Circolare n. 5 del 24/02/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti del decreto legge n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, sulla disciplina delle istanze di interpello. Vengono chiarite le nuove regole per l’interpello antielusivo, con termini di risposta dell’Agenzia passati a 120 giorni e nuovo meccanismo di silenzio-assenso, e le modifiche di competenza per le istanze presentate dalle imprese di più rilevante dimensione. La circolare riepiloga inoltre le procedure applicabili alle diverse tipologie di interpello e precisa quali disposizioni restano ferme per gli altri contribuenti.
Modifiche alla gestione delle istanze di interpello dopo il DL 185/2008
Decreto legge n. 185/2008 e gestione delle istanze di interpello
La circolare esamina le modifiche introdotte dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di interpello fiscale. L’intervento normativo riguarda, da un lato, l’interpello antielusivo di cui all’articolo 21 della legge n. 413/1991 e, dall’altro, le istanze presentate dalle imprese di più rilevante dimensione, con particolare riferimento alla competenza degli uffici, ai termini di risposta e al sistema del silenzio-assenso.
Interpello antielusivo ex articolo 21 della legge n. 413/1991
L’interpello antielusivo consente al contribuente di chiedere all’Agenzia delle entrate un parere sull’applicazione di disposizioni antielusive generali, nonché sulla qualificazione di determinate spese e, nei casi previsti, sulla natura e sul trattamento tributario di operazioni tra imprese residenti e soggetti localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
La procedura resta quella del D.M. 13 giugno 1997, n. 195, già illustrata dalle circolari n. 135 del 1998 e n. 99 del 2000, ma con le innovazioni introdotte dal decreto.
Presentazione dell’istanza
L’istanza deve essere indirizzata all’Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, ma presentata alla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale del richiedente. La richiesta deve contenere l’esposizione dettagliata del caso concreto, la soluzione interpretativa proposta e la documentazione rilevante.
La Direzione regionale svolge l’istruttoria e trasmette la richiesta alla Direzione Centrale entro il quindicesimo giorno dalla ricezione.
Termini di risposta e silenzio-assenso
La principale modifica riguarda il termine per la risposta: l’Agenzia delle entrate deve comunicare il proprio parere entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza alla Direzione regionale competente, sempre mediante plico postale raccomandato con avviso di ricevimento.
Se la risposta non perviene, il contribuente può diffidare l’Agenzia ad adempiere. La diffida deve essere inviata alla competente struttura centrale dell’Agenzia, cioè alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con plico raccomandato con avviso di ricevimento. Se la diffida è presentata a un ufficio incompetente, questo deve inoltrarla alla struttura competente; in tal caso il termine di 60 giorni decorre dal momento in cui la Direzione Centrale riceve effettivamente la diffida.
Il silenzio-assenso si forma se la Direzione Centrale non risponde entro 60 giorni dalla ricezione della diffida.
Decorrenza delle nuove regole
Le nuove disposizioni si applicano alle istanze presentate dal 29 novembre 2008, data di entrata in vigore del decreto, e anche a quelle presentate prima di tale data, purché al 29 novembre 2008 non fosse ancora scaduto il termine di 60 giorni per la risposta dell’Agenzia. Le diffide riferite a istanze presentate prima del 30 settembre 2008 non producono effetti.
Imprese di più rilevante dimensione: ambito soggettivo e competenza
L’articolo 27 del decreto introduce una disciplina specifica per le imprese di più rilevante dimensione, definite come quelle con volume d’affari o ricavi non inferiori a 300 milioni di euro, importo destinato a ridursi progressivamente fino a 100 milioni di euro entro il 31 dicembre 2011 secondo modalità da stabilirsi con provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
Per tali soggetti, le istanze di interpello ex articolo 11 della legge n. 212/2000, articolo 21 della legge n. 413/1991 e articolo 37-bis, comma 8, del DPR n. 600/1973 continuano a essere presentate secondo il D.M. n. 195/1997, ma la competenza finale all’esame e alla risposta è attribuita alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con passaggio preliminare tramite la Direzione regionale competente.
La circolare chiarisce che la novità non incide soltanto sulla competenza ma anche sul sistema dei controlli: il rispetto della soluzione interpretativa resa dall’Agenzia verrà verificato nell’ambito di piani di controlli sostanziali.
Interpelli ordinari delle imprese di più rilevante dimensione
Per le istanze di interpello ordinario ex articolo 11 della legge n. 212/2000, la circolare ricorda che l’istanza va presentata alla Direzione regionale competente per domicilio fiscale, anche tramite consegna a mano o spedizione postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, secondo il D.M. n. 209/2001.
La Direzione regionale istruisce il procedimento e il termine per la risposta dell’Agenzia decorre dalla presentazione dell’istanza. La risposta deve essere comunicata con le modalità ordinarie previste dal decreto ministeriale e, per le istanze ammissibili che contengono l’indicazione della soluzione interpretativa, il mancato riscontro entro 120 giorni comporta la formazione del silenzio-assenso. In tale ipotesi, gli atti amministrativi difformi dalla risposta o dall’interpretazione formatasi per silenzio-assenso sono nulli limitatamente alla questione oggetto di interpello.
La circolare richiama, per questo istituto, i precedenti documenti di prassi già emanati, incluse le indicazioni sulle istanze relative a consolidato nazionale e mondiale, CFC e altre fattispecie espressamente richiamate dalle norme sostanziali.
Istanze di disapplicazione delle norme antielusive
Per le imprese di più rilevante dimensione, anche le istanze di disapplicazione delle norme antielusive ex articolo 37-bis, comma 8, del DPR n. 600/1973 seguono il nuovo schema di competenza: l’istanza va presentata alla Direzione regionale competente e poi trasmessa alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, che comunica la determinazione finale.
La disciplina di riferimento resta quella del D.M. 19 giugno 1998, n. 259: l’istanza si considera presentata alla ricezione del plico da parte della Direzione regionale competente e la risposta dell’Agenzia deve essere comunicata entro 90 giorni. La circolare precisa espressamente che questa procedura non attribuisce valore di silenzio-assenso alla mancata risposta.
Regime degli altri contribuenti
La circolare conclude precisando che restano invariati:
- la disciplina degli interpelli ex articolo 11 della legge n. 212/2000 presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti pubblici a rilevanza nazionale;
- la disciplina degli interpelli presentati da contribuenti diversi dalle imprese di più rilevante dimensione;
- la disciplina delle istanze di disapplicazione ex articolo 37-bis, comma 8, del DPR n. 600/1973 presentate da soggetti diversi dalle grandi imprese.
Per tali soggetti continua ad applicarsi la normativa previgente, con il richiamo ai decreti ministeriali e alle circolari già emanate. La circolare segnala inoltre l’adeguamento organizzativo derivante dall’attivazione delle direzioni provinciali, in base al quale le istanze di disapplicazione dei soggetti non rientranti tra le imprese di più rilevante dimensione devono essere indirizzate al Direttore regionale competente per territorio e spedite alla direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente.
Vigilanza degli uffici
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi esposti nella circolare siano osservati correttamente dagli uffici competenti.
Punti principali
Finalità del decreto e ambito della circolare
Il DL 185/2008 interviene sulla gestione delle istanze di interpello sia con riferimento all’interpello antielusivo ex articolo 21 della legge n. 413/1991 sia con riguardo alle istanze presentate dalle imprese di più rilevante dimensione. La circolare fornisce le istruzioni operative per applicare le nuove regole, tenendo conto della soppressione del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive e della nuova organizzazione dei controlli sulle grandi imprese.
Interpello antielusivo: nuovi termini e silenzio-assenso
Per l’interpello antielusivo la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso deve rispondere entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza alla Direzione regionale competente. In caso di mancata risposta, il contribuente può inviare una diffida ad adempiere alla struttura centrale competente; decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla ricezione della diffida, si forma il silenzio-assenso sulla soluzione prospettata. Le nuove regole si applicano alle istanze presentate dal 29 novembre 2008 e anche a quelle già presentate prima di tale data, purché il termine di 60 giorni per la risposta non fosse ancora scaduto. Le diffide relative a istanze presentate prima del 30 settembre 2008 non producono effetti.
Interpello delle imprese di più rilevante dimensione: competenza e controlli
Per le imprese con volume d’affari o ricavi non inferiori a 300 milioni di euro, destinati a scendere gradualmente fino a 100 milioni di euro entro il 31 dicembre 2011, le istanze di interpello ex articolo 11 dello Statuto, articolo 21 della legge n. 413/1991 e articolo 37-bis, comma 8, del DPR n. 600/1973 devono essere presentate secondo il DM n. 195/1997 alla Direzione regionale competente e sono poi trattate dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Il rispetto della soluzione interpretativa fornita dall’Agenzia viene verificato nell’ambito di appositi controlli sostanziali, di norma entro l’anno successivo alle dichiarazioni reddituali e IVA.
Interpello ordinario per le grandi imprese
Per le istanze ex articolo 11 della legge n. 212/2000, comprese quelle relative a consolidato nazionale e mondiale, CFC, bonus aggregazioni e varie ipotesi di parziale esenzione di utili, plusvalenze e dividendi, l’istanza va presentata alla Direzione regionale competente, che la istruisce e la trasmette alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Il termine per la risposta è di 120 giorni; la risposta può essere comunicata con le modalità ordinarie previste dal DM n. 209/2001. Se l’Amministrazione non risponde nei termini, per le istanze ammissibili si forma il silenzio-assenso.
Interpello disapplicativo per le grandi imprese
Anche le istanze di disapplicazione delle norme antielusive ex articolo 37-bis, comma 8, DPR n. 600/1973 rientrano nella nuova competenza: devono essere indirizzate alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso tramite la Direzione regionale competente. Restano fermi i termini e le modalità del DM n. 259/1998 per la presentazione e la comunicazione delle determinazioni, ma la decisione finale è comunicata dalla Direzione Centrale. La disciplina della disapplicazione non prevede silenzio-assenso.
Disciplina invariata per gli altri contribuenti
Per le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale e i contribuenti diversi dalle imprese di più rilevante dimensione, la competenza e la procedura degli interpelli ex articolo 11 della legge n. 212/2000 restano disciplinate dal DM n. 209/2001. Parimenti resta ferma la disciplina delle istanze di disapplicazione ex articolo 37-bis, comma 8, per i contribuenti non rientranti nella categoria delle grandi imprese, con l’adeguamento organizzativo legato alle direzioni provinciali.
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