste per canoni di locazione.

La presenza di redditi diversi da quelli consentiti, ad esempio reddito d’impresa, redditi di lavoro autonomo abituale o redditi di capitale tassati ordinariamente, determina l’esclusione dal beneficio per l’intero nucleo familiare.

Misura del beneficio e soglie reddituali

L’ammontare del bonus dipende dalla consistenza del nucleo familiare e dal reddito complessivo familiare, inteso come somma dei redditi complessivi di ciascun componente determinati ai sensi dell’art. 8 Tuir. In tale somma rientra anche il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle relative pertinenze. Non è previsto alcun ragguaglio ai mesi in cui sussiste la condizione di familiare a carico.

Gli importi indicati dalla circolare sono i seguenti:

  • 200 euro per il soggetto titolare di reddito di pensione e unico componente del nucleo, con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
  • 300 euro per il nucleo di 2 componenti, fino a 17.000 euro;
  • 450 euro per il nucleo di 3 componenti, fino a 17.000 euro;
  • 500 euro per il nucleo di 4 componenti, fino a 20.000 euro;
  • 600 euro per il nucleo di 5 componenti, fino a 20.000 euro;
  • 1.000 euro per il nucleo con più di 5 componenti, fino a 22.000 euro;
  • 1.000 euro per il nucleo con componenti portatori di handicap per i quali ricorrono le condizioni dell’art. 12, comma 1, Tuir, fino a 35.000 euro.

Per il nucleo composto da un solo componente, il bonus di 200 euro è erogabile solo se nel complesso dei redditi posseduti figura comunque un reddito di pensione. Quanto ai nuclei con componenti portatori di handicap, la circolare interpreta il riferimento ai "componenti" nel senso che l’agevolazione maggiorata si applica quando nel nucleo sia presente il coniuge, un figlio o altro familiare del richiedente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992 e fiscalmente a carico. Le istruzioni del modello di domanda devono essere intese in tal senso.

Verifica del nucleo e scelta dell’anno di riferimento

Composizione del nucleo familiare e ammontare del reddito complessivo devono essere verificati con riferimento al medesimo periodo d’imposta prescelto dal contribuente, cioè 2007 oppure 2008. La richiesta può essere presentata una sola volta con riferimento ai componenti dello stesso nucleo e non può essere ripetuta per l’altro anno da altri componenti dello stesso nucleo. La circolare esemplifica il caso di un nucleo di quattro persone che presenta istanza per il 2007: tale richiesta esaurisce il beneficio per tutti i componenti, impedendo una nuova richiesta per il 2008 anche in caso di successivo mutamento familiare, come il matrimonio di un figlio.

Termini di presentazione e modalità di erogazione

La richiesta va presentata al sostituto d’imposta o all’ente pensionistico. I termini sono i seguenti:

  • entro il 28 febbraio 2009 se il beneficio è richiesto sulla base dei dati del 2007;
  • entro il 31 marzo 2009 se il beneficio è richiesto sulla base dei dati del 2008;
  • se il bonus non è erogato dal sostituto, domanda all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2009 per il 2007;
  • entro il 30 giugno 2009 per il 2008, per i soggetti esonerati dalla dichiarazione dei redditi;
  • per i soggetti obbligati alla dichiarazione, la richiesta per il 2008 va effettuata con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008.

Per le richieste al sostituto, il modello è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e può essere presentato direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, senza compenso. Nella domanda occorre autocertificare i dati del coniuge e degli altri componenti del nucleo, nonché la sussistenza di tutti i requisiti richiesti.

Quanto all’erogazione, la circolare distingue tra anno di riferimento 2007 e 2008 e tra tipologia di sostituto. Per il 2007:

  • i sostituti diversi da amministrazioni pubbliche ed enti pensionistici erogano nel mese di febbraio 2009; la circolare ritiene differito al 31 marzo 2009 il termine ultimo per l’erogazione, in coerenza con lo spostamento del termine di presentazione al 28 febbraio;
  • gli enti pensionistici e le amministrazioni pubbliche ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 erogano entro marzo 2009.

Per il 2008:

  • i sostituti diversi da amministrazioni pubbliche ed enti pensionistici erogano nel mese di aprile 2009;
  • gli enti pensionistici e le amministrazioni pubbliche erogano entro maggio 2009.

In entrambi i casi l’erogazione avviene in ordine cronologico di presentazione delle istanze, per l’intero importo spettante, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili. Tutti i sostituti devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile 2009 per le richieste riferite al 2007 e entro il 30 giugno 2009 per quelle riferite al 2008, le richieste ricevute e l’importo erogato per ciascuna di esse. Se il bonus non può essere corrisposto per insufficienza del monte ritenute, i sostituti devono informarne tempestivamente il richiedente, che potrà rivolgersi all’Agenzia delle Entrate.

Richiesta all’Agenzia delle Entrate

Quando il beneficio non può essere erogato dal sostituto, la domanda può essere presentata all’Agenzia delle Entrate tramite l’apposito modello telematico disponibile sul sito dell’Agenzia, anche per il tramite di intermediari abilitati. Per il 2007 il termine è il 30 aprile 2009; per il 2008, i soggetti esonerati dalla dichiarazione devono presentare domanda entro il 30 giugno 2009, mentre gli altri devono utilizzare la dichiarazione dei redditi 2008.

Restituzione del bonus non spettante e monitoraggio

Se una somma è stata percepita, in tutto o in parte, senza diritto, il beneficiario deve restituirla entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’erogazione; per gli esonerati, la restituzione avviene mediante versamento con modello F24 entro i medesimi termini, con istituzione di un apposito codice tributo. La circolare ricorda infine che enti previdenziali e Agenzia delle Entrate devono monitorare gli effetti della disciplina e comunicare i risultati ai Ministeri competenti, anche per eventuali interventi correttivi.

Punti principali

Finalità e natura del beneficio

Il bonus è un’agevolazione straordinaria introdotta per il solo anno 2009 dal d.l. 29 novembre 2008, n. 185, destinata ai nuclei familiari a basso reddito. L’importo varia in base alla composizione del nucleo e al reddito complessivo considerato sull’anno 2007 o, in alternativa, sul 2008. Il beneficio è attribuito a un solo componente del nucleo e non concorre alla formazione del reddito, né ai fini fiscali né previdenziali, né incide sulla carta acquisti.

Requisiti soggettivi e composizione del nucleo familiare

Il richiedente deve essere residente in Italia; per gli altri componenti del nucleo non è richiesta la residenza, salvo la necessità per il richiedente extracomunitario di documentare i familiari residenti all’estero secondo le modalità previste. Il nucleo comprende richiedente, coniuge non separato, figli e altri familiari indicati dall’art. 433 c.c., ma i figli e gli altri familiari rilevano solo se fiscalmente a carico. Ogni soggetto può appartenere a un solo nucleo familiare ai fini del bonus.

Redditi ammessi ed esclusioni

Il bonus spetta solo se il richiedente e gli altri componenti hanno percepito nel 2008 esclusivamente redditi di lavoro dipendente, pensione, alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente, taluni redditi diversi da attività commerciali o di lavoro autonomo non abituale, e redditi fondiari entro il limite complessivo di 2.500 euro, purché questi ultimi si accompagnino ad altre tipologie di reddito ammesse. Sono compatibili anche redditi percepiti in sostituzione di quelli indicati, come l’indennità di disoccupazione o mobilità. La presenza di redditi diversi da quelli consentiti, ad esempio redditi d’impresa, di lavoro autonomo abituale o di capitale soggetti a imposta ordinaria, esclude l’accesso al beneficio per l’intero nucleo.

Importi del bonus e soglie di reddito

La circolare riporta gli importi: 200 euro per il pensionato unico componente con reddito complessivo fino a 15.000 euro; 300 euro per nuclei di 2 componenti fino a 17.000 euro; 450 euro per 3 componenti fino a 17.000 euro; 500 euro per 4 componenti fino a 20.000 euro; 600 euro per 5 componenti fino a 20.000 euro; 1.000 euro per nuclei con oltre 5 componenti fino a 22.000 euro; 1.000 euro per nuclei con componenti portatori di handicap fiscalmente a carico fino a 35.000 euro. In caso di nucleo di un solo componente, il bonus di 200 euro richiede comunque la presenza di un reddito di pensione.

Termini e modalità di richiesta ed erogazione

La richiesta può essere presentata al sostituto d’imposta o all’ente pensionistico: entro il 28 febbraio 2009 se si assume il 2007, entro il 31 marzo 2009 se si assume il 2008. Se il bonus non è erogato dal sostituto, la domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate: entro il 30 aprile 2009 per il 2007; entro il 30 giugno 2009 per il 2008 per i soggetti esonerati dalla dichiarazione; per gli altri contribuenti il beneficio va richiesto con la dichiarazione dei redditi 2008. La circolare disciplina anche i tempi di erogazione da parte dei sostituti e gli obblighi di trasmissione dei dati all’Agenzia.

Restituzione delle somme indebitamente percepite

Se il bonus è stato percepito in tutto o in parte senza spettanza, le somme devono essere restituite entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’erogazione; per gli esonerati, il recupero avviene mediante versamento con F24 entro gli stessi termini. La norma prevede infine un monitoraggio degli effetti da parte degli enti previdenziali e dell’Agenzia delle Entrate.

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