Cassazione Civile, Ordinanza n. 36685/2022 del 14/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi ai redditi 2000 e 2001, con i quali l'Ufficio, applicando l'art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, aveva rideterminato sinteticamente il reddito imponibile IRPEF sulla base di acquisti immobiliari ritenuti indice di capacità contributiva superiore a quella dichiarata, con conseguente atto di contestazione delle sanzioni. La CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento ottenuto dal contribuente in primo grado. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il contribuente, per vincere la presunzione redditometrica, non doveva solo provare la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma anche che gli acquisti immobiliari fossero stati effettivamente finanziati proprio con quei redditi e non con altri; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 15 della l. n. 289 del 2002, deducendo che il valore di uno degli immobili, accertato in misura superiore ai fini dell'imposta di registro, avrebbe dovuto essere assunto anche per l'accertamento sintetico quale indice del maggior incremento patrimoniale, in mancanza di prova contraria del contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi, confermando la decisione di merito favorevole al contribuente. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la lettura della CTR perché, in tema di accertamento sintetico per incrementi patrimoniali, la prova contraria del contribuente deve essere documentale e deve ancorare la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta a fatti oggettivi di entità e durata del possesso, idonei a rendere plausibile la riferibilità di tali somme proprio alle spese contestate; nel caso concreto, la motivazione della CTR, seppure sintetica, ha logicamente valorizzato lo smobilizzo di titoli e la sufficienza del ricavato a coprire gli acquisti immobiliari, escludendo che fosse illogico un diverso impiego delle somme. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che il valore dichiarato o definito ai fini dell'imposta di registro possa automaticamente trasferirsi nell'accertamento sintetico delle imposte dirette: l'Ufficio non aveva allegato ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti né aveva specificamente censurato l'ulteriore valutazione della CTR, la quale aveva anche osservato che, pure assumendo il valore definito con condono, non si sarebbe raggiunta la soglia idonea a fondare la presunzione di maggior capacità contributiva. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il contribuente è rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 38, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta."
La prova contraria del contribuente, nell'accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali, deve essere documentale e deve riguardare non solo la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma anche elementi oggettivi di entità e durata del possesso che rendano plausibile la riferibilità di tali redditi alla spesa contestata.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova: l'Ufficio invoca che, una volta operata la presunzione redditometrica, il contribuente deve fornire prova contraria nei termini richiesti dalla norma fiscale e dalla giurisprudenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 15, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Richiamato con riferimento al condono/definizione del maggior valore accertato ai fini dell'imposta di registro su uno degli immobili, ma ritenuto non idoneo a determinare automaticamente il valore rilevante per l'accertamento sintetico.
art. 22, comma 1, d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010
Richiamato per delimitare l'applicazione temporale delle modifiche all'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, operanti solo per i redditi il cui termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore della novella, quindi dal periodo d'imposta 2009.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte rileva che non si applica, poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali, il contribuente non si libera della presunzione solo dimostrando di avere percepito redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma deve fornire una prova documentale idonea a collegare tali risorse, per entità e durata del possesso, alla spesa contestata, così da rendere plausibile che esse siano state effettivamente destinate a coprirla.
- La motivazione del giudice di merito che valorizzi lo smobilizzo di attività finanziarie e la sufficienza del relativo ricavato a giustificare gli acquisti patrimoniali è coerente con la prova contraria richiesta dall'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, se consente di inferire logicamente la riferibilità delle somme alle spese contestate.
- Il valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non si trasferisce automaticamente nell'accertamento delle imposte sui redditi come indice del maggior incremento patrimoniale: per sostenere tale corrispondenza occorrono ulteriori elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
- Chi deduce in cassazione la violazione di legge contro la valutazione presuntiva del giudice di merito deve specificamente censurare la tenuta logica della motivazione e non limitarsi a opporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
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