Cassazione Penale, Ordinanza n. 30869/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte di appello che aveva confermato, in sede di rito abbreviato, la condanna a mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 2.000 di multa, con pena sospesa, per il reato di detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per un fatto commesso a Cerignola il 25 agosto 2023. L'unico motivo di ricorso censurava la conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché diretto a sollecitare una rivalutazione di merito non consentita in cassazione, a fronte di una motivazione di appello ritenuta razionale e non illogica, fondata sul quantitativo non trascurabile di droga, sulla sua suddivisione in dosi pronte per la distribuzione e sul trasporto in luogo pubblico, oltre che sulla mancanza di una spiegazione alternativa plausibile offerta dalla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo fosse manifestamente infondato perché mirava a una rivalutazione delle prove e dei fatti, estranea al giudizio di legittimità, mentre la sentenza impugnata era sorretta da argomentazioni logiche e coerenti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio in fatto di lieve entità o comunque ricondotta alla fattispecie contestata nel giudizio di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una mera rivalutazione alternativa del compendio probatorio, se la motivazione della sentenza di merito è logica, coerente e non manifestamente illogica.
- La prova della destinazione allo spaccio può essere desunta da indici fattuali quali il quantitativo non trascurabile della sostanza, il suo confezionamento in dosi e le modalità di trasporto in luogo pubblico, soprattutto in assenza di una spiegazione alternativa plausibile da parte dell'imputato.
- Il motivo di ricorso che non si confronta specificamente con la motivazione impugnata e si limita a contrapporre una lettura diversa dei fatti è manifestamente infondato e conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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