Cassazione Civile, Ordinanza n. 03809/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
Un consorzio di bonifica ha impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che, confermando la decisione di primo grado, aveva annullato l'avviso di pagamento relativo ai contributi di bonifica per annualità dal 2011 al 2016 dovuti da un proprietario di immobili situati nel territorio di un comune del Lazio. Il contribuente aveva sostenuto che non fossero dovuti i contributi perché i fossi di deflusso delle acque reflue erano stati ormai sostituiti dalle fognature comunali e perché egli già corrispondeva gli oneri del servizio di smaltimento delle acque al comune. La CTR aveva ritenuto non provata dal consorzio la reale utilità dei lavori di bonifica e aveva fatto proprie le conclusioni di una precedente sentenza relativa a un immobile vicino. Con il primo motivo il consorzio deduceva violazione dell'art. 36, commi 1, 2 e 3, della legge regionale Lazio n. 53/1998 e dell'art. 2697 c.c., censurando l'affermazione secondo cui il pagamento dei servizi fognari comunali escluderebbe il contributo di bonifica. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 860 c.c., 10 e 11 R.D. n. 215/1933, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che, essendo gli immobili inclusi nel perimetro consortile e in presenza di piano di classifica e perimetro di contribuenza approvati, spettava al contribuente provare l'assenza del beneficio diretto e specifico, non al consorzio dimostrare in positivo il vantaggio.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ribadito che, in materia di contributi di bonifica, l'esenzione prevista dall'art. 36 della legge regionale Lazio n. 53/1998 richiede la prova dell'esistenza di apposite convenzioni tra consorzio e autorità d'ambito, non essendo sufficiente il mero pagamento del servizio fognario. Ha inoltre affermato che, quando gli immobili ricadono nel perimetro di contribuenza e l'atto impositivo è fondato su piano di classifica approvato, opera una presunzione iuris tantum di beneficio diretto e specifico, superabile dal contribuente con prova contraria; pertanto, in assenza di specifica contestazione del piano e del perimetro, non grava sul consorzio un ulteriore onere probatorio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36, commi 1, 2 e 3, L. reg. Lazio n. 53/1998
L'esenzione dal contributo di bonifica per i proprietari di fondi urbani richiede la prova di apposite convenzioni tra consorzio e autorità d'ambito; il solo pagamento dei servizi fognari non basta.
art. 2697 c.c.
Il riparto dell'onere della prova va applicato in base alla presunzione di beneficio diretto e specifico derivante dalla ricomprensione del fondo nel perimetro consortile e dall'approvazione del piano di classifica.
art. 860 c.c.
Il presupposto dell'obbligo contributivo è il vantaggio diretto e immediato per il fondo, che nel sistema dei consorzi di bonifica può presumersi in presenza del piano di classifica approvato.
art. 10 R.D. n. 215/1933
Il contributo di bonifica è dovuto in relazione al beneficio derivante dalle opere di bonifica ai fondi compresi nel perimetro consortile.
art. 11 R.D. n. 215/1933
Richiamato insieme alle altre norme sulla contribuenza di bonifica come disciplina del rapporto tra opere consortili e obbligo di contribuzione.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati nel motivo per censurare la valutazione delle prove e l'erroneo accertamento del fatto da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- Quando l'immobile è ricompreso nel perimetro di contribuenza e l'atto impositivo si fonda su un piano di classifica approvato, opera una presunzione iuris tantum di beneficio diretto e specifico a favore del fondo.
- In assenza di specifica contestazione del piano di classifica o del perimetro di contribuenza, non grava sul consorzio l'onere di provare in concreto il vantaggio derivante dalle opere di bonifica; spetta invece al contribuente dimostrare il contrario.
- L'esenzione dal contributo di bonifica per fondi urbani non può essere desunta dal solo fatto che il proprietario paghi oneri o tariffe per il servizio fognario comunale, occorrendo la prova delle condizioni previste dalla normativa regionale, incluse eventuali convenzioni tra consorzio e autorità d'ambito.
- Il giudice di merito non può escludere il contributo di bonifica facendo esclusivo affidamento su decisioni relative ad altri immobili o su valutazioni generiche, se manca un accertamento specifico sui presupposti di legge relativi al fondo oggetto di causa.
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